Corte costituzionale
Sentenza n. 13/2026
Corte cost., sent. 3 febbraio 2026, n. 13
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 13/2026
- Data di deposito
- 3 febbraio 2026
- Data di decisione
- 21 ottobre 2026
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Massimo Luciani
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2026:13
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 1, decreto legislativo n. 190 del 25 novembre 2024
- art. 9, comma 2, decreto legislativo n. 190 del 25 novembre 2024
- art. 9, comma 13, decreto legislativo n. 190 del 25 novembre 2024
- art. 9, Allegato C), decreto legislativo n. 190 del 25 novembre 2024
Parametri
- art. 14, lett. n), statuto regione Sicilia
- art. 10, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 14, lett. l), statuto regione Sicilia
- art. 3, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 118, comma 4, Costituzione
- art. 120, Costituzione
- art. 14, lett. d), statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 47292
Il giudizio promosso in via principale si configura come successivo e astratto, presupponendo la mera pubblicazione di una legge che possa ledere il riparto delle competenze fra Stato e regioni e prescindendo dagli effetti che questa abbia prodotto. (Precedenti: S. 192/2024 - mass. 46483; S. 248/2022 - mass. 45204; S. 24/2022 - mass. 44569; S. 21/2022 - mass. 44452; S. 4/2022 - mass. 44466).
Massima n. 47293
L’atto introduttivo dei giudizi in via principale deve contenere una rigorosa e adeguata motivazione delle censure proposte, ponendo a carico della parte ricorrente non soltanto l’onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali denuncia la violazione, ma anche quello di suffragare le ragioni del dedotto contrasto con argomentazioni chiare, complete e sufficientemente articolate, risultando insufficiente, di converso, una motivazione meramente assertiva e che non chiarisca il meccanismo attraverso cui si realizza il preteso vulnus lamentato. (Precedenti: S. 126/25 - mass. 46977; S. 103/2024 - mass. 46192).
Massima n. 47294
Il thema decidendum può essere delimitato in funzione delle censure che la parte motiva dell’atto di promovimento effettivamente rivolge alla norma di cui è denunciata l’illegittimità costituzionale. (Precedenti: S. 267/2020 - mass. 43083; S. 223/2020 - mass. 42822; S. 219/2012 - mass. 36622).
Massima n. 47295
Nei giudizi in via principale, è richiesta la necessaria corrispondenza tra la delibera con cui l’organo legittimato si determina a proporre l’impugnazione e il contenuto del ricorso, in ragione della natura politica della scelta di presentare il gravame, con la conseguente inammissibilità delle censure concernenti parametri non evocati nella prima. (Precedenti: S. 163/2023 - mass. 45691).Allorché la delibera con cui l’organo legittimato si determina a proporre l’impugnazione evochi, anche implicitamente, un parametro, la difesa tecnica può integrare parzialmente l’individuazione dei motivi di censura, nel senso corrispondente all’impugnazione proposta. (Precedenti: S. 50/2023 - mass. 45427; S. 128/2018 - mass. 41387; S. 232/2017 - mass. 41701).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione siciliana, in riferimento all’art. 14, lett. n, statuto spec., dell’art. 9, commi 1, 2 e 13, e relativo Allegato C, del d.lgs. n. 190 del 2024, nella parte in cui recano una disciplina statale sostanziale e procedimentale per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Mostrando un evidente disallineamento tra la delibera e il contenuto del ricorso, in nessuna parte della prima si accenna alla violazione delle norme attributive della potestà legislativa esclusiva alla Regione siciliana nelle materie «tutela del paesaggio» e «conservazione delle antichità», previste dal parametro statutario evocato).
Massima n. 47296
Nei giudizi in via principale non opera l’istituto dell’acquiescenza, sicché la circostanza che una norma riproduca in tutto o in parte un’altra previgente non ne preclude l’impugnazione, rendendo semmai attuale l’interesse a proporla. (Precedenti: S. 22/2025 - mass. 46689; S. 24/2022 - mass. 44543; S. 23/2022 - mass. 44498; S. 171/2018 - mass. 40144).
Massima n. 47297
Lo ius superveniens innovativo esclude il trasferimento della questione di legittimità costituzionale sulla norma novellata, che è possibile solo a due condizioni: se le modifiche presentino carattere marginale e non siano satisfattive. Diversamente opinando, la Corte costituzionale verrebbe a supplire impropriamente la parte interessata nell’osservanza dell’onere di impugnazione. (Precedenti: S. 195/2024 - mass. 46552; S. 220/2021 - mass. 44295).La sopravvenuta modifica della norma impugnata, in difetto delle condizioni per dichiarare la cessazione della materia del contendere o per operare il trasferimento della questione di legittimità costituzionale sulla norma novellata, è suscettibile di determinare il venir meno dell’oggetto del ricorso e, con esso, della sua funzione e dell’interesse a proseguirlo. Ciò non inficia la natura “astratta” del giudizio in via principale ma, anzi, ne valorizza la natura di “giudizio”, in quanto non si può pensare ch’esso resti indifferente al venir meno del proprio oggetto, pena la sua trasformazione in una contesa meramente accademica, con un ruolo meramente consultivo per la Corte costituzionale, che finirebbe per essere chiamata a render pareri sull’astratto riparto delle competenze fra Stato e regioni, e non su una concreta norma di legge che se ne ritenga violativa. Ne è riprova la circostanza che, in presenza di sopravvenienze normative, la Corte costituzionale ha costantemente verificato, prima di procedere all’esame del merito delle censure, se la norma avesse medio tempore trovato applicazione, talora presumendolo, talaltra ricavando argomenti in tal senso dalle dichiarazioni o dal comportamento delle parti, talaltra ancora sollecitando queste ultime a fornire chiarimenti sul punto, tramite specifici quesiti formulati ai sensi dell’art. 10, comma 3, delle Norme integrative. (Precedenti: S. 197/2024 - mass. 46601; S. 151/2024; S. 68/2024 - mass. 46157; S. 242/2022 - mass. 45163; S. 44/2018 - mass. 39910, 39911, 3912; S. 141/2016 - mass. 38916, 38919; S. 44/2014 - mass. 37727, 37728, 37729, 37730, 37731, 37732, 37733, 37734, 37735, 37736, 37737, 37738; S. 326/2010 - mass. 35026, 35027, 35028, 35029; S. 71/2005 - mass. 29220; S. 197/2003 - mass. 27783; S. 215/1985 - mass. 11054).
Massima n. 47299
La cessazione della materia del contendere, originariamente intesa non come una pronuncia di estinzione del giudizio, ma concernente il suo oggetto – e la cui adozione doveva necessariamente conseguire alla sopravvenuta abrogazione o modifica delle norme oggetto di scrutinio, in considerazione del venir meno dell’interesse a contestarne la legittimità costituzionale – è stata successivamente ancorata, in modo più rigoroso, al carattere satisfattivo dello ius superveniens, coerentemente con l’accezione dell’istituto accolta nell’ambito del processo amministrativo; allo stato dell’arte, nei giudizi in via principale, essa sopravviene solo allorché le sopravvenienze dispieghino effetti pienamente satisfattivi delle pretese avanzate col ricorso e, medio tempore, la norma impugnata non abbia avuto alcuna applicazione. (Precedenti: S. 197/2024 - mass. 46601; S. 195/2024 - mass. 46552, 45561; S. 222/2022 - mass. 45096; S. 44/2014 - mass. 37727, 37729, 37731, 37733, 37738; S. 25/2020 - mass. 42258; S. 16/2020 - mass. 41459; S. 272/2005 - mass. 29550, 29558, 29576; O. 96/2023 - mass. 45499; O. 118/2010 - mass. 34494; O. 117/2010 - mass. 34493; S. 350/2000; S. 482/1995; S. 294/1986; S. 40/1972 - mass. 5964; S. 37/1983 - mass. 9662; S. 74/1960 - mass. 1152).
Massima n. 47300
Sono dichiarate inammissibili, per sopravvenuta carenza di interesse, le questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione siciliana, in riferimento all’art. 14, lett. d) e l), statuto spec., nonché agli artt. 117, terzo comma, 118, quarto comma, in relazione al principio di sussidiarietà, 3 e 120, secondo comma, Cost., in relazione ai princìpi di ragionevolezza e leale collaborazione, dell’art. 9, commi 1, 2 e 13, e relativo Allegato C, del d.lgs. n. 190 del 2024, nella parte in cui non prevede la partecipazione regionale al procedimento autorizzatorio unico relativo agli impianti in mare (c.d. off-shore). La modifica normativa successiva al ricorso, apportata dall’art. 4-bis del d.l. n. 19 del 2025, come conv., ha introdotto la partecipazione al procedimento della «regione costiera interessata» anche per gli impianti in mare, e non più solo per quelli su terraferma: tali modifiche, sebbene non satisfattive e non oggetto di ulteriori censure da parte della ricorrente, non possono dirsi marginali e, a fronte della mancata applicazione della disposizione originaria (confermata giudizialmente dalla risposta della difesa statale al quesito rivolto alle parti ex art. 10, comma 3, n.i.), nonché della natura procedimentale della novella (per cui le autorizzazioni uniche relative a impianti off-shore saranno rilasciate solo in base alla nuova disciplina, secondo il principio del tempus regit acutm), rendono non più conferenti le censure proposte.
Massima n. 47302
Sono dichiarate inammissibili, per carenza di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione siciliana, in riferimento all’art. 14, lett. d) e l), statuto spec., nonché agli artt. 117, terzo comma, 118, quarto comma, in relazione al principio di sussidiarietà, 3 e 120, secondo comma, Cost., in relazione ai princìpi di ragionevolezza e leale collaborazione, dell’art. 9, commi 1, 2 e 13, e relativo Allegato C, del decreto legislativo n. 190 del 2024, nella parte in cui dispongono una partecipazione ‘ridotta’ al procedimento autorizzatorio relativo agli impianti su terraferma (c.d. on-shore). La ricorrente non chiarisce perché non potrebbe essere destinataria della documentazione relativa al progetto, né perché non potrebbe essere invitata a partecipare alla conferenza di servizi chiamata a deliberare su di esso, né, infine, perché la partecipazione alla conferenza di servizi non potrebbe permetterle di formulare tutte le valutazioni concernenti il merito del progetto, a tutela delle prerogative che le spettano – con una doglianza nient’affatto perspicua che impedisce di comprendere il meccanismo attraverso cui si realizzerebbero le lesioni lamentate nei riguardi delle competenze legislative regionali, sia esclusive che concorrenti. Né la modifica all’art. 9 del d.lgs. n. 190 del 2024, intervenuta, nelle more del giudizio, a opera dell’art. 2, comma 1, lett. f), del d.l. n. 175 del 2025, ha incidenza sulle disposizioni impugnate, in quanto riguarda una disposizione non impugnata (il comma 3 dell’art. 9), mentre le modifiche sostanziali del d.lgs. n. 178 del 2025, pur incidendo sui commi impugnati con l’obiettivo di rafforzare i principi di integrazione procedimentale e di semplificazione, eliminano il riferimento alla partecipazione regionale per alcuni impianti idroelettrici e potrebbero, pertanto, porre un interrogativo sul trasferimento delle quaestiones de legitimitate, ma sono travolte dal difetto di motivazione che caratterizza il gravame.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 1, 2 e 13, e relativo Allegato C, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118», promosse, in riferimento all'art. 14, lettere d), l) e n), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Conversione in legge costituzionale dello Statuto speciale della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455), nonché agli artt. 117, terzo comma; 118, quarto comma, in relazione al principio di sussidiarietà; 3 e 120, secondo comma, in relazione ai princìpi di ragionevolezza e leale collaborazione, della Costituzione, dalla Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Massimo LUCIANI, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 3 febbraio 2026
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze