Corte costituzionale
Sentenza n. 203/2025
Corte cost., sent. 29 dicembre 2025, n. 203
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 203/2025
- Data di deposito
- 29 dicembre 2025
- Data di decisione
- 23 settembre 2025
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Stefano Petitti
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:203
Norme oggetto del giudizio
- art. 28, comma 5, bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988
Parametri
Massime
Massima n. 47220
La disciplina della messa alla prova del minore si è connotata, fin dalla sua introduzione nell’ordinamento, per la finalità essenzialmente rieducativa e di reinserimento sociale, restando svincolata nell’an da un rapporto di proporzionalità rispetto alla gravità del reato per cui si procede, e affidata, nella prospettiva dell’adeguata protezione della gioventù di cui all’art. 31, secondo comma, Cost., alla sola discrezionalità del GUP del tribunale per i minorenni e dello stesso tribunale, cioè di un giudice collegiale caratterizzato dalla presenza di due componenti onorari, strutturalmente idoneo a valutare la personalità del minore. Il tratto qualificante dell’istituto della messa alla prova, infatti, è rappresentato dall’adozione di un progetto di intervento che si traduce in una serie di prescrizioni individualizzate e a contenuto variabile perché tarate sul profilo personologico del minore e sul contesto socio-familiare in cui questi è inserito. (Precedenti: S. 23/2025 - mass. 46696; S. 8/2025 - mass. 46658, 46661; S. 139/2020 - mass. 43512).Pur nel mutato quadro normativo (ex art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, che fissa una presunzione iuris et de iure di gravità delle condotte integrative dei reati ivi contemplati, tale da impedire qualsiasi possibilità che il minore venga sottratto al circuito processuale volto all’accertamento di responsabilità e, eventualmente, all’irrogazione della pena) permane una eterogeneità teleologica tra la messa alla prova dell’adulto e quella del minore, giacché quest’ultima si radica e trova la sua ragion d’essere nelle finalità dell’art. 31, secondo comma, Cost., esprimendo una funzione eminentemente rieducativa, mentre la prima ha un’innegabile componente sanzionatoria. (Precedenti: S. 90/2025 - mass. 46832; S. 23/2025 - mass. 46696; S. 8/2025 - mass. 46658, 46661; S. 139/2020 - mass. 43512; S. 75/2020 - mass. 42220; S. 68/2019 - mass. 42115).L’istituto della messa alla prova non consente un accesso generalizzato e indiscriminato dell’imputato minorenne, essendo il giudice investito, piuttosto, del delicato compito di rivolgere la sua indagine alla ricerca di elementi che gli consentano di valutare se sia adeguato il ricorso a detto istituto, al fine tanto della rieducazione e del positivo reinserimento del minore nella società, quanto dell’esigenza di assicurare la prevenzione del pericolo che questi commetta altri reati; elementi da individuarsi nel tipo di reato commesso, nelle modalità di attuazione di esso, nei motivi a delinquere, nei precedenti penali dell’imputato, nella sua personalità, nel suo carattere e in quanto altro di utile per la formulazione di tale giudizio.Anche nella materia del diritto penale minorile – nella quale la funzione rieducativa della pena acquisisce un ruolo di speciale preminenza, alla luce dell’art. 31, secondo comma, Cost. – non può negarsi un margine di discrezionalità al legislatore nella individuazione dei requisiti di accesso agli strumenti di diversion processuale, anche in funzione della particolare rilevanza del bene giuridico protetto; ciò sempre che la reazione sanzionatoria al reato commesso, e prima ancora lo stesso procedimento penale, conservino in ogni caso quella speciale vocazione a favorire la rieducazione del minore che caratterizza il “volto costituzionale” del diritto penale minorile. (Precedenti: S. 23/2025 - mass. 46696; S. 231/2021; S. 139/2020 - mass. 43512; S. 263/2019 - mass. 42719; S. 68/2019 - mass. 42115; S. 90/2017 - mass. 39469; S. 125/1995 - mass. 21314, 21315, 21316).
Massima n. 47221
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, nella parte in cui esclude dalla possibilità di accedere all’istituto della sospensione del processo con messa alla prova i minori imputati, tra l’altro, dei reati di violenza sessuale (art. 609-bis cod. pen.) e violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies cod. pen.), aggravati ai sensi dell’art. 609-ter del medesimo codice, anche quando ricorra la circostanza attenuante dei casi di minore gravità. La disposizione censurata dai GUP del Tribunale per i minorenni di Roma e del Tribunale per i minorenni di Bari risulta manifestamente irragionevole e sproporzionata, perché, avendo essa già delineato una presunzione iuris et de iure di gravità delle condotte integrative dei reati contemplati, l’astratta prognosi negativa sulle effettive possibilità di recupero e di reinserimento sociale del minore attraverso il percorso della sospensione del processo con messa alla prova frustra in modo manifestamente irragionevole la ratio posta a fondamento della circostanza attenuante in parola; si tratta, infatti, di un’attenuante che si pone proprio quale temperamento degli effetti della concentrazione in un unico reato di comportamenti, tra loro assai differenziati, che comunque incidono sulla libertà sessuale della persona offesa, e della conseguente diversa intensità della lesione dell’oggettività giuridica del reato. L’irragionevolezza nasce dal fatto che, per le violenze sessuali di minore gravità, il terzo comma dell’art. 609-bis cod. pen. prevede la possibilità di diminuire la pena in misura particolarmente significativa, ossia fino a due terzi. A tale significativo riconoscimento della minore gravità del fatto non corrisponde un’adeguata, diversa considerazione della stessa condotta con riguardo all’istituto della sospensione del processo con messa alla prova. La “valvola di sicurezza” fornita dal terzo comma dell’art. 609-bis cod. pen., quindi, ben può valere come segno di confine oltre il quale risulta superata la soglia della manifesta irragionevolezza in conseguenza della mancata previsione della facoltà del giudice minorile di disporre la sospensione del processo con messa alla prova sulla base di una valutazione individualizzata della personalità del minore, funzionale alle esigenze del suo recupero e della sua risocializzazione. (Precedenti: S. 202/2025 - mass. 47308; S. 91/2024 - mass. 46143; S. 106/2014 - mass. 37900; S. 325/2005).
Massima n. 47222
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dai GUP del Tribunale per i minorenni di Roma e del Tribunale per i minorenni di Bari in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost. dell’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, nella parte in cui esclude dalla possibilità di accedere all’istituto della sospensione del processo con messa alla prova i minori imputati, tra l’altro, dei reati di violenza sessuale (art. 609-bis cod. pen.) e violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies cod. pen.), aggravati ai sensi dell’art. 609-ter del medesimo codice, anche quando ricorra la circostanza attenuante dei casi di minore gravità. Le ordinanze di rimessione, pur contenendo un elenco di fonti dell’Unione e internazionali non illustrano le ragioni della dedotta antinomia tra la specifica disposizione censurata e i principi generali presidiati dai richiamati parametri internazionali interposti, sicché il contrasto con tali principi risulta solo genericamente affermato, ma non sufficientemente argomentato. (Precedenti: S. 135/2023 - mass. 45623; S. 252/2021 - mass. 44435).
Massima n. 47223
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dai GUP del Tribunale per i minorenni di Roma e del Tribunale per i minorenni di Bari in riferimento, complessivamente, agli artt. 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., dell’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, nella parte in cui esclude dalla possibilità di accedere all’istituto della sospensione del processo con messa alla prova i minori imputati, tra l’altro, dei reati di violenza sessuale (art. 609-bis cod. pen.) e violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies cod. pen.), aggravati ai sensi dell’art. 609-ter del medesimo codice. A fronte di reati, come quelli indicati, gravemente lesivi dei diritti delle persone offese, tanto più quando siano anch’esse minorenni, non può considerarsi irragionevole la scelta del legislatore di prevedere in ogni caso lo svolgimento di un processo, secondo regole specificamente calibrate sulle esigenze del minore imputato, nell’ottica general preventiva di approntare una risposta dissuasiva rispetto a determinate forme di criminalità minorile. La determinazione del legislatore di escludere la sospensione del processo con messa alla prova del minore per i reati indicati, ove aggravati ai sensi dell’art. 609-ter cod. pen., non può, dunque, essere in questa sede censurata: l’esclusione dalla messa alla prova è stata infatti circoscritta, con formulazione tassativa, a reati certamente gravi, spesso commessi da minori in danno di minori; di talché la disposizione censurata non equivale ad arbitrio, potendo comunque razionalmente giustificarsi in relazione alle finalità perseguite e risultando i mezzi prescelti non manifestamente sproporzionati rispetto alle finalità stesse. Né risulta irragionevole aver precluso la messa alla prova minorile anche con riguardo a reati meno gravi rispetto ad altri che tuttora la consentono: tale censura poggia su un giudizio comparativo che evoca quali termini di raffronto cornici edittali che non evidenziano profili di omogeneità, ove si consideri che la scelta del legislatore è stata nella specie ispirata dall’apprezzamento delle specifiche esigenze di contrasto di alcune condotte più frequenti di criminalità minorile, lesive, per quanto qui rileva, della libertà sessuale delle vittime. (Precedente: S. 46/2024 - mass. 46029).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28 non si applicano ai delitti previsti dagli artt. 609-bis e 609-octies del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 609-ter cod. pen., anche quando ricorra la circostanza attenuante dei «casi di minore gravità»;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, sollevate, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Roma e dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Bari, con le ordinanze indicate in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, non si applicano ai delitti previsti dagli artt. 609-bis, commi primo e secondo, e 609-octies cod. pen., aggravati ai sensi dell'art. 609-ter del medesimo codice, sollevate, in riferimento, complessivamente, agli artt. 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Roma e dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Bari, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2025
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze