Corte costituzionale
Sentenza n. 85/2026
Corte cost., sent. 19 maggio 2026, n. 85
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 85/2026
- Data di deposito
- 19 maggio 2026
- Data di decisione
- 23 marzo 2026
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Roberto Nicola Cassinelli
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2026:85
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, comma 6, decreto legislativo n. 112 del 13 aprile 1999
- art. 2946, codice civile
Parametri
Massime
Massima n. 47618
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 11, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97 e 111 Cost., dell’art. 20, comma 6, del d.lgs. n. 112 del 1999 che consente agli enti creditori di riattivare la riscossione anche successivamente al discarico, purché non sia decorso il termine di prescrizione del credito; l’ordinanza di rimessione non contiene alcuna considerazione circa le ragioni per cui tale disposizione sarebbe applicabile al giudizio principale. (Precedenti: S. 137/2025 - mass. 46950; S. 192/2022; O. 22/2026 - mass. 47301).
Massima n. 47619
Nella disciplina della prescrizione il legislatore gode di ampia discrezionalità che gli consente di perseguire finalità pubblicistiche e, al contempo, di bilanciare gli interessi privatistici delle parti che si contrappongono, e che incontra l’unico limite di non poter essere esercitata in modo da non rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce. (Precedenti: S. 32/2024 - mass. 45994; S. 234/2008 - mass. 32634; O. 166/2006 - mass. 30355; O. 153/2000 - mass. 25330).
Massima n. 47620
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 11, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97 Cost., dell’art. 2946 cod. civ. nella parte in cui, secondo il diritto vivente, si applica alla riscossione dei tributi erariali, comportando la prescrizione del relativo credito nel termine ordinario decennale. Non sussiste, anzitutto, la disparità di trattamento rispetto alla disciplina della riscossione dell’IMU, in quanto a quest’ultima il diverso termine quinquennale di prescrizione si applica in ragione della sua natura di obbligazione periodica; la disposizione censurata e quella assunta a tertium comparationis disciplinano, pertanto, situazioni non omogenee e nel loro raffronto difetta il rapporto di pertinenza. Nemmeno sono fondate, poi, le questioni sollevate in riferimento all’art. 97 Cost., dal momento che: i) il termine decennale di prescrizione non è ingiustificato in ragione del tempo brevissimo che l’amministrazione finanziaria dovrebbe impiegare per interromperlo, potendosi, invece, sindacare la ragionevolezza della scelta legislativa censurata in base al bilanciamento tra l’interesse della stessa amministrazione a riscuotere il tributo e l’affidamento dei contribuenti in conseguenza dell’inerzia del fisco; ii) il medesimo termine non può essere considerato una «anomalia» rispetto agli altri previsti nell’ordinamento, risolvendosi tale censura in una disparità di trattamento rispetto a fattispecie eterogenee che concernono sistemi diversi e istituti sorretti da distinte rationes; iii) nemmeno l’asserita tendenza dell’ordinamento a prevedere termini di prescrizione più brevi potrebbe fondare l’irragionevolezza della scelta legislativa per violazione del principio di coerenza dell’ordinamento giuridico. (Precedenti: S. 54/2026 - mass. 47324; S. 276/2016 - mass. 39482; S. 215/2014 - mass. 38103; S. 155/2014; S. 108/2006; S. 340/2004 - mass. 28841; O. 46/2020 - mass. 43066).
Massima n. 47621
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 11, in riferimento agli artt. 3, 97 e 111 Cost., dell’art. 2946 cod. civ., nella parte in cui, secondo il diritto vivente, si applica alla riscossione dei tributi erariali, comportando la prescrizione del relativo credito nel termine ordinario decennale. Con riguardo agli artt. 3 e 97 Cost., il rimettente effettua una comparazione tra fattispecie non assimilabili quali, da un lato, l’impugnazione degli atti impositivi ad opera del contribuente e la successiva iscrizione della causa a ruolo e, dall’altro, l’azione di accertamento del fisco e la successiva riscossione del credito; con riguardo, poi, al principio di ragionevole durata del processo, si tratta di un parametro non conferente col procedimento tributario, dal momento che lo stesso va agganciato imprescindibilmente alla tutela alle disposizioni di natura processuale, fra le quali non rientra la prescrizione. (Precedenti: S. 30/2014; O. 305/2001).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97 e 111 della Costituzione, dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 11, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2946 del codice civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 e all'art. 111 Cost., dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 11, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2946 cod. civ., sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97 Cost., quest'ultimo sotto il profilo del termine ingiustificato, nonché al «principio di coerenza dell'ordinamento giuridico», dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 11, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Roberto Nicola CASSINELLI, Redattore
Valeria EMMA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 maggio 2026
Il Cancelliere
F.to: Valeria EMMA
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze