Corte costituzionale
Sentenza n. 51/2025
Corte cost., sent. 18 aprile 2025, n. 51
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 51/2025
- Data di deposito
- 18 aprile 2025
- Data di decisione
- 12 marzo 2025
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Marco D'Alberti
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:51
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 4, legge della Regione Lazio n. 7 del 18 luglio 2017
Parametri
Massime
Massima n. 46675
La funzione di pianificazione comunale rientra in quel nucleo di funzioni amministrative intimamente connesse al riconoscimento del principio dell’autonomia dei comuni e non può essere oltre misura compressa dal legislatore regionale, fino al punto da negarla. La competenza legislativa regionale in materia urbanistica non può mai essere esercitata in modo che ne risulti vanificata l’autonomia dei comuni, benché l’autonomia comunale non implichi una riserva intangibile di funzioni, né escluda che il legislatore competente possa modulare gli spazi dell’autonomia municipale, essendo consentito in particolare alla legge regionale – fonte normativa primaria sovraordinata rispetto agli strumenti urbanistici locali – di prevedere interventi in deroga a tali strumenti. Infatti, il rispetto delle autonomie comunali deve armonizzarsi con la verifica e la protezione di concorrenti interessi generali, collegati ad una valutazione più ampia delle esigenze diffuse nel territorio. (Precedenti: S. 142/2024 - mass. 62514; S. 119/2024 - mass. 46273; S. 70/2023 - mass. 45563; S. 17/2023 - mass. 45330; S. 202/2021 - mass. 44250; S. 124/2021 - mass. 43933; S. 119/2020 - mass. 43479; S. 179/2019 - mass. 42813; S. 245/2018 - mass. 40610; S. 160/2016 - mass. 38956; S. 46/2014 - mass. 37770; S. 478/2002 - mass. 27377; S. 378/2000 - mass. 25647; S. 83/1997 - mass. 23181).La pianificazione territoriale non è funzionale solo all’interesse all’ordinato sviluppo edilizio, ma è volta anche al contemperamento di una pluralità di differenti interessi pubblici, incidenti sul medesimo territorio, che trovano il proprio fondamento in principi costituzionali. Nell’esercizio delle funzioni fondamentali di pianificazione urbanistica, l’autonomia comunale può quindi essere compressa per esigenze di tutela di interessi generali che richiedano di essere curati a un livello territoriale più ampio. (Precedenti: S. 142/2024 - mass. 46251; S. 90/2023 - mass. 45506; S. 19/2023 - mass. 45315; S. 17/2023 - mass. 45330; S. 229/2022 - mass. 45120; S. 219/2021 - mass. 44345; S. 202/2021 - mass. 44250).La funzione pianificatoria spetta al comune, ma può essere attribuita ad altri livelli di governo in ragione della dimensione sovracomunale dell’interesse tutelato e delle sue esigenze di protezione unitaria. La dialettica istituzionale sottesa al principio di sussidiarietà verticale impone di valutare, nell’ambito della funzione pianificatoria attribuita ai comuni, quanto la legge regionale toglie all’autonomia comunale e quanto di questa residua, in nome di quali interessi sovracomunali attua questa sottrazione, quali compensazioni procedurali essa prevede e per quale periodo temporale la dispone. Le leggi regionali che comportino deroghe al principio di pianificazione sono dunque soggette a un giudizio di proporzionalità con riguardo all’adeguatezza e necessarietà della limitazione imposta all’autonomia comunale in merito a una funzione amministrativa che il legislatore statale ha individuato come connotato fondamentale dell’autonomia stessa. (Precedenti: S. 119/2020 - mass. 43479; S. 179/2019 - mass. 42813).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 5, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lett. p, e sesto comma, e 118 Cost., l’art. 4, comma 4, della legge reg. Lazio n. 7 del 2017. La disposizione censurata dal TAR Lazio dà attuazione all’art. 5, comma 9, del d.l. n. 70 del 2011, come conv., che affida alle regioni il compito di approvare leggi per incentivare, tra l’altro, la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente. Tuttavia, mentre la norma statale in questione ha inteso consentire interventi sul tessuto edilizio esistente all’esclusivo fine di perseguire gli obiettivi di razionalizzazione e riqualificazione di aree urbane degradate, la disposizione censurata, subordinando l’ammissibilità degli interventi edilizi ivi previsti alla «previa richiesta di idoneo titolo abilitativo edilizio di cui al d.p.r. 380/2001», senza altro specificare, consente, in attesa delle delibere del consiglio comunale e comunque sino al 19 luglio 2018, l’esecuzione di interventi di trasformazione in assenza del permesso di costruire in assenza della delibera del Consiglio comunale. Tale deroga contravviene alla scelta del legislatore statale, che ha sottratto allo specifico potere regionale di allocazione ai sensi dell’art. 118, secondo comma, Cost. la funzione di pianificazione comunale, stabilendo che questa rimanga assegnata, in linea di massima, al livello dell’ente più vicino al cittadino. La disposizione censurata, infatti, da un lato certamente condiziona la potestà pianificatoria comunale, perché consente interventi di ristrutturazione con mutamento di destinazione d’uso senza necessità di ricorrere al permesso di costruire in deroga e quindi in assenza di una verifica in sede consiliare in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico da ritenere prevalente sulle previsioni dello strumento urbanistico. Nel procedimento per il rilascio del permesso di costruire in deroga di cui all’art. 14-bis t.u. edilizia, la delibera del Consiglio comunale rappresenta infatti un momento essenziale: è in questa sede che si colloca la valutazione circa l’opportunità di consentire lo scostamento dalla disciplina del piano regolatore o dei piani attuativi. Dall’altro lato, le misure di semplificazione derogatoria previste dalla disposizione censurata incidono in modo sproporzionato sulla funzione fondamentale dei comuni in materia di pianificazione urbanistica, poiché ha esautorato i Consigli comunali, sia pure in via temporanea, da qualsiasi valutazione dell’interesse pubblico sotteso alla realizzazione degli interventi edilizi richiesti. Durante il periodo transitorio, infatti, l’evidenziata sottrazione di determinanti interventi di trasformazione edilizia alla valutazione del Consiglio comunale comporta il rischio di un aumento incontrollato del carico urbanistico e degli insediamenti abitativi).
Massima n. 46676
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR Lazio, sez. seconda bis, in riferimento all’art. 97 Cost., dell’art. 4, comma 4, della legge reg. Lazio n. 7 del 2017. Ancorché sia denunciato il contrasto con plurimi parametri costituzionali, la questione sollevata dal giudice a quo appare unitaria, poiché tutte le censure si articolano intorno al profilo della compressione da parte della legge regionale della funzione pianificatoria comunale e, in definitiva, del potere dei comuni di autodeterminarsi in ordine all’assetto e all’utilizzazione del loro territorio. Tuttavia, tra i plurimi parametri evocati, il riferimento all’art. 97 Cost. non appare correlato alla denunciata limitazione dell’autonomia comunale in materia di pianificazione urbanistica. In effetti, esso risulta estraneo al contenuto delle censure formulate dal rimettente, oltre che incoerente con le motivazioni svolte.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, della legge della Regione Lazio 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio);
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, della legge reg. Lazio n. 7 del 2017, sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda bis, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Marco D'ALBERTI, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 aprile 2025
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
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