Corte costituzionale
Sentenza n. 45/2025
Corte cost., sent. 17 aprile 2025, n. 45
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 45/2025
- Data di deposito
- 17 aprile 2025
- Data di decisione
- 27 febbraio 2025
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Angelo Buscema
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:45
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 494, legge n. 213 del 30 dicembre 2023
- art. 1, comma 497, legge n. 213 del 30 dicembre 2023
- art. 1, comma 533, legge n. 213 del 30 dicembre 2023
Parametri
Massime
Massima n. 46740
L’art. 120, secondo comma, Cost. abilita il potere sostitutivo dello Stato come rimedio all’inadempienza dell’ente territoriale, ove lo richieda la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Questa previsione «fa sistema» con l’art. 119, quinto comma, Cost. ed è quindi all’interno dei fondi perequativi speciali, correttamente strutturati ai sensi della predetta disposizione costituzionale, che sarebbe possibile trarre le coerenti e necessarie implicazioni in caso di mancato impegno delle risorse statali vincolate a favore dei LEP giungendo eventualmente a prevedere opportune forme di commissariamento degli enti inadempienti. (Precedente: S. 71/2023 - mass. 45471).
Massima n. 46741
Il sistema perequativo ricavabile dall’art. 119, quarto comma, Cost., dopo la riforma del Titolo V, implica che le funzioni degli enti territoriali devono essere assicurate in concreto mediante le risorse menzionate ai primi tre commi della medesima disposizione costituzionale, attraverso un criterio perequativo trasparente e ostensibile, in attuazione dei principi fissati dall’art. 17, comma 1, lett. a), della legge n. 42 del 2009. (Precedenti: S. 220/2021).Se nell’unico fondo perequativo relativo ai comuni, ai sensi dell’art. 119, terzo comma, Cost., non possono tollerarsi quote “vincolate”, altre componenti perequative riconducibili al quinto comma della medesima disposizione devono, invece, trovare distinta, apposita e trasparente collocazione in altri fondi a ciò dedicati, con tutte le conseguenti implicazioni, anche in termini di rispetto, quando necessario, degli ambiti di competenza regionali.La scelta di far confluire le risorse in un fondo ad hoc speciale e con vincolo di destinazione, quale il FELS, ricade nella discrezionalità del legislatore ed è rispettosa del monito formulato dalla sentenza costituzionale n. 71 del 2023. La composizione del FSC non è censurabile anche alla luce della complessiva disciplina che, una volta raggiunti i LEP e gli obiettivi di servizio relativi a servizi sociali comunali, asili nido e trasporto di alunni disabili ne dispone una progressiva reintegrazione a partire dal 2029, facendo perdere alle risorse la natura di interventi speciali di cui all’art. 119, quinto comma, Cost., e confluendo quale componente verticale nel FSC, destinato alla perequazione generale. Neppure è fondata la questione per il profilo dell’insufficienza del FSC a finanziare le funzioni fondamentali degli enti locali, in quanto gli interventi legislativi che incidono sull’assetto finanziario degli enti territoriali non devono essere valutati in maniera atomistica, ma nel contesto delle altre disposizioni di carattere finanziario. Infine, quanto alla provenienza delle risorse e, quindi, alla natura verticale od orizzontale dei fondi perequativi, il modello di perequazione esclusivamente verticale è espressamente imposto solo dall’art. 119, quinto comma, Cost., il quale attribuisce allo Stato il compito di destinare risorse aggiuntive e di effettuare interventi speciali a favore di determinati enti territoriali, quando lo richiedano, tra l’altro, obiettivi di sviluppo economico, coesione e solidarietà sociale, rimozione degli squilibri economici e sociali, effettivo esercizio dei diritti della persona. Nel rigettare la questione, questa Corte non può tuttavia esimersi dal rilevare che lo Stato continua a generare un sistema di finanza locale derivata, alimentata da trasferimenti veicolati da fondi settoriali, così allontanandosi dal modello di autonomia finanziaria delineato dall’art. 119 Cost., la cui attuazione è stata ripetutamente sollecitata dalla Corte stessa). (Precedenti: S. 195/2024 - mass. 46559; S. 63/2024 - mass. 46088). (Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale promossa dalla Regione Liguria in riferimento all’art. 119, primo, terzo, quarto e quinto comma, Cost., dell’art. 1, commi 494 e 497, della legge n. 213 del 2023, nella parte in cui trasferisce risorse dal Fondo di solidarietà comunale, o FSC, al Fondo per l’equità del livello dei servizi, o FELS).
Massima n. 46742
Sono dichiarate non fondate le questioni promosse, in via subordinata, dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 3 e 119, primo, terzo e quarto comma, e 120, secondo comma, Cost., dell’art. 1, comma 533, della legge n. 213 del 2023, nella parte in cui esenta dal contributo alla finanza pubblica gli enti in dissesto e in procedura di riequilibrio, nonché quelli che hanno sottoscritto accordi di risanamento finanziario con il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021 e dell’art. 43, comma 2, del d.l. n. 50 del 2022, come conv., ma non anche gli enti che hanno sottoscritto i medesimi accordi ai sensi del successivo comma 8 del citato art. 43 (vale a dire comuni in dissesto finanziario o in procedura di riequilibrio finanziario, c.d. pre-dissesto) o che, a fronte di un elevato disavanzo pro capite, abbiano sottoscritto, in un percorso di riequilibrio strutturale, specifici accordi con lo Stato per ottenere uno speciale contributo statale. La censura regionale, lamentando la disparità di trattamento e la lesione dell’autonomia finanziaria, pretende di assimilare situazioni obiettivamente diverse e non comparabili: la dichiarazione di dissesto e la condizione di ente in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale sono, infatti, oggetto di discipline speciali che comportano, quanto al dissesto, la perdita da parte degli amministratori dei poteri di gestione sui rapporti anteriori alla dichiarazione stessa (affidati a un organo straordinario di liquidazione) e forti limitazioni per l’attività gestoria successiva e, per quanto attiene all’attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, limitazioni dei poteri di gestione degli organi dell’ente. La terza ipotesi di esonero, poi, è del tutto speciale, riguardando soltanto i comuni sede di capoluogo di città metropolitana o di provincia che stiano ripianando un disavanzo di amministrazione di importo consistente (superiore a euro 500 o euro 700 pro capite) e che abbiano sottoscritto accordi con lo Stato comportanti specifici impegni volti al più efficace rientro dal disavanzo e a limitare i poteri di gestione degli amministratori. (Precedente: S. 195/2024 - mass. 46560).
Massima n. 46743
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 5, 114 e 120, secondo comma, Cost., dell’art. 1, commi 494 e 497, della legge n. 213 del 2023, nella parte in cui dispone lo spostamento di risorse dal FSC al FELS senza considerare la correlazione tra risorse e funzioni, quanto a un adeguato dimensionamento dei fabbisogni da finanziare, l’assenza di regressioni nell’attuazione dei LEP, il principio di perequazione verticale. Il ricorso difetta di motivazione in punto di non manifesta infondatezza, limitandosi a menzionare i parametri costituzionali senza fornire alcuna argomentazione quanto alla loro violazione. (Precedenti: S. 192/2024 - mass. 46500-46501).
Massima n. 46744
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Liguria, in riferimento agli artt. 5, 114 e 120, secondo comma, Cost., dell’art. 1, comma 533, della legge n. 213 del 2023, nella parte in cui, imponendo un taglio lineare a valere sulle risorse del FSC, precluderebbe la piena erogazione dei LEP e violerebbe l’autonomia finanziaria degli enti locali e il principio di leale collaborazione. Il ricorso difetta di motivazione in punto di non manifesta infondatezza, limitandosi a menzionare i parametri costituzionali senza fornire alcuna argomentazione quanto alla loro violazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 494 e 497, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), promossa, in riferimento agli artt. 5, 114 e 120, secondo comma, della Costituzione, dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 533, della legge n. 213 del 2023, promosse, in riferimento agli artt. 5, 114 e 120, secondo comma, Cost., dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 494 e 497, della legge n. 213 del 2023, promossa, in riferimento all'art. 119, commi primo, terzo, quarto e quinto, Cost., dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 533, della legge n. 213 del 2023, promosse, in riferimento agli artt. 3, 119, commi primo, terzo e quarto, e 120, secondo comma, Cost., dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Angelo BUSCEMA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 17 aprile 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze