Corte costituzionale
Sentenza n. 41/2026
Corte cost., sent. 27 marzo 2026, n. 41
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 41/2026
- Data di deposito
- 27 marzo 2026
- Data di decisione
- 11 febbraio 2026
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Emanuela Navarretta
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2026:41
Norme oggetto del giudizio
- art. 4-bis, comma 2, bis, legge n. 580 del 29 dicembre 1993
- art. 1, comma 1, lettera d), n. 1, decreto legislativo n. 219 del 25 novembre 2016
Parametri
Massime
Massima n. 47402
Non contrasta con il principio di eguaglianza, di per sé, un trattamento differenziato applicato alle stesse fattispecie, se operato in momenti diversi nel tempo, poiché il fluire del tempo può costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche. (Precedenti: S. 254/2014 - mass. 38162; O. 25/2012 - mass. 36077; O. 224/2011 - mass. 35765; O. 61/2010 - mass. 34366; O. 170/2009 - mass. 33483; O. 212/2008; O. 77/2008 - mass. 32230). Spetta alla discrezionalità del legislatore, nel rispetto del canone di ragionevolezza, delimitare la sfera temporale di applicazione delle norme e, da questa angolazione, il fluire del tempo può rappresentare un apprezzabile criterio distintivo nella disciplina delle situazioni giuridiche. (Precedenti: S. 7/2024 - mass. 45942; S. 194/2018 - mass. 40767; S. 104/2018 - mass. 40767; S. 273/2011 - mass. 35867).
Massima n. 47403
Le cariche pubbliche elettive, di cui all’art. 51 Cost., in un regime democratico a larga base popolare nell’ambito del quale il potere non è riservato ai ceti che si trovino in condizioni economiche di vantaggio, devono essere accessibili anche ai non abbienti e, dunque, normalmente richiedono la corresponsione di una indennità. (Precedenti: S. 182/2022 - mass. 44952; S. 454/ 1997 - mass. 23705; S. 24/1968 - mass. 2783).
Massima n. 47404
Ogni incarico onorario è volontario, sempre rinunciabile e costituisce, in misura più o meno estesa, una ragione di prestigio sociale.Per gli incarichi di natura onoraria deve escludersi la possibilità di fare riferimento alle specifiche garanzie previste dall’art. 36 Cost. e alla connessa problematica circa la valutazione complessiva del trattamento economico. La loro natura, infatti, evoca rapporti «sui iuris» sempre più diffusi nell’ordinamento, connotati dal carattere della rappresentanza, della rappresentatività, o dall’esigenza di supportare lo svolgimento di funzioni pubbliche, che devono essere adempiute in conformità al vincolo di disciplina e onore contemplato dall’art. 54, secondo comma, Cost., e che abbracciano figure eterogenee, collocandosi ai confini della galassia di cui all’art. 35 Cost., e, dunque, all’interno delle forme di tutela del lavoro, in tutte le sue forme e applicazioni. (Precedente: S. 148/2024; S. 112/2021; S. 70/1971 - mass. 5524).Spetta al legislatore un elevato margine di discrezionalità nel delineare i tratti delle singole fattispecie riconducibili ai rapporti connessi agli incarichi onorari, sui quali si fondano sia l’ancoraggio a specifici principi costituzionali, sia l’individuazione del termine di paragone per misurare l’eventuale manifesta irragionevolezza o sproporzione delle scelte effettuate; vale, a tal fine, l’uso di diversi indici rivelatori, quali la natura dell’incarico, l’ascrivibilità alle cariche pubbliche elettive, il supporto a funzioni pubbliche connotate da indipendenza, l’incompatibilità giuridica con altre occupazioni, attività retribuite, fonti di reddito, o, in via di fatto, con attività suscettibili di assicurare proventi, laddove il tipo di incarico istituzionale sia particolarmente impegnativo e gravoso. (Precedenti: S. 41/2021 - mass. 43661; S. 52/1997 - mass. 23138; S. 70/1971 - mass. 5525; S. 108/1962 - mass. 1657, 1658, 1659, 1660).
Massima n. 47405
Le camere di commercio svolgono compiti che esigono una disciplina omogenea in ambito nazionale e non compongono un arcipelago di entità isolate, ma costituiscono i terminali di un sistema unico di dimensioni nazionali che giustifica l’intervento dello Stato. (Precedenti: S. 261/2017; S. 374/2007).Nelle camere di commercio, la figura del presidente, così come l’incarico degli altri organi direttivi, non palesa i caratteri propri del rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo, bensì presenta i tratti tipici delle cariche onorarie, la cui attribuzione si ispira a criteri di natura politico-discrezionale e non tecnico-amministrativa. Ne consegue che il relativo inserimento nell’apparato della pubblica amministrazione è di natura funzionale e non strutturale, che la disciplina del rapporto deriva, pressoché esclusivamente, dall’atto di conferimento dell’incarico, che il compenso percepito ha natura indennitaria e non retributiva e, infine, che la durata è normalmente temporanea e non tendenzialmente indeterminata. (Precedente: S. 319/1994 - mass. 20902).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Torino, sez. terza civile, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 2, 3 e 35 Cost., dell’art. 4-bis, comma 2-bis, della legge n. 580 del 1993, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. d, n. 1, del d.lgs. n. 219 del 2016, nella parte in cui ha previsto la gratuità di tutti gli incarichi degli organi delle camere di commercio industria artigianato e agricoltura diversi dai collegi dei revisori dei conti. Il regime di gratuità prescritto dalla disposizione censurata, fatto salvo il rimborso delle spese, si inserisce nel quadro del riassetto organizzativo e finanziario delle camere di commercio, e appare coerente con il contesto economico-sociale di riferimento, senza generare un contrasto con gli artt. 3 e 35 Cost. – anche per l’assenza di indici rivelatori di manifesta arbitrarietà e irragionevolezza. Né sussiste irragionevolezza intrinseca e disparità di trattamento fra normative susseguitesi nel tempo, poiché il limitato arco temporale in cui è stato disposto il duplice cambiamento del regime economico non mostra un intento discriminatorio ai danni degli organi in carica al momento dell’intervento legislativo. Nemmeno vi è disparità di trattamento rispetto a coloro che, precedentemente, abbiano svolto il medesimo incarico a titolo oneroso o che, successivamente, abbiano beneficiato della reintroduzione dell’onerosità, non essendo irragionevole che il legislatore, nel primo caso, abbia mutato il regime economico della funzione onoraria in un contesto di riordino sistematico e di spending review e, nel secondo, abbia limitato nel tempo le politiche di contenimento della spesa, reintroducendo il regime dell’onerosità una volta mutato il frangente socioeconomico. La disparità di trattamento non affiora nemmeno dalla comparazione con altri incarichi, come i revisori di conti o gli incarichi corrispondenti presso gli ordini professionali, dove manca l’omogeneità del tertium comparationis. Infine, nemmeno può predicarsi una violazione degli artt. 2 e 3 Cost. per lesione dell’autonomia delle camere di commercio nel riconoscere una remunerazione per gli incarichi direttivi, poiché tale autonomia non nega allo Stato la possibilità di dettare una disciplina nazionale e uniforme di riordino).
Massima n. 47406
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Torino, sez. terza civile, in composizione monocratica, in riferimento all’art. 36 Cost., dell’art. 4-bis), comma 2-bis), della legge n. 580 del 1993, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. d), n. 1), del d.lgs. n. 219 del 2016, nella parte in cui ha previsto la gratuità di tutti gli incarichi degli organi delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura diversi dai collegi dei revisori dei conti. Il giudice a quo, riconoscendo espressamente che il parametro costituzionale evocato viene abitualmente applicato dalla giurisprudenza di legittimità al solo lavoratore dipendente, argomenta l’irragionevolezza e la sproporzione limitandosi a richiamare gli artt. 3 e 35 Cost., senza alcun riferimento, di converso, alla questione sollevata in ordine all’art. 36 Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 2-bis, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera d), numero 1), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torino, sezione terza civile, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 2-bis, della legge n. 580 del 1993, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera d), numero 1), del d.lgs. n. 219 del 2016, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 35 Cost., dal Tribunale ordinario di Torino, sezione terza civile, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Emanuela NAVARRETTA, Redattrice
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2026
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze