Corte costituzionale
Sentenza n. 42/2025
Corte cost., sent. 11 aprile 2025, n. 42
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 42/2025
- Data di deposito
- 11 aprile 2025
- Data di decisione
- 12 marzo 2025
- Esito
- Improcedibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Filippo Patroni Griffi
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:42
Parametri
- art. 39, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 116, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 101, Costituzione
- art. 134, Costituzione
Massime
Massima n. 46717
Il dies a quo del termine per produrre il ricorso per promuovere il conflitto di attribuzione tra enti, pari a sessanta giorni dalla notificazione o pubblicazione, ovvero dall’avvenuta conoscenza dell’atto impugnato, in base all’art. 39, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, si identifica con la pubblicazione solo quando questa sia normativamente richiesta, in quanto l’atto possiede una natura normativa o non è comunque diretto a destinatari determinati e, come tale, non può non avere un’efficacia indivisibile o non differenziabile da soggetto a soggetto, o da ufficio a ufficio. Solo al ricorrere di simili condizioni, infatti, la pubblicazione è assorbente e determinante rispetto a qualsiasi altra forma di conoscenza legale. (Precedenti: S. 140/1999 - mass. 24632; S. 611/1987 - mass. 3952).Costituisce senz’altro pubblicazione, ai sensi dell’art. 39, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, quella effettuata nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della regione, quando l’ordinamento riconosca un rapporto di coessenzialità tra la pubblicazione nel giornale ufficiale di un determinato atto e la produzione, da parte di quest’ultimo, dei suoi effetti giuridici tipici, compresa la sua conoscenza legale. Allorché la pubblicazione non sia funzionale ad apprestare una situazione oggettiva di effettiva conoscibilità, da parte di tutti, degli atti pubblicati, per l’individuazione del dies a quo non può che farsi ricorso agli altri criteri di cui all’art. 39, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, ovvero la notificazione o, in linea sussidiaria, la avvenuta conoscenza, senza che trovi applicazione il regime del c.d. termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ. (Precedenti: S. 62/2011 - mass. 35408; S. 328/2010 - mass. 35045; S. 121/2005 - mass. 29287; S. 461/1995 - mass. 21780; S. 132/1976 - mass. 8365).La notificazione o la conoscenza del provvedimento devono intendersi riferite agli organi legittimati a proporre il ricorso, cioè, per lo Stato, al Presidente del Consiglio dei Ministri e, per la Regione, al Presidente della Giunta regionale, in applicazione del principio generale di diritto processuale secondo cui l’atto, che può formare oggetto di impugnazione, deve essere portato a conoscenza del soggetto cui la legge attribuisce la potestà di agire. (Precedente: S. 82/1958 - mass. 718).
Massima n. 46718
Pur se di regola, in sede di conflitto di attribuzione tra enti, non è ammesso l’intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, qualora il giudizio sia suscettibile di incidere in maniera immediata e diretta sulla situazione soggettiva della parte la cui domanda è stata accolta con il provvedimento giurisdizionale oggetto del conflitto, deve essere consentito all’interveniente di far valere le proprie ragioni di fronte alla Corte costituzionale.
Massima n. 46719
È dichiarato improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra enti, promosso dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 116, 117, primo comma, 101 e 134 Cost., oltre che delle funzioni legislative regionali riconosciute anche dallo statuto speciale, sorto a seguito della sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche 12 maggio 2023, n. 87, che ha annullato, su ricorso di ENEL produzione spa, alcuni atti della Regione, attuativi della legislazione regionale con la quale è stata disposta la decadenza di tutti i concessionari dalle concessioni di derivazione idrica, comprese quelle di grande derivazione idroelettrica. La sopravvenuta ordinanza della Cassazione, sez. un. civ., n. 34734 del 2024, che ha cassato con rinvio l’impugnata sentenza del TSAP – unitamente alle richieste di entrambe le parti e dell’interveniente, presentate nelle memorie difensive e in udienza pubblica e volte a dichiarare il ricorso improcedibile o inammissibile – impone di constatare che, successivamente all’instaurarsi del giudizio, non vi sia più interesse a una decisione nel merito, per cui il ricorso, pur originariamente ammissibile sotto tale profilo, deve essere dichiarato improcedibile per carenza d’interesse sopravvenuta. (Precedenti: S. 174/2007 - mass. 31335; S. 204/2005 - mass. 29410; S. 13/1998 - mass. 23676; S. 89/1994 - mass. 20479).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche 12 maggio 2023, n. 87, promosso dalla Regione autonoma della Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 11 aprile 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Allegato:
Ordinanza letta all'udienza del 12 marzo 2025
ORDINANZA
Visti gli atti relativi al giudizio per conflitto di attribuzione tra enti avente ad oggetto la sentenza adottata dal Tribunale superiore delle acque pubbliche del 2 maggio 2023, promosso dalla Regione autonoma della Sardegna nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri (reg. confl. enti n. 3 del 2023);
rilevato l'intervento spiegato in giudizio da ENEL produzione spa;
considerato che nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti, di regola, non è ammesso l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi (sentenza n. 15 del 2024, nonché relativa ordinanza allegata);
che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non può tuttavia escludersi la possibilità che l'oggetto del conflitto sia tale da coinvolgere, in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di terzi, il cui pregiudizio o la cui salvaguardia dipendono dall'esito del conflitto (da ultimo, ancora sentenza n. 15 del 2024);
che, nel caso di specie, ENEL produzione spa riveste la qualità di parte del giudizio definito con la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche oggetto del presente giudizio;
che il conflitto verte sulla spettanza allo Stato e, per esso, al predetto Tribunale superiore delle acque pubbliche del potere, asseritamente esercitato, di disapplicare le leggi regionali;
che, con la sentenza impugnata, il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha accolto un ricorso proposto da ENEL produzione spa avverso atti della Regione autonoma della Sardegna, per l'effetto annullati;
che, pertanto, il presente giudizio è suscettibile di incidere in maniera immediata e diretta sulla situazione soggettiva di ENEL produzione spa, il cui ricorso è stato accolto con il provvedimento giurisdizionale oggetto del conflitto;
che, dunque, deve essere dichiarato ammissibile l'intervento di ENEL produzione spa, in modo da consentirle di far valere le proprie ragioni nel giudizio di fronte a questa Corte.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile l'intervento di ENEL produzione spa.
F.to: Giovanni Amoroso, Presidente
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