Corte costituzionale

Sentenza n. 139/2026

Corte cost., sent. 21 luglio 2026, n. 139

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
139/2026
Data di deposito
21 luglio 2026
Data di decisione
24 giugno 2026
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Marco D'Alberti
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2026:139

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13-bis, comma 1, lett. a), decreto-legge n. 17 del 1° marzo 2022
  • legge n. 34 del 27 aprile 2022

Parametri

Massime

Massima n. 47617

La rilevanza del dubbio di legittimità costituzionale presuppone la necessità che le disposizioni censurate siano effettivamente, e non solo eventualmente o solo successivamente, applicabili nel giudizio a quo. (Precedenti: S. 205/2025 - mass. 47171; S. 140/2018 - mass. 41934; S. 20/2018 - mass. 39783; O. 210/2020 - mass. 42932; O. 184/2017 - mass. 39996).L’omessa considerazione dell’epoca dei fatti in contestazione, decisiva ai fini della applicabilità nel giudizio a quo della disposizione censurata, costituisce una carenza nella motivazione sulla rilevanza che determina l’inammissibilità delle questioni. (Precedenti: S. 103/2021 - mass. 43908; S. 185/2015 - mass. 38528; S. 114/2015 - mass. 38415; O. 16/2014 - mass. 37612; O. 295/2013 - mass. 37495).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per carenza della motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzonale, sollevate dal Commissario per la liquidazione degli usi civici delle Regioni Lazio, Toscana e Umbria, in riferimento agli artt. 3, 9, 24 e 77, secondo comma, Cost., dell’art. 13-bis, comma 1, lett. a, del d.l. n. 17 del 2022, come conv., inserito in sede di conversione, che prevede, fermo il rispetto della normativa paesaggistica, la compatibilità, di norma, e salvo diversa valutazione motivata della regione o di un comune delegato, dell’installazione di elettrodotti della rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica-RTN con l’esercizio degli usi civici nonché la compatibilità sempre presunta delle ricostruzioni di elettrodotti aerei o interrati già esistenti, necessarie per obsolescenza. Il rimettente, oltre a non descrivere la fattispecie concreta, non fornisce indicazioni circa la necessità di fare applicazione della disposizione censurata, non confrontandosi con l’essenziale profilo diacronico derivante dalla circostanza che i fatti in contestazione, nel giudizio sottoposto al suo esame, sono accaduti prima della sua entrata in vigore).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità dell'art. 13-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali), convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 2022, n. 34, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 9, 24 e 77, secondo comma, della Costituzione, dal Commissario per la liquidazione degli usi civici delle Regioni Lazio, Toscana e Umbria, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Marco D'ALBERTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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