Corte costituzionale
Ordinanza n. 101/2026
Corte cost., ord. 9 giugno 2026, n. 101
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 101/2026
- Data di deposito
- 9 giugno 2026
- Data di decisione
- 8 giugno 2026
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- prof. Francesco Viganò - prof. Luca Antonini
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2026:101
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 13, Costituzione
- art. 32, comma 2, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 8, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 7, comma 2, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
Massime
Massima n. 47519
A seguito della deliberazione della Corte costituzionale del 12 marzo 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2026, n. 94, ed entrata in vigore l’8 maggio 2026, con cui sono state novellate le Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la disciplina che concerne il rito per la decisione sull’ammissibilità dell’intervento è quella del nuovo art. 5, in quanto immediatamente applicabile dalla sua entrata in vigore. Invece, ai fini dell’accertamento dei presupposti sull’ammissibilità dell’intervento, trova applicazione la normativa vigente al momento di deposito dell’atto di intervento. (Precedenti: S. 81/2026 – mass. 47422).
Massima n. 47520
La partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale [secondo la normativa precedente alla novella delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 12 marzo 2026] è circoscritta alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale. In questo ambito, l’intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile soltanto quando si tratti di terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura. (Precedenti: O. 81/2026 - mass. 47423; ordinanze allegate alle S. 174/2025; S. 139/2025; S. 66/2025; S. 140/2024; S. 39/2024; S. 22/2024).È ammissibile, in un giudizio di legittimità costituzionale sull’art. 580 cod. pen., l’intervento ad adiuvandum di persone, che pur se estranee al giudizio principale, abbiano presentato richiesta di verifica delle condizioni di accesso al suicidio medicalmente assistito, respinta dalle competenti aziende sanitarie locali per ritenuta insussistenza del requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale. L’evoluzione delle rispettive patologie rischierebbe infatti di non consentire loro di far valere in tempo utile le proprie ragioni in relazione a questioni che, coinvolgendo la vita stessa degli intervenienti, richiedano alla Corte costituzionale di assicurare tutela al diritto di difesa nella sua essenziale dimensione di effettività. (Precedente: ordinanza allegata alla S. 135/2024).È ammissibile, in un giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 580 cod. pen., l’intervento ad opponendum di persone affette da patologie irreversibili, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, ma non soggette a trattamenti di sostegno vitale, che deducano la sussistenza di un interesse qualificato a che l’ordinamento continui a conservare il suddetto requisito, a presidio del loro diritto alla vita. In ragione della patologia da cui ognuno degli intervenienti è affetto, le relative questioni di legittimità costituzionale coinvolgono problematiche attinenti alla vita e alle personalissime decisioni intorno a essa e nella prospettiva di assicurare tutela al diritto di difesa, la peculiare posizione degli intervenienti trova nel giudizio incidentale l’unica sede per essere fatta valere. (Precedente: ordinanza allegata alla S. 66/2025).(Nel caso di specie, sono dichiarati ammissibili gli interventi spiegati da R. F.; da R. E., P. F., R. I., D. M., L. M., A. P., M.L. R. ed E. S.; da C. G. e M. G. nel giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Gip del Tribunale di Bologna, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU – dell’art. 580 cod. pen. L’interveniente R. F. si trova in una situazione analoga a quella delle intervenienti nel giudizio di legittimità costituzionale deciso con la sentenza n. 135 del 2024, poiché dopo il rigetto della propria richiesta di ammissione alla procedura di suicidio medicalmente assistito per ritenuta insussistenza del requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, l’evoluzione della propria patologia potrebbe, di fatto, impedirgli di far valere in tempo utile le proprie ragioni. Gli intervenienti ad opponendum e gli intervenienti ad adiuvandum C. G. e M. G., invece, si trovano nella medesima situazione degli intervenienti nel giudizio di legittimità costituzionale deciso con la sentenza n. 66 del 2025, in quanto le presenti questioni di legittimità costituzionale investono problematiche attinenti alla vita e alle personalissime decisioni intorno a essa; la natura degenerativa della patologia irreversibile da cui essi sono affetti rende quindi essenziale garantirne il diritto di difesa nel processo costituzionale, quale unica sede per esprimere la propria posizione intorno a questioni di legittimità costituzionale che coinvolgono problematiche attinenti alla vita e alle personalissime decisioni intorno a essa).
Massima n. 47521
Quando gli originari intervenienti azionino un interesse qualificato di natura personalissima, nel caso tali persone non siano più in vita, non sussiste in ordine alla loro autodeterminazione un diritto trasmissibile in capo agli eredi.(Nel caso di specie, è dichiarato che non vi è luogo a procedere sugli interventi spiegati da A. D.B. e da B. S. e sulle istanze di prosecuzione del processo formulate dai rispettivi eredi nel giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Gip del Tribunale di Bologna, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU – dell’art. 580 cod. pen. L’interesse azionato, infatti, ha natura personalissima e, come tale, non costituisce un diritto trasmissibile agli eredi).
Massima n. 47522
Sono dichiarati inammissibili gli interventi spiegati in proprio da M. D.B. e M. D., eredi di intervenienti originari non più in vita, oggetto delle domande formulate in via subordinata, nel giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Gip del Tribunale di Bologna, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU – dell’art. 580 cod. pen., per l’assorbente ragione che costoro non sono titolari di un interesse qualificato, inerente in modo immediato e diretto all’oggetto del giudizio a quo.
Massima n. 47523
Sono inammissibili le memorie depositate da soggetti estranei al giudizio principale prima della camera di consiglio fissata, ex art. 5 delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale, per l’esame dell’ammissibilità del loro intervento. L’indicato art. 5, nel testo sostituito dalla deliberazione della Corte costituzionale del 12 marzo 2026, consente il deposito di sintetiche memorie sull’ammissibilità degli interventi esclusivamente agli intervenienti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 4 (Presidente del Consiglio dei ministri o Presidente della Giunta regionale) e alle parti costituite, mentre coloro il cui intervento sia stato ritenuto ammissibile potranno depositare memorie integrative nell’imminenza dell’udienza ex art. 7, comma 2, delle Norme integrative. A tal fine, è assegnato agli intervenienti ammessi il termine fino a 10 giorni prima dell’udienza pubblica.(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le memorie, tutte qualificate tali ai sensi dell’art. 5 delle Norme integrative, depositate il 27 maggio 2026 da R. F. e da C. G. e M. G., e il 1° giugno 2026 dagli intervenienti ad opponendum, nonché la memoria, da questi ultimi depositata nella stessa data ai sensi dell’art. 7, comma 2, delle Norme integrative, nel giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Gip del Tribunale di Bologna, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, dell’art. 580 cod. pen. Ed è assegnato agli intervenienti ammessi il termine fino al 12 giugno 2026 per il deposito di memorie).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara ammissibili gli interventi spiegati da R. F.; da R. E., P. F., R. I., D. M., L. M., A. P., M.L. R. ed E. S.; da C. G. e M. G.;
2) dichiara che non vi è luogo a provvedere sugli interventi spiegati da A. D.B. e da B. S. e sulle istanze di prosecuzione del processo formulate dai rispettivi eredi;
3) dichiara inammissibili gli interventi spiegati da M. D.B. e da M. D.;
4) dichiara inammissibili le memorie depositate, ai sensi dell'art. 5 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, da R. F..; da R. E., P. F., R. I., D. M., L. M., A. P., M.L. R. ed E. S.; da C. G. e M. G.;
5) assegna agli intervenienti ammessi il termine fino al 12 giugno 2026 per il deposito di memorie ai sensi dell'art. 7, comma 2, delle Norme integrative.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Francesco VIGANÒ
Luca ANTONINI, Redattori
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 9 giugno 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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