Corte costituzionale

Sentenza n. 23/2026

Corte cost., sent. 5 marzo 2026, n. 23

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
23/2026
Data di deposito
5 marzo 2026
Data di decisione
14 gennaio 2026
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Pitruzzella
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2026:23

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, comma 1, bis, ultimo periodo, decreto-legge n. 215 del 30 dicembre 2023
  • legge n. 18 del 23 febbraio 2024
  • art. 12, legge n. 580 del 29 dicembre 1993

Parametri

Massime

Massima n. 47283

La verifica della Corte costituzionale sulla motivazione sulla rilevanza offerta dal rimettente incontra i limiti del controllo meramente “esterno”, volto ad accertare l’esistenza di una motivazione non implausibile, non palesemente erronea o contraddittoria, senza spingersi fino a un esame autonomo degli elementi che lo hanno portato a determinate conclusioni, potendo interferire su tale valutazione solo se essa, a prima vista, appaia assolutamente priva di fondamento. (Precedenti: S. 50/2024; S. 164/2023 - mass. 45760; S. 192/2022; S. 32/2021 - mass. 43580; S. 218/2020 - mass. 43002).Il giudizio sulla rilevanza prescinde dall’influenza della questione di legittimità costituzionale sull’esito del giudizio a quo, essendo sufficiente che della disposizione censurata il rimettente debba fare applicazione nel suo percorso logico-argomentativo. (Precedenti: S. 44/2025; S. 25/2024 - mass. 46001; S. 88/2022 - mass. 44803; S. 19/2022 - mass. 44523; S. 202/2021 - mass. 44247).

Massima n. 47284

Il sindacato di legittimità degli atti dell’amministrazione è sottoposto al principio del tempus regit actum e va, dunque, condotto in base alle norme vigenti al momento della loro adozione. (Precedenti: S. 172/2024 - mass. 46394; S. 180/2022; S. 227/2021 - mass. 44391; S. 170/2019 - mass. 40707; S 109/2019 - mass. 42266; S. 7/2019 - mass. 40304; S. 240/2018 - mass. 40598; S. 281/2016 - mass. 39282; S. 245/2016 - mass. 39111; S. 203/2016; S. 49/2016; S. 30/2016; O. 30/2024 - mass. 45999; O. 76/2018).(Nel caso di specie, non vanno restituiti gli atti al Consiglio di Stato, sez. sesta, per una nuova valutazione sulla rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l’art. 17, comma 1-bis, ultimo periodo, del d.l. n. 215 del 2023, come conv., che, mediante un’asserita norma di interpretazione autentica dell’art. 12 della legge n. 580 del 1993, disciplina la designazione dei componenti dei consigli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il sopravvenuto art. 13-bis, comma 1, del d.l. n. 25 del 2025, come conv., intervenuto sulla stessa materia, infatti, né costituisce ius superveniens – essendo entrato in vigore successivamente all’udienza in cui la causa è passata in decisione ma prima della pubblicazione dell’ordinanza di rimessione – né incide sulla rilevanza della questione in ragione del principio del tempus regit actum).

Massima n. 47285

Gli emendamenti alla legge di conversione del decreto-legge devono riguardare lo stesso oggetto di quest’ultimo, realizzandosi, in questo modo, un concorso di fonti, la prima governativa e la seconda parlamentare, nella disciplina del medesimo oggetto. La legge di conversione riveste, infatti, i caratteri di una fonte funzionalizzata e specializzata, volta alla stabilizzazione del decreto-legge, con la conseguenza che non può aprirsi ad oggetti eterogenei rispetto a quelli in esso presenti, ma può solo contenere disposizioni coerenti con quelle originarie, dal punto di vista materiale o finalistico, essenzialmente per evitare che il relativo iter procedimentale semplificato, previsto dai regolamenti parlamentari, possa essere sfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano il decreto-legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare. (Precedenti: S. 44/2025 - mass. 46702; S. 146/2024 - mass. 46357; S. 215/2023 - mass. 45890; S. 113/2023 - mass. 45571; S. 6/2023 - mass. 45283; S. 245/2022 - mass. 45226; S. 210/2021 - mass. 44267; S. 226/2019 - mass. 41887; S. 145/2015 - mass. 38479; S. 251/2014 - mass. 38159; S. 32/2014 - mass. 37669)Nei provvedimenti governativi a contenuto ab origine plurimo, la continuità tra legge di conversione e decreto-legge va misurata muovendo dalla verifica della coerenza tra le disposizioni inserite in sede di conversione e quelle originariamente adottate in via di straordinaria necessità e urgenza, avendo riguardo al collegamento con uno dei contenuti già disciplinati dal decreto-legge, ovvero alla sua ratio dominante. Tale continuità viene meno quando le disposizioni aggiunte siano totalmente estranee o addirittura “intruse” rispetto a quei contenuti e a quegli obiettivi, giacché solo la palese estraneità rispetto all’oggetto e alle finalità del decreto-legge o l’evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell’originario decreto-legge possono inficiare, di per sé, la legittimità costituzionale della norma introdotta con la legge di conversione. (Precedenti: S. 44/2025 - mass. 46702; S. 113/2023 - mass. 45571; S. 6/2023 - mass. 45283; S. 245/2022 - mass. 45226; S. 247/2019 - mass. 42854; S. 226/2019 - mass. 41887; S. 181/2019 - mass. 42797; S. 154/2015 - mass. 38489; S. 22/2012 - mass. 36070). Rispetto ai decreti-legge a contenuto ab origine plurimo solo l’inserimento, in sede di conversione, di una norma del tutto estranea alla ratio e alla finalità unitaria determina la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei. (Precedenti: S. 44/2025 - mass. 46702; S. 245/2022 - mass. 45226; S. 154/2015 - mass. 38489; S. 22/2012 - mass. 36070).

Massima n. 47286

I decreti “milleproroghe”, specie dei decreti-legge a contenuto ab origine plurimo, sono una tipologia di decreto-legge connotata dalla ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o di incidere su situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale. Ne consegue la disomogeneità rispetto a un decreto “milleproroghe” di una disposizione inserita che abbia il carattere di una normativa “a regime”, slegata da contingenze particolari, ovvero persegua finalità di carattere ordinamentale. (Precedenti: S. 215/2023 - mass. 45890; S. 154/2015 - mass. 38489; S. 22/2012 - mass. 36070).Ogni disposizione introdotta in sede di conversione deve essere collegata ad uno dei contenuti già disciplinati dal decreto-legge, ovvero alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso; diversamente, il riconoscimento indiscriminato di un’omogeneità “sopravvenuta” o “transitiva”, in virtù del collegamento per materia della disposizione inserita con un’altra parimenti inserita in sede di conversione di un decreto-legge “mille proroghe” e recante, essa sì, la proroga di un termine, consentirebbe di aggirare tale principio. (Precedente: S. 154/2015).(Nel caso di specie è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 77 Cost., l’art. 17, comma 1-bis, ultimo periodo, del d.l. n. 215 del 2023, come conv., che – inserito, in sede di conversione, in tale decreto “milleproroghe” – reca una asserita norma di interpretazione autentica dell’art. 12 della legge n. 580 del 1993, prevedendo che la designazione dei componenti dei consigli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è effettuata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori costituite a livello provinciale o pluriprovinciale ovvero, in mancanza, da quelle costituite a livello regionale, ove presenti, o a livello nazionale, con riferimento esclusivo, in ogni caso, alla loro rappresentatività nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza della Camera di commercio interessata. Diversamente rispetto ai primi tre periodi del medesimo comma 1-bis – che perseguendo la medesima ratio dell’originario art. 17, dedicato agli interventi per le aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, disciplinano alcuni aspetti temporali delle procedure di rinnovo della CCIAA della Regione Marche – l’ultimo periodo, censurato dal Consiglio di Stato, sez. sesta, è disomogeneo rispetto al decreto-legge, in quanto volto a individuare a regime i soggetti legittimati a partecipare alla procedura di nomina dei componenti i consigli delle CCIAA, senza alcun collegamento con quelle delle aree colpite, né recando proroghe di termini o regolando aspetti temporali. Né è possibile affermare che vi sia omogeneità tra il censurato ultimo periodo e il decreto-legge in ragione del suo collegamento con le altre disposizioni contenute nel comma 1-bis relative alla sola CCIAA della Regione Marche e parimenti inserite dalla legge di conversione, essendo esclusa la possibilità di una sorta di omogeneità “sopravvenuta” o “transitiva”).

Massima n. 47287

Le norme regolamentari non possono formare oggetto del giudizio di legittimità costituzionale –limitato alla cognizione delle leggi e degli atti aventi forza di legge – a meno che non specifichino la norma primaria, nel qual caso lo scrutinio di legittimità costituzionale può estendersi anche a esse; tale eccezione riguarda esclusivamente le ipotesi in cui la norma primaria già contenga il precetto ritenuto lesivo, che la norma secondaria si limita a dettagliare, cioè le ipotesi in cui le specificazioni espresse dalla normativa secondaria siano strettamente collegate al contenuto di quella primaria, ovvero tra esse sussista un nesso stretto di specificazione qualificata. (Precedenti: S. 174/2023 - mass. 45731; S. 263/2022; S. 92/2021 – mass. 43868; S. 241/2019 – mass. 41717; S. 3/2019 – mass. 40327; S. 224/2018 – mass. 40931; S. 200/2018 – mass. 40352; S. 16/2017 – mass. 39240; S. 178/2015 – mass. 38539; S. 427/2000 – mass. 25742; S. 1104/1988 – mass. 13183; O. 254/2016 – mass. 39138; O. 156/2013 – mass. 37172; O. 37/2007 – mass. 31013; O. 401/2006 – mass. 30822-30823; O. 125/2006 – mass. 30290; O. 389/2004 – mass. 28935).Dal momento che le norme regolamentari non possono essere oggetto del giudizio di legittimità costituzionale spetta al giudice a quo interpretarle in maniera conforme alla legge e, prima ancora, alla Costituzione, ricorrendo, in caso di antinomia non sanabile, alla loro caducazione, ove siano state impugnate, ovvero, in caso contrario, alla loro disapplicazione. (Precedenti: S. 174/2023 - mass. 45731; S. 133/1992; S. 102/1972).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate, per il caso di accoglimento di una delle altre questioni, dal Consiglio di Stato, sez. sesta, in riferimento agli artt. 2, 3, 18 e 97 Cost., dell’art. 12 della legge n. 580 del 1993 che disciplina le procedure di rinnovo del consiglio camerale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale fonte primaria si limita, infatti, a dettare il principio generale della rappresentatività nella circoscrizione interessata mentre il precetto di cui il rimettente si duole – ovvero la possibilità per le organizzazioni imprenditoriali aventi natura interprovinciale o regionale di partecipare alla procedura di rinnovo in esame solo in caso di assenza di un loro livello nazionale – deriva dal combinato disposto delle norme secondarie, di cui ai commi 2 e 6 dell’art. 2 del d.m. n. 156 del 2011, le quali, non specificando la norma primaria, non possono essere oggetto del giudizio di costituzionalità).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi), convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2024, n. 18;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 18 e 97 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione sesta, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Giovanni PITRUZZELLA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze