Corte costituzionale

Sentenza n. 2/2025

Corte cost., sent. 17 gennaio 2025, n. 2

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
2/2025
Data di deposito
17 gennaio 2025
Data di decisione
11 dicembre 2024
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Stefano Petitti
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:2

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 46622

Il principio di proporzionalità in diritto penale esige che la pena sia adeguatamente calibrata non solo al concreto contenuto di offensività del fatto di reato per gli interessi protetti, ma anche al disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo, il quale a sua volta dipende in maniera determinante non solo dal contenuto della volontà criminosa (dolosa o colposa) e dal grado del dolo o della colpa, ma anche dalla eventuale presenza di fattori che hanno influito sul processo motivazionale dell’autore, rendendolo più o meno rimproverabile. (Precedenti: S. 197/2023 - mass. 45842; S. 94/2023 - mass. 45533; S. 55/2021 - mass. 43738; S. 73/2020).

Massima n. 46623

La facoltà di chiedere i riti alternativi – quando è riconosciuta – costituisce una modalità, tra le più qualificanti ed incisive di esercizio del diritto di difesa. Ma è altrettanto vero che la negazione legislativa di tale facoltà in rapporto ad una determinata categoria di reati non vulnera il nucleo incomprimibile del predetto diritto. (Precedente: S. 95/2015 - mass. 38388).L’accesso ai riti alternativi costituisce parte integrante del diritto di difesa (art. 24 Cost.) soltanto in quanto il legislatore abbia previsto la loro esperibilità in presenza di certe condizioni; di talché esso deve essere garantito ogniqualvolta sia stato ingiustificatamente negato a un imputato per effetto di un errore del pubblico ministero nella formulazione dell’imputazione, di una erronea valutazione di un giudice intervenuto in precedenza nella medesima vicenda processuale, ovvero di una modifica dell’imputazione nel corso del processo. Ma dall’art. 24 Cost. non può dedursi un diritto di qualunque imputato ad accedere a tutti i riti alternativi previsti dall’ordinamento processuale penale. (Precedenti: S. 260/2020 - mass. 43104; S. 14/2020 - mass. 41577).

Massima n. 46624

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di assise di Cassino in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., dell’art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen., come introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 33 del 2019. Contrariamente a quanto assume la Corte rimettente, non v’è ragione per negare alla regola incorporata nella disposizione censurata una solida ragionevolezza, perché la scelta legislativa di far dipendere l’accesso al giudizio abbreviato dalla sussistenza di una circostanza a effetto speciale esprime un giudizio di disvalore della fattispecie astratta marcatamente superiore a quello che connota la corrispondente fattispecie non aggravata. Né l’esclusione di alcune categorie di reati, come attualmente quelli punibili con l’ergastolo, in ragione della maggiore gravità di essi, determina una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri reati, trattandosi di situazioni non omogenee; e neppure può ritenersi irragionevole che essa stabilisca una medesima preclusione all’accesso al giudizio abbreviato per tutti gli imputati di reati punibili con la pena dell’ergastolo, poiché quest’ultima segnala un giudizio di speciale disvalore della figura astratta del reato che il legislatore, sulla base di una valutazione discrezionale, che non è qui oggetto di censure, ha ritenuto di formulare. Quanto all’altro vizio prospettato dal giudice a quo, per cui la preclusione in parola risulterebbe ancora più irragionevole dopo l’entrata in vigore dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., che attribuisce al giudice dell’esecuzione il potere di ridurre di un sesto la pena inflitta nel caso in cui la sentenza di condanna resa in esito allo svolgimento di un giudizio abbreviato non sia stata impugnata né dall’imputato né dal suo difensore, l’ordinanza di rimessione non mostra di considerare la specificità che assume il principio di proporzionalità della pena nel caso del trattamento sanzionatorio del delitto di omicidio. Nel caso dell’omicidio, peraltro, la considerazione da prestare doverosamente a questi profili è acuita dalla circostanza che esso può essere connotato, nei casi concreti, da livelli di gravità notevolmente differenziati, con riguardo tanto al profilo oggettivo quanto a quelli soggettivi. Proprio la necessità, costituzionalmente avvalorata, di una graduazione quoad poenam, unitamente alla considerazione per i caratteri del fatto di reato contestato all’imputato nel giudizio a quo, chiariscono pertanto perché può ritenersi non fondata la censura sollevata dalla Corte rimettente, sia in relazione alla violazione del principio di ragionevolezza, sia con riguardo al connesso profilo di violazione del principio di rieducatività della pena. Quanto, infine, all’argomento per cui l’inammissibilità della richiesta di accesso al giudizio abbreviato sarebbe stata determinata senza un adeguato vaglio da parte del GUP, contrariamente a quanto richiesto dai principi del giusto processo, nell’impianto della riforma del 2019 la preclusione all’accesso al giudizio abbreviato dipende solo nella fase iniziale dalla valutazione del PM sull’oggetto della contestazione. Tale valutazione è poi oggetto di puntuale vaglio da parte dei giudici che intervengono nelle fasi successive del processo, ed è sempre suscettibile di correzione, quanto meno nella forma del riconoscimento della riduzione di pena connessa alla scelta del rito, come accade rispetto a ogni altro rito alternativo; questa affermazione vale anche per il giudizio immediato. (Precedenti: S. 260/2020 - mass. 43104; O. 214/2021 - mass. 44330; O. 163/1992 - mass. 18330).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 1-bis, del codice di procedura penale, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 12 aprile 2019, n. 33 (Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 della Costituzione, dalla Corte di assise di Cassino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2024.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Stefano PETITTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 17 gennaio 2025

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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