Corte costituzionale
Sentenza n. 199/2025
Corte cost., sent. 23 dicembre 2025, n. 199
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 199/2025
- Data di deposito
- 23 dicembre 2025
- Data di decisione
- 17 novembre 2025
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Alessandra Sandulli
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:199
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022
- legge n. 18 del 4 marzo 2022
- art. 1, decreto-legge n. 127 del 21 settembre 2021
- legge n. 165 del 19 novembre 2021
Parametri
Massime
Massima n. 47134
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo, sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze, dovendosi quindi escludere dal thema decidendum ogni questione estranea all’ordinanza di rimessione, come, tra le altre, quelle dedotte nelle opinioni degli amici curiae. (Precedenti: S. 165/2020 - mass. 43301; S. 150/2020 - mass. 43443; S. 85/2020 - mass. 43538; S. 203/2016; S. 271/2011 - mass. 35864; S. 236/2009 - mass. 33730; S. 56/2009 - mass. 33200; S. 86/2008 - mass. 32243).
Massima n. 47135
Il rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività esige che in nome di esso, e quindi della solidarietà verso gli altri, ciascuno possa essere obbligato, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione, a un dato trattamento sanitario, anche se questo importi un rischio specifico, fermo restando che l’eventuale sacrificio della salute di ciascuno per la tutela della salute degli altri implica il riconoscimento, per il caso che il rischio si avveri di un equo ristoro (Precedente: S. 307/1990 - mass. 15627).
Massima n. 47136
La discrezionalità del legislatore nella scelta delle modalità attraverso cui assicurare una prevenzione efficace delle malattie infettive deve essere esercitata sulla base delle conoscenze medico-scientifiche fornite dalle autorità di settore al momento dell’assunzione della decisione e lo scrutinio di ragionevolezza deve essere svolto in base alle conoscenze medico-scientifiche disponibili al momento della loro adozione, nonché in considerazione della peculiarità delle condizioni epidemiologiche sussistenti a quel momento e, in particolare, della gravità e dell’imprevedibilità del decorso della pandemia. (Precedenti: S. 186/2023 - mass. 45777; S. 14/2023 - mass. 45311).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Trib. di Catania, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32, primo comma, Cost., dell’art. 1 del d.l. n. 1 del 2022, come conv., nella parte in cui prevede l’obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni, stabilendo altresì per i lavoratori, pubblici e privati, destinatari dell’obbligo vaccinale, la necessità, fino al 15 giugno 2022, di possedere ed esibire una certificazione di vaccinazione o guarigione – c.d. green pass rafforzato – ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, obbligo imposto dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 ai soli lavoratori pubblici dall’art. 1 del d.l. n. 127 del 2021, come conv., tramite il c.d. green pass base. La restrizione dell’obbligo vaccinale ai soggetti ultracinquantenni non determina un’irragionevole disparità di trattamento rispetto agli infracinquantenni, ma, come emerge anche dai lavori preparatori, risponde a una valutazione non irragionevole delle prove scientifiche, che individuano nei primi i soggetti più fragili ed esposti alla malattia severa, indipendentemente dall’attribuzione di mansioni che comportino il contatto, o meno, con il pubblico. La misura, anche in ragione della sua natura transitoria e della stretta correlazione con l’andamento della situazione pandemica, mira a tutelare in modo non sproporzionato la salute pubblica, riducendo la circolazione del virus, contenendo il carico ospedaliero e assicurando una protezione elevata, quale quella vaccinale – la cui sicurezza è internazionalmente comprovata e che, tramite l’indennizzo in caso di reazioni avverse – comunque rare o molto rare – si configura come un trattamento lecito, dal rischio tollerabile e inidoneo a superare i benefici della vaccinazione. Né la necessità di sottoporsi ogni due giorni al tampone lede la dignità della persona: anche a prescindere dalla genericità delle affermazioni contenute nell’ordinanza di rimessione – ovvero dalla sua contraddittorietà, nel punto in cui indica la sottoposizione a un test di rivelazione del virus come una delle misure alternative volte consentire al lavoratore non vaccinato di espletare la prestazione lavorativa –, il tempo, le modalità e il relativo costo non sono tali da causare tale compromissione, anche considerando la natura meramente transitoria dell’obbligo che, in modo non irragionevole né sproporzionato, realizza, al contrario, il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo, anche nel suo contenuto negativo di non assoggettabilità a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati, con il coesistente diritto degli altri e quindi con l’interesse della collettività). (Precedenti: S. 185/2023 - mass. 45786; S. 14/2023 - mass. 45311, 45312, 45313; S. 171/2022 - mass. 44917; S. 127/2022 - mass. 44866; S. 5/2018 - mass. 39690; S. 118/1996 - mass. 22329; S. 258/1994 - mass. 20856).
Massima n. 47137
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Trib. di Catania, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 32, secondo comma, e 36 Cost., dell’art. 1 del d.l. n. 127 del 2021, come conv., nella parte in cui dispone le conseguenze derivanti, per i lavoratori pubblici, dal mancato possesso ed esibizione, dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, del c.d. green pass base, vale a dire il divieto di accedere ai luoghi di lavoro, con la conseguenza di venir considerati assenti ingiustificati, con perdita della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento – conseguenze che si producono anche verso i lavoratori ultracinquantenni, pubblici e privati, che, ai sensi dell’art. 1 del d.l. n. 1 del 2022, come conv., non adempiono all’obbligo vaccinale e non possiedono o esibiscono, fino al 15 giugno 2022, il c.d. green pass rafforzato. Tali conseguenze, derivanti dal mancato adempimento degli obblighi imposti dalle disposizioni censurate, non ledono alcuno degli evocati parametri costituzionali: né il diritto al lavoro e alla retribuzione (artt. 4 e 36 Cost), né il diritto alla dignità personale nell’accezione fatta propria dall’ordinanza (art. 2 Cost.), né il principio di ragionevolezza e proporzionalità (art. 3 Cost.). In primo luogo, perché sono comunque frutto di una scelta individuale. In secondo luogo, perché l’inosservanza di tali obblighi assume una rilevanza “meramente sinallagmatica” sul piano delle condizioni nascenti dal contratto di lavoro, nel senso che il loro inadempimento rende la prestazione non conforme alle regole del rapporto, giustificando così la preclusione a svolgere l’attività lavorativa e la conseguente privazione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento. In terzo luogo, perché si tratta pur sempre di obblighi posti a tutela della salute degli altri, la cui ragionevolezza e proporzionalità, in casi analoghi, è stata più volte affermata e ribadita dalla Corte costituzionale; da ultimo, perché gli obblighi in questione sono meramente transitori e il loro inadempimento non determina né la perdita del posto di lavoro né conseguenze disciplinari. Con riferimento all’assegno alimentare, invece, non sussiste una irragionevole disparità di trattamento dei lavoratori inadempienti agli obblighi sanciti dalle disposizioni censurate, rispetto a quelli sospesi dal servizio a seguito di sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, che avrebbero comunque diritto al suddetto assegno: innanzi tutto, come per la retribuzione, la mancata erogazione di un assegno alimentare in favore del lavoratore inadempiente agli obblighi imposti dalle disposizioni impugnate si giustifica in base al principio generale di corrispettività, dal momento che tale assegno è pur sempre collegato alla prestazione lavorativa, per cui, se la prestazione lavorativa non può essere svolta, l’assegno non può essere riconosciuto; inoltre, nemmeno potrebbe ravvisarsi alcuna disparità di trattamento rispetto al lavoratore sospeso dal servizio a seguito di sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, in quanto il riconoscimento dell’assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno quando la temporanea impossibilità della prestazione determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro, e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto – mentre ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all’obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa legittimamente esercitabile. Anche ove all’assegno alimentare si attribuisca natura assistenziale e non retributiva, infine, non appare una soluzione costituzionalmente obbligata l’accollo al datore di lavoro dell’erogazione solidaristica esulante dai diritti del lavoro in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia perciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della prestazione lavorativa: non è irragionevole, infatti, che il legislatore faccia carico al datore di un simile costo netto, senza corrispettivo, quando l’evento impeditivo della prestazione lavorativa abbia carattere oggettivo, e non anche quando rifletta una scelta – pur legittima – del prestatore d’opera. (Precedenti: S. 188/2024 - mass. 46421; S. 15/2023 - mass. 45318, 45320; S. 137/2021 - mass. 43970, 43971).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile l'intervento di S. G.;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening), convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 2021, n. 165, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 32, commi primo e secondo, 32, e 36 della Costituzione, dal Tribunale di ordinario Catania, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore), convertito, con modificazioni, nella legge 4 marzo 2022, n. 18, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 32, commi primo e secondo, e 36 Cost., dal Tribunale ordinario di Catania, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Maria Alessandra SANDULLI, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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