Corte costituzionale
Sentenza n. 51/2026
Corte cost., sent. 14 aprile 2026, n. 51
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 51/2026
- Data di deposito
- 14 aprile 2026
- Data di decisione
- 23 febbraio 2026
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Filippo Patroni Griffi
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2026:51
Norme oggetto del giudizio
- art. 72, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- art. 65, comma 3, lett. a, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- art. 68, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- art. 70, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- art. 65, comma 4, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- art. 65, comma 4, bis, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
Parametri
- art. 21, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 3, comma 1, Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 42, Costituzione
- art. 2, Costituzione
- art. 97, comma 2, Costituzione
- art. 9, comma 1, Costituzione
- art. 9, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 47550
Dal principio di autonomia del giudizio incidentale di costituzionalità rispetto alle vicende del giudizio principale successive all’atto propulsivo, espresso nell’art. 21 delle Norme integrative, deriva che queste ultime costituiscono una mera sopravvenienza di fatto, ininfluente sulla rilevanza delle questioni. (Precedenti: S. 190/2025; S. 120/2024 - mass. 46314; S. 33/2022 - 44650).
Massima n. 47551
Il petitum dell'ordinanza di rimessione ha la funzione di chiarire il contenuto e il verso delle censure mosse dal giudice rimettente, ma non vincola questa Corte, che, ove ritenga fondate le questioni, rimane libera di individuare la pronuncia più idonea alla reductio ad legitimitatem della disposizione censurata. (Precedenti: S. 210/2025; S. 146/2025 - mass. 47002; S. 53/2025 - mass. 46705; S. 90/2024 - mass. 46099; S. 46/2024 - mass. 46030).
Massima n. 47552
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma, 41 e 42 Cost., l’art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004, nella parte in cui non prevede che sia certificato, a domanda, l’ingresso nel territorio nazionale delle cose temporaneamente importate che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente, la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni (c.d. cose d’arte antica), e il cui valore sia inferiore ad euro 13.500 (c.d. sotto soglia) (art. 65, comma 4, lett. b, del d.lgs. n. 42 del 2004). Considerata la funzione della certificazione della regolare provenienza dall’estero della cosa “in transito” – ossia consentire il ri-trasferimento all’estero dell’opera stessa, in via agevolata, nonché sottrarla, durante il periodo di permanenza sul territorio italiano, all’applicazione della disciplina nazionale di tutela dei beni culturali – la norma censurata dal TAR Lazio, sez. seconda quater, determina un’irragionevole disparità di trattamento tra le cose di arte antica sotto-soglia e quelle sopra-soglia, applicandosi solo per queste ultime l’illustrato regime di favore. La differente disciplina non trova alcuna giustificazione dal momento che sono proprio le opere di valore economico più esiguo ad essere trasferite con più frequenza e facilità e a richiedere, pertanto, uno spedito procedimento di ri-esportazione e il citato esonero dal regime di tutela del patrimonio nazionale nel periodo di permanenza in Italia. La disposizione censurata determina, poi, anche una sproporzionata e irragionevole compressione della libertà di iniziativa economica privata e del diritto di proprietà, in quanto il rischio di apprensione della cosa d’arte, già soggetta alla legge estera, al patrimonio culturale italiano – escluso contraddittoriamente per le opere di maggior valore – rischia di paralizzare le esigenze circolatorie tra paesi, proprie del mercato dell’arte; il che comprime al contempo anche le facoltà dominicali di godere e di disporre dell’oggetto di rilievo culturale tra nazioni diverse, restrizione ancor più grave con riguardo alla circolazione tra Stati UE.
Massima n. 47553
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, l’art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004 nella parte in cui non prevede che sia certificato, a domanda, l’ingresso nel territorio nazionale delle opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d’arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni (cose d’arte “recenti”) di cui all’art. 65, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 42 del 2004. Una volta dichiarata l’illegittimità costituzionale del medesimo art. 72, comma 1, nella parte in cui non prevede che sia certificato, a domanda, l’ingresso nel territorio nazionale delle cose d’arte antica sotto-soglia, temporaneamente importate, tale dichiarazione va estesa all’esclusione della certificazione di ingresso per le cose d’arte “recenti”, le quali sono – tendenzialmente escluse, salve eccezioni, dal patrimonio culturale con la conseguenza che ne va maggiormente preservato il libero esercizio del mercato dell’arte e delle facoltà del proprietario. (Precedente: S. 160/2025).
Massima n. 47554
Sono dichiarate inammissibili, in ragione dell’evocazione generica e assertiva dei parametri, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lazio, sez. seconda quater, in riferimento agli artt. 2 e 97, secondo comma, Cost., del combinato disposto degli artt. 72 e 65, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 42 del 2004 che, nel disciplinare la certificazione di ingresso temporaneo dall’estero delle cose di rilievo culturale, non prevedono nel suo ambito applicativo le cose temporaneamente importate che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente, la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni (c.d. cose d’arte antica), e il cui valore sia inferiore ad euro 13.500 (sotto-soglia). Il rimettente si limita a denunciare in maniera generica e assertiva la compressione dell’autonomia negoziale e l’irragionevolezza di un intervento pubblico nel contesto in esame.
Massima n. 47555
Sono dichiarate inammissibili, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lazio, sez. seconda quater, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 9, primo comma, Cost., del combinato disposto degli artt. 70, 68 e 65, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 42 del 2004, che consente l’acquisto coattivo delle cose in esportazione, stabilmente presenti in Italia, ove il trasferimento all’estero riguardi un’opera che sia di autore non più vivente, la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni (c.d. oggetti di arte antica) di valore superiore a euro 13.500, escludendo, in tal modo, la medesima tipologia di oggetti, di valore inferiore (c.d. sotto soglia). Il rimettente, da un lato, non espone i motivi della asserita lesione del compito della Repubblica di promuovere lo sviluppo della cultura; quanto, poi, alla doglianza di disparità di trattamento, si limita a dedurre che per le ulteriori tipologie di cose elencate dall’art. 65, comma 3, alle lett. b) e c), sottoposte, al pari di quelle oggetto della norma censurata, all’acquisto coattivo non è prevista alcuna soglia di valore ma non argomenta in merito alla evocata lesione del principio di eguaglianza né descrive la consistenza delle categorie di oggetti di rilievo culturale poste a raffronto né indaga il contesto normativo in cui si colloca tale differenziazione sul piano economico. (Precedenti: S. 5/2025 - mass. 46615; S. 112/2024 - mass. 46246; S. 198/2023 - mass. 45835; S. 108/2023 - mass. 45553).
Massima n. 47556
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lazio, sez. seconda quater, in riferimento agli artt. 9, secondo comma, e 97, secondo comma, Cost., del combinato disposto degli artt. 70, 68 e 65, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 42 del 2004, che consente l’acquisto coattivo delle cose in esportazione, stabilmente presenti in Italia, ove il trasferimento all’estero riguardi un’opera che sia di autore non più vivente, la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni (c.d. oggetti di arte antica) di valore superiore a euro 13.500, escludendo, in tal modo, la medesima tipologia di oggetti, di valore inferiore (c.d. sotto soglia). Il legislatore, nel perimetrare l’ambito applicativo dell’acquisto coattivo per valore, limitandolo ai soli oggetti d’arte antica di importo superiore a euro 13.500, ha operato un bilanciamento non irragionevole tra la protezione del patrimonio culturale e la tutela del diritto di proprietà e della libertà di iniziativa economica privata nel settore, non pregiudicando, al contempo, il buon andamento dell’amministrazione in termini di esercizio efficace della funzione di tutela.
Massima n. 47557
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lazio, sez. seconda quater, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 9, primo e secondo comma, 41, 42 e 97, secondo comma, Cost., dell’art. 65, commi 4 e 4-bis, del d.lgs. n. 42 del 2004 che disciplinano il procedimento di esportazione delle cose stabilmente presenti in Italia, di tipo semplificato (c.d. “su dichiarazione sostitutiva di atto notorio”), cui sono soggette, tra le altre, le cose d’arte antica quando di valore sotto-soglia. Il rimettente, pur coinvolgendo tali disposizioni – nemmeno identificate con esattezza – in entrambi i gruppi di questioni sollevate non deve, in realtà, farne applicazione ai fini della soluzione della controversia, costituendo le stesse solo il contesto procedimentale nell’ambito del quale l’amministrazione ha adottato l’acquisto coattivo oggetto di impugnazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 72, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nella parte in cui non prevede che sia certificato, a domanda, l'ingresso nel territorio nazionale delle cose di cui all'art. 65, comma 4, lettera b), del d.lgs. n. 42 del 2004;
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004 nella parte in cui non prevede che sia certificato, a domanda, l'ingresso nel territorio nazionale delle cose di cui all'art. 65, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 42 del 2004;
3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 65, commi 4 e 4-bis, del d.lgs. n. 42 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 9, primo e secondo comma, 41, 42 e 97, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda quater, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 70, 68 e 65, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 42 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 9, primo comma, Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda quater, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 72 e 65, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 42 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 97, secondo comma, Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda quater, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 70, 68 e 65, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 42 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 9, secondo comma, e 97, secondo comma, Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda quater, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 14 aprile 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze