Corte costituzionale
Sentenza n. 152/2026
Corte cost., sent. 24 luglio 2026, n. 152
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 152/2026
- Data di deposito
- 24 luglio 2026
- Data di decisione
- 23 giugno 2026
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- prof. Francesco Viganò - prof. Luca Antonini
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2026:152
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 8, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 13, Costituzione
- art. 32, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 47574
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal GIP del Tribunale di Bologna in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 8 CEDU, dell’art. 580 cod. pen., come risultante a seguito della sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale, «limitatamente alle parole “tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale”». La doglianza di violazione del parametro convenzionale evocato è del tutto priva di motivazione e tale lacuna è particolarmente significativa alla luce della sentenza della Corte EDU, Dániel Karsai, contro Ungheria, la quale ha escluso che l’impossibilità di accedere al suicidio assistito in situazioni analoghe a quelle in esame contrasti con gli artt. 8 e 14 CEDU.
Massima n. 47575
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GIP del Tribunale di Bologna in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32, secondo comma, Cost., dell’art. 580 cod. pen., come risultante a seguito della sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale, «limitatamente alle parole “tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale”». Nell’auspicare l’individuazione di un’ulteriore area di liceità della condotta di agevolazione dell’altrui suicidio, rispetto a quella enucleata dalla sentenza n. 242 del 2019, attraverso l’eliminazione del requisito della sottoposizione della persona a trattamenti di sostegno vitale, il rimettente formula censure pressoché sovrapponibili a quelle già dichiarate non fondate dalle sentenze n. 135 del 2024 e n. 66 del 2025, omettendo completamente di confrontarsi con le valutazioni espresse, che devono essere integralmente ribadite. La dipendenza da trattamenti di sostegno vitale svolge, in assenza di un intervento legislativo, un ruolo cardine e niente affatto discriminatorio nella logica della soluzione adottata dalla sentenza n. 242 del 2019, che non ha riconosciuto un generale diritto di terminare la propria vita in ogni situazione di sofferenza intollerabile, fisica o psicologica, determinata da una patologia irreversibile, ma ha soltanto ritenuto irragionevole precludere l’accesso al suicidio assistito di pazienti che – versando in quelle condizioni, e mantenendo intatte le proprie capacità decisionali – già abbiano il diritto, loro riconosciuto dalla legge n. 219 del 2017 in conformità all’art. 32, secondo comma, Cost., di decidere di porre fine alla propria vita, rifiutando il trattamento necessario ad assicurarne la sopravvivenza. Spetta al legislatore l’individuazione del punto di equilibrio in astratto più appropriato tra il diritto all’autodeterminazione di ciascun individuo sulla propria esistenza e le contrapposte istanze di tutela della vita umana, mentre alla Corte costituzionale compete fissare il limite minimo, costituzionalmente imposto alla luce del quadro legislativo oggetto di scrutinio, della tutela di ciascuno di questi principi, ferma restando la possibilità per il legislatore di individuare soluzioni che assicurino a ciascun principio una tutela più intensa. Infine, il diritto fondamentale scaturente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., che rende non giustificabile sul piano costituzionale un divieto assoluto di aiuto al suicidio, comprende anche – prima ancora del diritto a interrompere i trattamenti sanitari in corso, benché necessari alla sopravvivenza – quello di rifiutare ab origine l’attivazione degli stessi. (Precedenti: S. 66/2025 - mass. 46773, - mass. 46774; S. 135/2024 - mass. 46213; S. 242/2019 - mass. 40813; O. 207/2018 - mass. 41523, - mass. 41524, - mass. 41525).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Bologna, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 580 cod. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32, secondo comma, Cost., dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Bologna, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Francesco VIGANÒ
Luca ANTONINI, Redattori
Valeria EMMA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2026
Il Cancelliere
F.to: Valeria EMMA
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze