Corte costituzionale
Sentenza n. 165/2025
Corte cost., sent. 4 novembre 2025, n. 165
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 165/2025
- Data di deposito
- 4 novembre 2025
- Data di decisione
- 8 ottobre 2025
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Marco D'Alberti
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:165
Norme oggetto del giudizio
- art. 23, comma 12, ter, legge della Regione Campania n. 1 del 27 gennaio 2012
- art. 23, comma 12, quater, legge della Regione Campania n. 1 del 27 gennaio 2012
- art. 3, comma 1, legge della Regione Campania n. 2 del 4 marzo 2021
Parametri
Massime
Massima n. 47039
Sussiste la legittimazione della Corte dei conti, sez. reg. di controllo, a sollevare questioni di legittimità costituzionale di leggi che la stessa si trovi ad applicare nel corso del giudizio di parificazione del rendiconto delle regioni, per motivi che abbiano una incidenza – diretta o mediata – sugli equilibri di bilancio. (Precedenti: S. 59/2024; S. 39/2024 - mass. 46024; S. 89/2023 - mass. 45578).
Massima n. 47040
Al legislatore non è precluso adottare leggi di sanatoria. (Precedenti: S. 116/2020 - mass. 43333; S. 14/1999 - mass. 24413; S. 1/1996).
Massima n. 47041
È ordinata la restituzione degli atti alla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Campania, per una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza, alla luce del mutato quadro normativo, delle questioni sollevate, nell’ambito del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2023, in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, 117, secondo comma, lett. l), 119, primo comma, e 136 Cost., dell’art. 23, commi 12-ter e 12-quater, della legge reg. Campania n. 1 del 2012, aggiunti dall’art. 3, comma 1, della legge reg. Campania n. 2 del 2021 che, rispettivamente, introducono, per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli organi politici del Consiglio regionale, un unico emolumento onnicomprensivo, sostitutivo di tutte le voci del trattamento economico accessorio e attribuiscono all’Ufficio di presidenza del Consiglio la determinazione dei criteri di individuazione del suo ammontare e delle modalità di erogazione, stabilendo che si tenga conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro riconosciuto al personale di ruolo del medesimo organo. Successivamente all’ordinanza di rimessione, l’art. 8, comma 3, del d.l. n. 25 del 2025, come conv., nel modificare l’art. 3, comma 1, del d.l. n. 44 del 2023, come conv. – che consentiva, a partire dalla sua entrata in vigore, alle regioni, senza aggravio di spesa, di adeguare i propri ordinamenti all’art. 14 del d.lgs. n. 165 del 2001, sugli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico – vi ha aggiunto la previsione della salvezza degli atti e dei provvedimenti adottati dalle regioni in tale adeguamento nonché degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti sulla loro base. Spetta, quindi, alla Corte dei conti, in considerazione dell’ampiezza della disposizione sopravvenuta – che ricomprende anche i provvedimenti attuativi delle disposizioni censurate che hanno determinato gli esborsi riportati nel rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2023 – rivalutare la legittimità di tali imputazioni contabili e l’eventuale permanenza dei dubbi di legittimità costituzionale. (Precedente: S. 185/2024 - mass. 46470, 46471).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Marco D'ALBERTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 4 novembre 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Allegato:
ordinanza letta all'udienza del 7 ottobre 2025
ORDINANZA
Rilevato che nel giudizio promosso dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, iscritto al n. 51 del registro ordinanze 2025, il Procuratore generale della Corte dei conti, nella asserita qualità di titolare di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio ha chiesto di intervenire con atto depositato il 15 aprile 2025.
Considerato che, per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (art. 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale) i soli soggetti parti del giudizio a quo, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (tra le molte, sentenze n. 59 e n. 39 del 2024, con allegata ordinanza letta all'udienza del 24 gennaio 2024; n. 206 del 2019, con allegata ordinanza letta all'udienza del 4 giugno 2019, e n. 173 del 2019, con allegata ordinanza letta all'udienza del 18 giugno 2019);
che nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale (art. 4, comma 3, delle Norme integrative) è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (tra le molte, le citate sentenze n. 59 e n. 39 del 2024, con allegata ordinanza letta all'udienza del 24 gennaio 2024; n. 206 del 2019, con allegata ordinanza letta all'udienza del 4 giugno 2019, e n. 173 del 2019, con allegata ordinanza letta all'udienza del 18 giugno 2019).
Ritenuto che i principi evocati a sostegno dell'ammissibilità dell'intervento del Procuratore generale della Corte dei conti affermati nella giurisprudenza di questa Corte nei giudizi per conflitto di attribuzione tra enti rivelano la loro estraneità e la conseguente irrilevanza nell'ipotesi in esame;
che il Procuratore generale della Corte dei conti nel caso specifico non è parte del giudizio a quo e non può ritenersi titolare di un interesse qualificato, idoneo a legittimarne l'intervento nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 3, delle Norme integrative.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non ammissibile l'intervento del Procuratore generale presso la Corte dei conti, spiegato nel presente giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania.
F.to: Giovanni Amoroso, Presidente
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze