Corte costituzionale
Sentenza n. 139/2026
Corte cost., sent. 21 luglio 2026, n. 139
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 139/2026
- Data di deposito
- 21 luglio 2026
- Data di decisione
- 24 giugno 2026
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Marco D'Alberti
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2026:139
Norme oggetto del giudizio
- art. 13-bis, comma 1, lett. a), decreto-legge n. 17 del 1° marzo 2022
- legge n. 34 del 27 aprile 2022
Parametri
Massime
Massima n. 47617
La rilevanza del dubbio di legittimità costituzionale presuppone la necessità che le disposizioni censurate siano effettivamente, e non solo eventualmente o solo successivamente, applicabili nel giudizio a quo. (Precedenti: S. 205/2025 - mass. 47171; S. 140/2018 - mass. 41934; S. 20/2018 - mass. 39783; O. 210/2020 - mass. 42932; O. 184/2017 - mass. 39996).L’omessa considerazione dell’epoca dei fatti in contestazione, decisiva ai fini della applicabilità nel giudizio a quo della disposizione censurata, costituisce una carenza nella motivazione sulla rilevanza che determina l’inammissibilità delle questioni. (Precedenti: S. 103/2021 - mass. 43908; S. 185/2015 - mass. 38528; S. 114/2015 - mass. 38415; O. 16/2014 - mass. 37612; O. 295/2013 - mass. 37495).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per carenza della motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzonale, sollevate dal Commissario per la liquidazione degli usi civici delle Regioni Lazio, Toscana e Umbria, in riferimento agli artt. 3, 9, 24 e 77, secondo comma, Cost., dell’art. 13-bis, comma 1, lett. a, del d.l. n. 17 del 2022, come conv., inserito in sede di conversione, che prevede, fermo il rispetto della normativa paesaggistica, la compatibilità, di norma, e salvo diversa valutazione motivata della regione o di un comune delegato, dell’installazione di elettrodotti della rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica-RTN con l’esercizio degli usi civici nonché la compatibilità sempre presunta delle ricostruzioni di elettrodotti aerei o interrati già esistenti, necessarie per obsolescenza. Il rimettente, oltre a non descrivere la fattispecie concreta, non fornisce indicazioni circa la necessità di fare applicazione della disposizione censurata, non confrontandosi con l’essenziale profilo diacronico derivante dalla circostanza che i fatti in contestazione, nel giudizio sottoposto al suo esame, sono accaduti prima della sua entrata in vigore).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità dell'art. 13-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali), convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 2022, n. 34, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 9, 24 e 77, secondo comma, della Costituzione, dal Commissario per la liquidazione degli usi civici delle Regioni Lazio, Toscana e Umbria, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Marco D'ALBERTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze