Corte costituzionale

Sentenza n. 206/2025

Corte cost., sent. 29 dicembre 2025, n. 206

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
206/2025
Data di deposito
29 dicembre 2025
Data di decisione
19 novembre 2025
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Marco D'Alberti
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:206

Parametri

Massime

Massima n. 47152

L’esatta delimitazione dell’ambito dei soggetti legittimati alla proposizione del conflitto tra poteri dello Stato discende dall’indefettibile necessità di non snaturare il giudizio ex art. 134 Cost. e di evitare derive verso la legittimazione di mutevoli aggregazioni di persone o di singoli cittadini.

Massima n. 47153

Agli elettori, in numero non inferiore a 500.000, sottoscrittori della richiesta di referendum, deve essere riconosciuta la titolarità di una funzione costituzionalmente rilevante e garantita, in quanto essi attivano la sovranità popolare nell’esercizio dei poteri referendari e concorrono con altri organi e poteri al realizzarsi della consultazione popolare. (Precedenti: O. 169/2011 - mass. 35657; O. 172/2009 - mass. 33481; O. 38/2008 - mass. 32126, 32127; O. 195/2003 - mass. 27763; O. 17/1978 - mass. 11670).La frazione del corpo elettorale che ha sottoscritto la richiesta di referendum è un potere dello Stato, titolare della potestà di proporre tale richiesta, con l’effetto di rendere costituzionalmente dovuta la convocazione del corpo elettorale. (Precedente: S. 69/1978 - mass. 11671, 11672).

Massima n. 47154

La legittimazione a proporre ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato spetta ai promotori della richiesta di referendum, in quanto competenti a dichiarare definitivamente la volontà della frazione del corpo elettorale titolare del potere di iniziativa previsto dall’art. 75 Cost. (Precedenti: S. 174/2009 - mass. 33488, 33490; S. 502/2000 - mass. 25843; S. 49/1998 - mass. 23769; S. 102/1997; S. 161/1995 - mass. 21407; S. 69/1978 - mass. 11671, 11672; O. 195/2020 - mass 42957; O. 169/2011 - mass. 35657; O. 172/2009 - mass. 33481; O. 198/2005 - mass. 29401; O. 195/2003 - mass. 27763; O. 137/2000 - mass. 25285; O. 172/1997 - mass. 23290; O. 171/1997 - mass. 23291; O. 131/1997 - mass. 23490; O. 13/1997 - mass. 23092; O. 9/1997 - mass. 23032; O. 226/1995 - mass. 21509; O. 118/1995 - 22098; O. 17/1978 - mass. 11670).I promotori del referendum esercitano poteri che sono loro propri, ma nell’interesse di altri soggetti, in quanto agiscono in qualità di rappresentanti degli elettori che hanno sottoscritto la richiesta referendaria. (Precedenti: S. 102/1997; S. 69/1978 - mass. 11671, 11672; O. 172/2009 - mass. 33481; O. 13/1997 - mass. 23092; O. 9/1997 - mass. 23032).In virtù del rapporto di rappresentanza istituzionale, i promotori sono i soggetti esponenziali del potere dello Stato costituito dai sottoscrittori che esercitano una funzione costituzionalmente rilevante, in quanto volta ad attivare la sovranità popolare nell’esercizio di una potestà normativa diretta, anche se limitata all’abrogazione. (Precedenti: S. 69/1978 - mass. 11671, 11672; O. 169/2011 - mass. 35657; O. 38/2008 - mass. 32126, 32127; O. 198/2005 - mass. 29401, O. 195/2003 - mass. 27763; O. 137/2000 - mass. 25285; O. 9/1997 - mass. 23032).

Massima n. 47155

È pacifica la legittimazione dei promotori del referendum che si siano costituiti in comitato a promuovere il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. (Precedenti: S. 102/1997; O. 195/2020 - mass 42957; O. 169/2011 - mass. 35657; O. 13/1997 - mass. 23092).La legittimazione a promuovere il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato va riconosciuta solo a coloro che in concreto abbiano rivestito la qualità di promotori fin dalla fase iniziale della presentazione della richiesta referendaria e della raccolta delle sottoscrizioni. Ai fini della proposizione del conflitto, i promotori possono costituirsi in comitato anche successivamente, purché l’organismo collettivo sia composto esclusivamente da soggetti che rientrino tra gli originari promotori.I promotori del referendum possono anche adottare la forma del comitato. Quale che sia la forma prescelta, la rilevanza costituzionale della funzione svolta dai firmatari impone comunque la sintonia tra rappresentati e rappresentanti ed esige che la struttura organizzativa, la quale agisce per il potere dello Stato investito di tale rilevantissima funzione, non sia incerta né mutevole, ma abbia una identità precisa e non possa essere alterata dalla presenza di soggetti estranei.(Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Comitato promotore Referendum cittadinanza nei confronti della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in riferimento agli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 della delibera 2 aprile 2025 di regolamentazione della campagna informativa per i referendum popolari abrogativi indetti per i giorni 8 e 9 giugno 2025. Il Comitato ricorrente non è legittimato a proporre conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato poiché di esso fanno parte anche soggetti estranei agli originari promotori. Tali soggetti non hanno espresso il loro intento abrogativo fin dal momento della promozione del referendum e non possono pertanto ritenersi rappresentanti del potere dello Stato costituito dalla frazione di corpo elettorale che ha sottoscritto la richiesta di referendum. La presenza all’interno del Comitato ricorrente di altri soggetti è tale, infatti, da escludere quella comunione di intenti e quella sintonia che devono sussistere tra coloro che hanno avviato la procedura referendaria e l’organismo collettivo costituitosi dopo tale avvio). (Precedente: O. 98/2025 - mass. 46852).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso nei confronti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, dal Comitato promotore Referendum Cittadinanza con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Marco D'ALBERTI, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2025

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

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