Corte costituzionale
Ordinanza n. 22/2026
Corte cost., ord. 3 marzo 2026, n. 22
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 22/2026
- Data di deposito
- 3 marzo 2026
- Data di decisione
- 2 dicembre 2025
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonella Sciarrone Alibrandi
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2026:22
Norme oggetto del giudizio
- art. 282-ter, comma 1, codice di procedura penale
- art. 282-ter, comma 2, codice di procedura penale
- art. 275-bis, codice di procedura penale
- art. 12, comma 1, lett. a) e d), legge n. 168 del 24 novembre 2023
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 13, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 2, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 3, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 7, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 8, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
Massime
Massima n. 47301
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GIP del Tribunale di Bari in riferimento agli artt. 3, 13 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 2, 3, 7 e 8 CEDU – degli artt. 282-ter, commi 1 e 2, e 275-bis cod. proc. pen., come modificati dall’art. 12, comma 1, lett. a) e d), della legge n. 168 del 2023, nella parte in cui prescrivono che l’applicazione della misura cautelare personale del divieto di avvicinamento imponga sempre e comunque, in maniera automatica, il rispetto della distanza minima di 500 metri, nonché l’impiego delle procedure di controllo elettronico da parte della polizia giudiziaria delegata per l’esecuzione e, nel caso di non fattibilità tecnica delle medesime, l’applicazione congiunta di una ulteriore misura cautelare anche più grave. Il rimettente non spiega le ragioni per cui, pur avendo rigettato la richiesta di revoca sia della misura cautelare, sia della prescrizione inerente alle modalità di controllo a distanza – lungi dall’aver esaurito la sua potestas iudicandi – si troverebbe nella condizione di poter e voler dare ancora applicazione alla disciplina censurata. (Precedenti: S. 137/2025 - mass. 46950; S. 192/2022; O. 41/2025 - mass. 46749).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 282-ter, commi 1 e 2, e 275-bis del codice di procedura penale, sollevate - in riferimento agli artt. 3, 13 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 2, 3, 7 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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