Corte costituzionale
Sentenza n. 135/2026
Corte cost., sent. 21 luglio 2026, n. 135
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 135/2026
- Data di deposito
- 21 luglio 2026
- Data di decisione
- 19 maggio 2026
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luca Antonini
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2026:135
Norme oggetto del giudizio
- art. 37, decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022
- legge n. 51 del 20 maggio 2022
- art. 55, decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022
- legge n. 91 del 15 luglio 2022
- art. 1, comma 120, legge n. 197 del 29 dicembre 2022
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 42, Costituzione
- art. 53, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 1, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Massime
Massima n. 47539
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sez. 27, in riferimento agli artt. 3, 42, 53 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Prot. add. CEDU, dell’art. 37 del d.l. n. 21 del 2022, come conv. e successivamente modificato. Le questioni, sollevate nel giudizio che origina dalla richiesta di rimborso dell’importo del contributo straordinario versato a titolo di acconto da una società, non presentano alcun elemento di novità rispetto a quanto già deciso con la sentenza n. 180 del 2025. (Precedente: S. 180/25 - mass. 47147).
Massima n. 47540
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sez. 27, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza, dell’art. 37 del d.l. n. 21 del 2022, come conv. e successivamente modificato, che, introducendo un contributo straordinario per il caro energetico, non consente di escludere dalla base imponibile le operazioni attive delle stabili organizzazioni attratte nelle liquidazioni periodiche IVA della casa madre italiana. È fallace l’argomentazione del rimettente secondo cui le operazioni attive attratte dalla casa madre non sarebbero in alcun modo riferibili all’attività svolta da quest’ultima. Essa infatti non considera che all’interno della disciplina dell’IVA l’attività della stabile organizzazione non si pone in posizione di assoluta autonomia giuridica rispetto a quella della propria sede; e nemmeno tiene conto che la fatturazione dell’operazione attiva è generalmente connessa all’incasso del relativo prezzo, con la possibilità di regolazioni contrattuali interne tra la casa madre e le sue stabili organizzazioni. Né, infine, valuta che un accoglimento delle questioni condurrebbe alla completa sterilizzazione della possibilità di intercettare il presupposto impositivo comunque verificatosi in ragione delle operazioni territorialmente rilevanti compiute dalle stabili organizzazioni, con la conseguente creazione di una zona franca dall’imposizione del contributo straordinario unicamente dipendente dalle scelte organizzative della casa madre, con irragionevole disparità di trattamento rispetto agli operatori economici che operano solo nel territorio nazionale. Si deve riconoscere, invece, che seppure non possa disconoscersi l’esistenza di una criticità nel fatto che vi è un’asimmetria tra le operazioni attive e passive in grado di incidere sul calcolo della base imponibile del contributo straordinario, tuttavia la stessa non risulta avere valicato la soglia essenziale di non manifesta irragionevolezza. il presupposto del contributo straordinario di solidarietà è stato infatti identificato nell’incremento del saldo differenziale che consegue alla vendita, a determinate condizioni, di prodotti energetici. Il legislatore ha quindi ancorato la coerenza del tributo alla sussistenza di un “differenziale di differenziali” calcolati mediante la differenza tra il saldo delle operazioni attive e passive tra i due periodi temporali posti a confronto. Questo criterio non esige sempre la piena simmetria delle appostazioni tra le operazioni attive e passive, poiché gli acquisti afferenti potrebbero essere stati effettuati fuori dall’ambito dei periodi temporali presi a riferimento dal legislatore. Inoltre, siccome l’aliquota si applica sull’incremento differenziale che deriva dal confronto tra i saldi, tale fenomeno, relativo al complesso delle operazioni che concorrono alle liquidazioni periodiche IVA (LIPE), può sussistere in entrambi i periodi di riferimento, venendo così, almeno in potenza, a bilanciarsi. Va anche considerato che, dato che la fatturazione è generalmente connessa all’incasso del relativo prezzo, la casa madre può operare compensazioni contrattuali, che non assumono rilevanza agli effetti dell’IVA, con le sue stabili organizzazioni e che questa organizzazione dell’attività a livello mondiale consente alla casa madre di sopperire a esigenze dei cessionari italiani anche in momenti di crisi, mostrando così un conseguente posizionamento differenziale nel mercato. (Precedenti: S. 180/2025 - mass. 47150; S. 111/2024 - mass. 46238).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 2022, n. 51, come modificato dall'art. 55 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91, e successivamente modificato dall'art.1, comma 120, lettere a), b) e c), della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 42, 53 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sezione 27, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37 del d.l. n. 21 del 2022, come convertito e successivamente modificato, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sezione 27, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze