Corte costituzionale

Sentenza n. 10/2026

Corte cost., sent. 29 gennaio 2026, n. 10

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
10/2026
Data di deposito
29 gennaio 2026
Data di decisione
1° dicembre 2025
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2026:10

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 47190

Qualsiasi scelta di incriminazione da parte del legislatore deve potersi giustificare al metro del principio di proporzionalità, nonché del principio di necessaria offensività.Qualsiasi legge dalla quale derivino compressioni dei diritti costituzionali della persona richiede un puntuale controllo, da parte della Corte costituzionale, non solo della sua generale ragionevolezza, ma anche, più specificamente, della sua proporzionalità rispetto alle finalità perseguite; questo controllo deve essere particolarmente attento in materia penale, dal momento che ogni legge penale è suscettibile di incidere sui diritti costituzionali. Tale incisione avviene a tre distinti livelli: i) la stessa vigenza di una norma penale per definizione limita la libertà di azione dei suoi destinatari, ai quali è precluso compiere la condotta sanzionata dalla legge medesima; ii) il meccanismo di enforcement della legge penale comporta significative compressioni dei diritti costituzionali della persona attinta dalle indagini e poi dell’imputato; iii) la pronuncia di una sentenza di condanna convoglia uno stigma sociale a carico del condannato, che ne pregiudica l’onore e la reputazione agli occhi della collettività; e l’esecuzione della pena, che di ordinario ne consegue, comporta necessariamente la compressione di diritti costituzionali, a cominciare dalla libertà personale. Tutte queste gravose conseguenze esigono un controllo attento sulla proporzionalità della legge medesima rispetto alle sue finalità, che deve avere a oggetto: a) la compatibilità con la Costituzione della finalità perseguita dal legislatore; b) l’idoneità dell’incriminazione a conseguire tale fine; c) la sua effettiva necessità (ovvero, la sua non sostituibilità con strumenti alternativi); d) la sua proporzionalità in senso stretto. (Precedenti: S. 193/2025 - mass. 47069; S. 143/2025 - mass. 46992; S. 104/2025 - mass. 46880; S. 74/2025 - mass. 46752; S. 46/2024 - mass. 46029; S. 184/2023 - mass. 45932; S. 14/2023 - mass. 45311; S. 97/2020 - mass. 42965; S. 20/2019 - mass. 42499; S. 1/2014 - mass. 37583).Tanto il principio di proporzionalità, quanto il principio di necessaria offensività del reato, non operano soltanto quali criteri di valutazione della legittimità costituzionale delle leggi penali, ma anche quali criteri a disposizione del giudice comune ai fini di una loro interpretazione restrittiva, costituzionalmente orientata. (Precedenti: S. 113/2025 - mass. 46918; S. 203/2024 - mass. 46918; S. 139/2023 - mass. 45714; S. 211/2022 - mass. 45138; S. 278/2019 - mass. 41830; S. 141/2019 - mass. 41823, 41824; S. 109/2016 - mass. 38865; S. 265/2005 - mass. 29512; S. 263/2000 - mass. 25484; S. 360/1995 - mass. 22565).

Massima n. 47191

Il principio di necessaria offensività del reato, fondato sull’art. 25, secondo comma, Cost., esige che il «fatto» descritto dalla legge penale sia una condotta umana che abbia leso o almeno posto in pericolo un bene giuridico meritevole di tutela secondo l’assetto costituzionale vigente. Conseguentemente, la norma incriminatrice stessa deve essere strutturata in modo da colpire, di regola, soltanto condotte che siano direttamente lesive del bene giuridico o che, quanto meno, siano suscettibili di esporlo a pericolo. (Precedenti: S. 116/2024 - mass. 46303; S. 139/2023 - mass. 45713; S. 211/2022 - mass. 45138; S. 225/2008 - mass. 32614; S. 265/2005 - mass. 29512; S. 354/2002 - mass. 27220).Sono compatibili con il principio di necessaria offensività tanto i reati di pericolo concreto, quanto i reati variamente definiti di pericolo “astratto” o “presunto”. Questa seconda tecnica normativa non è di per sé lesiva del principio, a condizione che la presunzione legislativa di pericolosità appaia essa stessa ragionevole e fondata su affidabili generalizzazioni derivanti dall’esperienza, rimanendo peraltro doveroso per il giudice assolvere l’imputato allorché dall’esame delle circostanze del caso concreto risulti evidente l’assenza di qualsiasi pericolo per il bene giuridico derivante dalla condotta. In radicale contrasto con il principio di necessaria offensività del reato sono invece quelle incriminazioni con le quali si colpisca non già un “fatto” offensivo di beni giuridici, bensì un “modo di essere” dell’autore del reato, una sua mera «qualità personale» o un suo mero «status», ovvero ancora una sua generica “pericolosità”, che l’ordinamento può ordinariamente contrastare attraverso l’applicazione di misure preventive non penali, ovvero – ma soltanto nei casi in cui sia stata dimostrata la commissione di uno specifico reato, o negli altri casi tassativamente previsti dalla legge – attraverso l’applicazione di una misura di sicurezza: non già attraverso la pena, che il nostro ordinamento concepisce soltanto come risposta a un “fatto” materiale e offensivo di un bene giuridico. (Precedenti: S. 116/2024 - mass. 46918; S. 139/2023 - mass. 45714; S. 211/2022 - mass. 45138; S. 278/2019 - mass. 41830; S. 141/2019 - mass. 41823, 41824; S. 109/2016 - mass. 38865; S. 249/2010 - mass. 34820; S. 354/2002 - mass. 27220).

Massima n. 47192

Il principio di precisione (o “tassatività”) della legge penale, implicito nel principio di legalità di cui all’art. 25, secondo comma, Cost., mira ad assicurare, in primo luogo, che al consociato venga fornito un chiaro avvertimento circa le possibili conseguenze penali della sua condotta, in chiave di tutela della sua libertà di azione; e, in secondo luogo, che le scelte fondamentali sul confine tra condotte lecite e penalmente rilevanti siano compiute dal legislatore e non siano affidate in sostanza al giudice, a tutela del principio ordinamentale della separazione dei poteri. Tuttavia, il principio di precisione non osta a che il legislatore possa demandare al giudice il compito di circoscrivere l’area della punibilità descritta in astratto dalla fattispecie normativa, richiedendogli di accertare nel caso concreto un pericolo per il bene giuridico tutelato dalla norma: tecnica utilizzata espressamente dal legislatore in una quantità di norme incriminatrici, ma alla quale talvolta anche la Corte costituzionale ha fatto ricorso, allorché ha indicato la via di interpretazioni restrittive costituzionalmente orientate di leggi penali sottoposte al suo esame, ovvero ha integrato la norma incriminatrice richiedendo l’accertamento di un pericolo per il bene giuridico protetto. (Precedenti: S. 185/2025 - mass. 47100; S. 54/2024 - mass. 46073; S. 98/2021 - mass. 43904; S. 134/2019 - mass. 42640; S. 121/2018 - mass. 40806; S. 519/2000 - mass. 25907; S. 96/1981 - mass. 9496; S. 108/1974 - mass. 7190; S. 65/1970 - mass. 4989; O. 24/2017 - mass. 39721).In via generale, una interpretazione restrittiva di una disposizione incriminatrice, con la quale si subordini la rilevanza penale della condotta al riscontro di requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente indicati dal legislatore, ma in conformità alla stessa ratio della disposizione, non può ritenersi preclusa dal principio di legalità in materia penale. Tale principio, infatti, osta soltanto a che la legge penale sia applicata a casi ulteriori rispetto a quelli coperti dal significato letterale delle espressioni da essa utilizzate, ma non si oppone a soluzioni ermeneutiche che, all’opposto, riducano l’area del penalmente rilevante rispetto ai possibili significati letterali del testo della norma incriminatrice, sempre che il risultato così raggiunto risulti compatibile con tali significati. (Precedenti: S. 113/2025 - mass. 46918; S. 107/2025 - mass. 46877; S. 98/2021 - mass. 43904).

Massima n. 47193

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GIP del Tribunale di Macerata e dal GIP del Tribunale di Siena, complessivamente in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27 Cost., dell’art. 187, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. n. 285 del 1992, come modificati dall’art. 1, comma 1, lett. b), n. 1) e n. 2), della legge n. 177 del 2024; e dal GIP del Tribunale di Pordenone, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell’art. 1, comma 1, lett. b), n. 1) e n. 2), della legge n. 177 del 2024, che modifica l’art. 187, commi 1 e 1-bis, del cod. strada. Le disposizione cesurate, pur sopprimendo l’inciso – presente nel testo dell’art. 187, commi 1 e 1-bis, cod. strada anteriore alle modifiche – «in stato di alterazione psico-fisica», non determinano, come ritenuto dai rimettenti, una responsabilità imperniata sul solo nesso cronologico tra assunzione della sostanza - non importa in quale momento - e guida del veicolo, essendo possibile e doverosa una interpretazione restrittiva conforme ai principi costituzionali di proporzionalità e necessaria offensività, e, prima ancora, alla stessa ratio delle disposizioni censurate. L’area della rilevanza penale delle due disposizioni censurate deve infatti intendersi limitata a quelle sole ipotesi in cui la condotta di guida successiva all’assunzione di stupefacenti sia posta in essere entro un lasso temporale in cui risulti ragionevole presumere che le sostanze siano ancora in grado di produrre un effetto di alterazione dello stato psicofisico del conducente, tale da influire negativamente sulla sua capacità di guida e creare, così, un pericolo per la sicurezza del traffico stradale significativamente superiore a quello insito in ogni condotta di guida. Così intese, le disposizioni censurate risultano conformi al principio di proporzionalità, mirando a tutelare la sicurezza della circolazione stradale, espressione di sintesi riferita alla vita, all’integrità fisica e ai beni patrimoniali di tutti gli utenti della strada. Né, a sostegno dell’interpretazione letterale, potrebbe sostenersi che le disposizioni censurate mirino anche, o addirittura primariamente, a scoraggiare il consumo di sostanze stupefacenti, condotta che l’ordinamento certamente scoraggia, prevedendo però unicamente sanzioni amministrative (art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990), subordinate a un giudizio di idoneità, necessità e proporzionalità rispetto alle legittime finalità di ciascuna sanzione. Quanto poi al principio di necessaria offensività, premesso che l’ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 187 cod. strada è strutturata come puro reato di pericolo, mentre quella aggravata di cui al comma 1-bis costituisce fattispecie almeno parzialmente di danno, laddove le disposizioni dovessero essere riferite a qualsiasi condotta di guida successiva all’assunzione di sostanze stupefacenti, anche dopo che queste abbiano certamente esaurito i loro effetti sull’organismo dell’assuntore, la presunzione legislativa si disvelerebbe come del tutto irragionevole. Le modifiche normative non hanno, però, inteso modificare la ratio oggettiva di tutela dell’incolumità pubblica tradizionalmente ascritta alle due norme incriminatrici in esame. Pertanto, è del tutto conforme a tale ratio, e al tempo stesso non è in contrasto con la specifica intentio legislatoris sottostante la modifica in esame, uno sforzo ermeneutico volto a selezionare, nell’amplissimo novero delle condotte di guida compiute dopo avere assunto sostanze stupefacenti, quelle sole che presentino in concreto un coefficiente di pericolosità per quei beni giuridici maggiore rispetto a ogni altra condotta di guida di ogni utente della strada, come indicato anche dalla circolare congiunta tra i Ministeri dell’interno e della salute dell’11 aprile 2025. Per altro verso, e soprattutto, la necessità di una interpretazione restrittiva delle disposizioni è imposta anche dal canone dell’interpretazione costituzionalmente orientata, che conduce il giudice a privilegiare la soluzione ermeneutica che si armonizzi con i principi costituzionali, anziché quella che con essi contrasti. Pertanto, la sovrainclusività dell’interpretazione da cui muovono i rimettenti deve essere corretta, alla luce del principio costituzionale di proporzionalità, riconducendo lo spettro applicativo delle disposizioni censurate all’alveo della loro necessità rispetto alle finalità perseguite. Il nuovo thema probandum sarà unicamente la presenza della sostanza nei liquidi corporei, e la valutazione della generale idoneità di tale sostanza a determinare in un assuntore medio l’alterazione psico-fisica. In tal modo, il consociato riceverà dai precetti in esame un chiaro avvertimento sulla possibilità di essere sottoposto a sanzione penale, laddove si ponga alla guida di un veicolo in un momento successivo all’assunzione di sostanze stupefacenti, allorché ancora si possa assumere una loro efficacia sul suo organismo. Va da sé che egli saprà di doversi astenere dalla condotta di guida, sino a che tale perdurante efficacia non possa, ragionevolmente, del tutto escludersi. Sotto il profilo della separazione dei poteri, poi, la demarcazione tra condotte punibili e non punibili rimarrà affidata non già a valutazioni politico-criminali del giudice sulla opportunità di sanzionare determinate condotte e non altre, ma all’applicazione di criteri di natura scientifica, di cui il giudice è mero fruitore. Saranno dunque tali criteri a determinare entro quali limiti il riscontro della presenza di determinate sostanze nell’organismo dell’interessato sia effettivamente indicativo di un possibile perdurante effetto della sostanza sul suo equilibrio psicofisico, e sul suo sistema neurologico in particolare. Così interpretate, infine, le disposizioni in esame non contrastano con il principio della finalità rieducativa delle pene né risultano ravvisabili i molteplici profili di asserito contrasto con il principio di eguaglianza. Ciò comporta che la prova del reato ordinariamente richiederà che, in un momento cronologicamente prossimo alla condotta di guida, venga accertata la presenza nei liquidi corporei dell’agente di sostanze stupefacenti o psicotrope che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 187, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificati dall'art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della legge 25 novembre 2024, n. 177 (Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), sollevate, complessivamente in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata e dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Siena, con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della legge n. 177 del 2024, che modifica l'art. 187, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. n. 285 del 1992, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Pordenone con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze