Corte costituzionale

Sentenza n. 77/2026

Corte cost., sent. 14 maggio 2026, n. 77

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
77/2026
Data di deposito
14 maggio 2026
Data di decisione
23 marzo 2026
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2026:77

Norme oggetto del giudizio

  • art. 87-bis, comma 7, lett c), decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022
  • art. 87-bis, comma 8, decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022

Parametri

Massime

Massima n. 47442

Il potere di impugnazione dell’imputato – che, in ambito europeo, è ricondotto dalla giurisprudenza della Corte EDU alla tematica generale del diritto all’accesso a un giudice, parte essenziale della garanzia delle impugnazioni – si correla al fondamentale valore espresso dal diritto di difesa (art. 24 Cost.). D’altra parte, il legislatore non è tenuto ad assicurare tutela al diritto di difesa in tutti i casi con le medesime modalità e con i medesimi effetti, ben potendo differenziare la tutela giurisdizionale con riguardo alla particolarità della fattispecie da regolare, a condizione che non vengano imposti oneri e modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell’attività processuale. (Precedenti: S. 146/2025 - mass. 47004; S. 76/2025 - mass. 46860; S. 39/2025 - mass. 46755; S. 148/2021 - mass. 44028; S. 34/2020 - mass. 42625; S. 75/2019 - mass. 40686; S. 274/2009 - mass. 34025; S. 26/2007 - mass. 30994).

Massima n. 47443

Il principio della ragionevole durata dei processi, fondato, assieme, sull’art. 111, secondo comma, Cost. e sull’art. 6, par. 1, CEDU, è un connotato identitario della giustizia del processo, anche nella sua proiezione di diritto soggettivo di tutte le persone comunque coinvolte in un processo penale. (Precedenti: S. 116/2023 - mass. 45628; S. 74/2022 - mass. 44756, 44758).

Massima n. 47444

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Cassazione, prima sez. penale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 1, CEDU, dell’art. 87-bis, commi 7, lett. c), e 8, del d.lgs. n. 150 del 2022, il cui combinato disposto «sancisce l’inammissibilità dell’impugnazione trasmessa ad indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello prescritto (costituito dall’indirizzo assegnato all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato) pur quando essa pervenga al giudice a quo entro il termine perentorio di proposizione». Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno considerato l’impugnazione trasmessa a un indirizzo PEC riferibile all’ufficio giudiziario competente a riceverla, ma non ricompreso nell’elenco del DGSIA, in linea di principio inammissibile, facendo però salva l’ipotesi in cui il cancelliere addetto all’ufficio l’abbia inoltrata all’indirizzo telematico deputato a riceverla entro il termine di decadenza previsto dalla legge, beninteso senza che sia esigibile alcun obbligo da parte della cancelleria non competente alla ricezione del gravame. La ratio di tale soluzione appare agevolmente trasferibile anche al diverso caso che qui viene in rilievo, dovendosi ritenere che, se l’impugnazione inviata a un indirizzo incluso negli elenchi del DGSIA, ma riferibile all’ufficio del giudice competente per l’impugnazione e non a quello che ha adottato il provvedimento impugnato è, in linea di principio, inammissibile, essa è tuttavia ammissibile nell’ipotesi in cui sia stata inoltrata, su iniziativa della cancelleria cui è riferibile l’indirizzo di presentazione, all’indirizzo telematico – anch’esso incluso nell’elenco del DGSIA – riferito all’ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento, sempre che l’inoltro sia effettuato entro il termine perentorio stabilito per l’impugnazione medesima; dovendo d’altra parte escludersi che la cancelleria cui è stato erroneamente inviato l’atto abbia un obbligo di provvedere in tal senso, sicché il rischio della mancata tempestiva trasmissione incombe esclusivamente sull’interessato all’impugnazione. In tal modo si realizza un ragionevole contemperamento tra gli opposti interessi, tutti di rilievo costituzionale e convenzionale, del diritto all’impugnazione e del principio della ragionevole durata dei processi. Né così si sacrifica in maniera sproporzionata il diritto di difesa dell’interessato in nome di un irragionevole formalismo: non solo la vigente disciplina processuale consente comunque all’interessato di presentare personalmente l’impugnazione, con le tradizionali modalità cartacee, ma la soluzione interpretativa prescelta consente comunque di ritenere sanato il vizio quando l’atto di impugnazione consegua pienamente il proprio effetto in tempo utile. Non può, d’altra parte, ritenersi sussistente una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., che consente la “riqualificazione” dell’impugnazione proposta con un mezzo diverso da quello consentito dalla legge, obbligando il giudice incompetente alla trasmissione al giudice competente, perché tale disposizione non costituisce un tertium comparationis omogeneo. Infine, se è ben vero che le conseguenze dell’inammissibilità dell’impugnazione per effetto di un errore del difensore ricadono su un interessato incolpevole, che potrebbe subire pregiudizi gravi e in seguito difficilmente rimediabili, simili pregiudizi sono, tuttavia, suscettibili di verificarsi in ogni procedimento in cui sia coinvolto un difensore, alla cui competenza e diligenza nell’adempimento del mandato professionale sono sempre affidati gli interessi individuali e i diritti dei rispettivi assistiti.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 87-bis, commi 7, lettera c), e 8, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dalla Corte di cassazione, prima sezione penale, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 maggio 2026

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

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