Corte costituzionale
Sentenza n. 69/2025
Corte cost., sent. 22 maggio 2025, n. 69
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 69/2025
- Data di deposito
- 22 maggio 2025
- Data di decisione
- 11 marzo 2025
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Emanuela Navarretta
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:69
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, legge n. 40 del 19 febbraio 2004
Parametri
- art. 9, Carta dei diritti fondamentali U.E.
- art. 3, Carta dei diritti fondamentali U.E.
- art. 7, Carta dei diritti fondamentali U.E.
- art. 35, Carta dei diritti fondamentali U.E.
- art. 13, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 2, Costituzione
- art. 8, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 3, Costituzione
- art. 32, Costituzione
- art. 14, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Massime
Massima n. 46909
Per poter giungere a una pronuncia dal carattere additivo-manipolativo è sufficiente rinvenire nel sistema nel suo complesso precisi punti di riferimento e soluzioni già esistenti, immuni da vizi di illegittimità costituzionale; l’ammissibilità delle questioni non è, infatti, subordinata all’esistenza di un’unica soluzione costituzionalmente obbligata, quanto alla presenza nell’ordinamento di una o più soluzioni costituzionalmente adeguate, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore. (Precedenti: S. 46/2024 - mass. 46030; S. 73/2023; S. 34/2021; S. 222/2018; S. 236/2016).
Massima n. 46910
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, sez. prima civile, in riferimento agli artt. 13 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 3, 7, 9 e 35 CDFUE, dell’art. 5 della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non prevede che anche la donna singola possa accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Pur a fronte dell’interpretazione di ampio respiro del concetto di libertà personale, il giudice a quo è tenuto ad assolvere all’onere di fornire una pur sintetica illustrazione delle ragioni idonee a far ravvisare nella compressione di una facoltà non corporea della persona una violazione della garanzia dell’habeas corpus, mentre nel caso di specie si è limitato ad asserirne in termini apodittici la violazione. Anche con riguardo alla condizione cui è subordinata la possibilità di dedurre la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione a norme dettate dalla CDFUE – l’afferenza della controversia all’ambito di applicazione del diritto UE – il rimettente omette qualsivoglia motivazione e non spiega le ragioni per cui sarebbero violati i richiamati articoli della Carta. (Precedenti: S. 203/2024 - mass. 46478; S. 183/2023 - mass. 45796; S. 5/2023 - mass. 45381; S. 34/2022 - mass. 44680; S. S. 28/2022 - mass. 44618).
Massima n. 46911
La perimetrazione teleologica della regolamentazione dell’accesso alla PMA è rimessa alla discrezionalità del legislatore, coinvolgendo tale materia il rapporto tra la funzione regolatoria del diritto e le potenzialità insite in una tecnica con implicazioni bioetiche e riverberi sociali, riguardanti i rapporti interpersonali e familiari. Alla Corte costituzionale compete accertare che non siano superati, in relazione all’interesse che si assume leso, i limiti della manifesta irragionevolezza e sproporzione, tenuto conto anche dell’evoluzione dell’ordinamento. (Precedente: S. 221/2019 - mass. 41565). Con la legge n. 40 del 2004 il legislatore ha operato un bilanciamento di interessi, ispirato al principio di precauzione, da un lato, non intendendo creare una distanza eccessiva rispetto al modello della generazione naturale della vita – da cui il riferimento a coppie di sesso diverso, in età potenzialmente fertile, viventi, che siano, tuttavia, affette da sterilità o infertilità patologiche o che possano trasmettere malattie genetiche – e, dall’altro, proteggendo l’interesse dei futuri nati, associando la loro migliore tutela, in astratto, alla presenza di futuri genitori identificati nella coppia di maggiorenni uniti da un legame affettivo (matrimonio o convivenza). Posto, però, che la Costituzione non abbraccia solo tali ultimi modelli e che la stessa nozione di famiglia – dotata della duttilità propria dei principi costituzionali e, quindi, da interpretare tenendo conto delle trasformazioni dell’ordinamento e dell’evoluzione della società – non si può ritenere cristallizzata all’epoca della sua entrata in vigore, tale soluzione non configura una scelta costituzionalmente obbligata. Non è stata, a tal proposito, esclusa la capacità della donna sola, della coppia omosessuale e della coppia eterosessuale in età avanzata di svolgere validamente anch’esse, all’occorrenza, le funzioni genitoriali. (Precedenti: S. 68/2025 - mass. 46863; S. 230/2020 - mass. 42553; S. 221/2019 - mass. 41563; S. 229/2015 - mass. 38598; S. 96/2015 - mass. 38390; S. 162/2014 - mass. 37994; S. 138/2010 - mass. 34577; S. 151/2009 - mass. 33414; S. 45/2005 - mass. 29124; S. 347/1998).
Massima n. 46912
L’interesse all’autodeterminazione procreativa, ascrivibile anche alla tutela della vita privata – che trova riconoscimento negli artt. 2 Cost. e 8 CEDU, quest’ultimo per il tramite dell’art. 117, primo comma, Cost. – va inteso come interesse a realizzare la propria personalità in una dimensione relazionale, in quanto tale, permeabile alla tutela degli altri interessi implicati in detta relazione. Non è, pertanto, espressione di una libertà che ha la stessa latitudine di ciò che la tecnica potenzialmente consente né fonda un diritto alla genitorialità. Ne consegue che l’autodeterminazione orientata alla genitorialità può far valere la propria vis espansiva in quanto o tende a contrastare soluzioni che, con riguardo al complesso degli interessi implicati, risultino irragionevoli e non proporzionate rispetto all’obiettivo ovvero contribuisce a sostenere un giudizio di irragionevolezza delle stesse norme che riflettono le finalità cui si ispira il legislatore. (Precedenti: S. 33/2025 - mass. 46723; S. 161/2023; S. 221/2019 - mass. 41563; S. 162/2014).
Massima n. 46913
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, sez. prima civile, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, dell’art. 5 della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non prevede che anche la donna singola possa accedere alle tecniche di PMA. Ferma restando l’assenza di impedimenti costituzionali all’estensione, da parte del legislatore, dell’accesso a tali tecniche anche a nuclei familiari diversi da quelli indicati nel censurato art. 5, l’omessa considerazione della donna singola supera il vaglio della non manifesta irragionevolezza e sproporzione. Sotto un primo profilo, la disposizione censurata non lede l’interesse all’autodeterminazione orientata alla genitorialità, di cui agli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, dal momento che la scelta del legislatore di non avallare un progetto genitoriale che conduce al concepimento di un figlio in un contesto che implica a priori l’esclusione della figura del padre è riconducibile al principio di precauzione nell’interesse dei futuri nati: la compressione dell’autodeterminazione procreativa della donna singola non è, pertanto, manifestamente irragionevole e sproporzionata. Per le stesse ragioni non è violato nemmeno il principio di autodeterminazione di cui all’art. 2 Cost., avuto riguardo al diritto alla vita privata di cui al medesimo art. 8 CEDU, per il tramite dell’art. 117, primo comma, Cost., dal momento che la scelta del legislatore di non consentire l’accesso alla PMA alla donna singola rientra nel margine di apprezzamento riconosciuto al singolo Stato. L’omessa inclusione della donna singola non lede nemmeno l’art. 32 Cost.: da un lato, l’infertilità per ragioni di età, determinata dal trascorrere del tempo, non ha natura patologica e, pertanto, non può attrarre la tutela del diritto in esame e, dall’altro, nemmeno la salute psichica della donna, sicuramente oggetto di tutela, può ricomprendere il senso di delusione per la mancata realizzazione dell’interesse all’autodeterminazione orientata alla genitorialità. La disposizione censurata, infine, non determina un’irragionevole disparità di trattamento né tra la donna singola e le coppie di sesso diverso né tra le donne singole in ragione delle diverse condizioni economiche: nel primo caso, infatti, si tratta di categorie non omogenee, non potendosi omologare l’infertilità fisiologica della donna singola alla sterilità o infertilità patologica di una coppia; nel secondo caso, la possibilità che le donne singole più abbienti possano far ricorso alla PMA all’estero è una differenza non imputabile alla disciplina statale censurata essendo, invece, la naturale conseguenza della presenza di legislazioni straniere che dettano differenti regole e – in assenza di altri vulnera costituzionali – il solo fatto che un divieto possa essere eluso recandosi all’estero non può costituire una ragione per dubitare della sua conformità a Costituzione. (Precedenti: S. 161/2023 - mass. 45740; S. 221/2019 - mass. 41563 e 41564; S. 96/2015 - mass. 38390; S. 162/2014).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), sollevate, in riferimento agli artt. 13 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 3, 7, 9 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge n. 40 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Emanuela NAVARRETTA, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 22 maggio 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze