Corte costituzionale

Sentenza n. 57/2026

Corte cost., sent. 27 aprile 2026, n. 57

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
57/2026
Data di deposito
27 aprile 2026
Data di decisione
10 marzo 2026
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Marco D'Alberti
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2026:57

Norme oggetto del giudizio

  • art. 34, comma 2, legge della Regione Piemonte n. 9 del 8 luglio 2025
  • art. 50, comma 1, legge della Regione Piemonte n. 9 del 8 luglio 2025
  • Allegato A, n. 26, legge della Regione Piemonte n. 19 del 29 giugno 2009

Parametri

Massime

Massima n. 47461

L’ambiente delinea una materia “trasversale”, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando invece allo Stato le determinazioni di tutela ambientale che rispondono a esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale. (Precedenti: S. 158/2021 - mass. 44131; S. 407/2002).Il legislatore regionale, nell’esercizio delle sue competenze, è legittimato ad adottare interventi normativi solo nel senso dell’innalzamento dei livelli di tutela fissati dal legislatore statale, potendo adottare norme che interferiscono con la tutela ambientale solo se elevano lo standard di protezione previsto dalla legislazione nazionale, che funge da limite minimo di salvaguardia dell’ambiente. (Precedenti: S. 144/2022 - mass. 44861; S. 291/2019 - mass. 40981; S. 7/2019 - mass. 40307; S. 174/2017 - mass. 40339; S. 74/2017 - mass. 39906).

Massima n. 47462

Le disposizioni sulla protezione delle acque e, in particolare, quelle contenute nel cod. ambiente, presentano finalità che attengono direttamente alla tutela delle condizioni intrinseche dei corpi idrici e che mirano a garantire determinati livelli qualitativi e quantitativi delle acque e che, come tali, vanno ricondotte alla materia di competenza legislativa esclusiva statale della tutela dell’ambiente. (Precedenti: S. 117/2020 - mass. 43473; S. 153/2019 - mass. 42415; S. 65/2019 - mass. 42340; S. 44/2019 - mass. 41734, 41735, 41737; S. 68/2018; S. 229/2017 - mass. 41300; S. 254/2009 - mass. 33865, 33867, 33870, 33871; S. 246/2009 - mass. 33759, 33760).La garanzia del minimo deflusso vitale del corpo idrico, in quanto volta a evitare l’esaurimento della fonte, deve ritenersi concernere la “conservazione” del bene acqua e non il mero utilizzo della stessa, anche in materia di acque minerali e termali, con la conseguenza che la relativa disciplina deve considerarsi attratta nella competenza esclusiva dello Stato relativa alla tutela dell’ambiente. (Precedente: S. 28/2013 - mass. 36939).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, commi primo, in relazione al principio eurounitario di non deterioramento della qualità delle acque, e secondo, lett. s, Cost., l’art. 34, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 9 del 2025, che modifica in modo unilaterale, drasticamente peggiorativo, e privo dell’indispensabile conforto di parametri tecnico-scientifici, lo standard ambientale posto dallo Stato. La disposizione impugnata dal Governo, optando per un sistema di calcolo dinamico, con limite percentuale massimo sulla portata effettiva, anziché per il rispetto del concetto di deflusso minimo vitale ecologico, non solo causa ulteriori riduzioni di quest’ultimo, ma anche un aumento dei prelievi consentiti, in aperto contrasto con gli obiettivi di tutela ambientale che lo stesso concetto di deflusso è volto a garantire. Per effetto della declaratoria, il comma 1 della disposizione colpita, che ne differisce l’applicazione al 31 dicembre 2026, risulta integralmente svuotato di concreto contenuto precettivo).

Massima n. 47463

La tutela sia ambientale, sia paesaggistica, gravando su un bene complesso e unitario, assume un valore primario e rientra nella competenza esclusiva dello Stato, che precede e costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali. (Precedente: S. 164/2021 - mass. 44166).

Massima n. 47464

La disciplina statale volta a proteggere l’ambiente e il paesaggio richiede una strategia istituzionale ad ampio raggio, che si esplica in un’attività pianificatoria estesa sull’intero territorio nazionale, affidata congiuntamente allo Stato e alle Regioni. In questa prospettiva, l’art. 135 cod. beni culturali, nel prevedere l’obbligo di elaborazione congiunta del piano paesaggistico, pone un principio inderogabile della legislazione statale, che, a sua volta, è un riflesso della necessaria impronta unitaria della pianificazione paesaggistica e mira a garantire, attraverso la partecipazione degli organi ministeriali ai procedimenti in materia, l’effettiva ed uniforme tutela dell’ambiente. (Precedenti: S. 6/2023; S. 240/2020 - mass. 43216; S. 130/2020 - mass. 43492; S. 86/2019 - mass. 42376, 42377, 42648, 42649, 42667; S. 66/2018 - mass. 40777).In ambito paesaggistico, la regione opera sul piano procedimentale per addizione, e mai per sottrazione, nel senso che la competenza regionale può essere spesa al solo fine di arricchire il catalogo dei beni paesaggistici, in virtù della conoscenza che ne abbia l’autorità più vicina al territorio ove essi sorgono, e non già di alleggerirlo in forza di considerazioni confliggenti con quelle assunte dallo Stato: i livelli di tutela ambientale posti dal legislatore statale, infatti, potrebbero solo essere ampliati, e non derogati, in senso peggiorativo dal legislatore regionale, sicché l’abbassamento del livello di tutela del paesaggio violerebbe anche l’art. 9 Cost. (Precedenti: S. 115/2023; S. 90/2023; S. 135/2022; S. 164/2021 - mass. 44166).

Massima n. 47465

All’interno del piano del parco, la modifica successiva del perimetro dell’area protetta regionale può essere operata sia in sede di adozione o modifica di tale piano, sia con legge regionale, purché nel rispetto del procedimento regolato dall’art. 22 della legge n. 394 del 1991, compresa l’interlocuzione con le autonomie locali. (Precedenti: S. 235/2022 - mass. 45151; S. 221/2022 - mass. 45131; S. 115/2022 - mass. 44934: S. 276/2020 - mass. 42924; S. 134/2020 - mass. 43398).

Massima n. 47466

Il piano paesaggistico ha la funzione di strumento di ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, non solo ai fini della salvaguardia e valorizzazione dei beni paesaggistici, ma anche nell’ottica dello sviluppo sostenibile e dell’uso consapevole del suolo, in modo da consentire l’individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio. Esso contiene anche i singoli provvedimenti di vincolo, nella logica di un sistema integrato: infatti, solo in ragione dell’integrazione fra momenti diversi di una medesima vicenda di tutela – per cui il piano che sopraggiunge non può che prendere atto dei previgenti provvedimenti di vincolo – si giustifica l’irrevocabilità della disciplina contenuta nei predetti provvedimenti. (Precedenti: S. 115/2023 - mass. 45614; S. 135/ 2022 - mass. 44993; S. 172/2018 - mass. 40159).Nell’elaborazione del piano paesaggistico, le aree protette ope legis, tra cui i parchi naturali e le riserve regionali, sono oggetto di ricognizione, vale a dire che costituiscono un dato di fatto da cui la pianificazione paesaggistica non può prescindere. (Precedente: S. 115/2023 - mass. 45614).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 135, comma 1, 142, comma 1, lett. f, e 143, comma 2, cod. beni culturali, l’art. 50 della legge reg. Piemonte n. 9 del 2025, che modifica la legge reg. Piemonte n. 19 del 2009, sostituendo la cartografia relativa al Parco naturale del Monte Fenera e all’area contigua della fascia fluviale del Po piemontese. La disposizione impugnata dal Governo interviene unilateralmente e in senso peggiorativo sugli standard di tutela ambientale stabiliti nel PPR già approvato, senza rispettare la prescritta co-pianificazione, in contrasto con le prescrizioni del cod. beni culturali che, attraverso la partecipazione degli organi ministeriali ai procedimenti in materia, mirano a garantire l’effettiva e uniforme tutela dell’ambiente, nonché sottraendo le predette aree alla tutela paesaggistica che lo stesso codice impone).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, della legge della Regione Piemonte 8 luglio 2025, n. 9 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 50 della legge reg. Piemonte n. 9 del 2025.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Marco D'ALBERTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 27 aprile 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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