Corte costituzionale
Sentenza n. 161/2025
Corte cost., sent. 31 ottobre 2025, n. 161
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 161/2025
- Data di deposito
- 31 ottobre 2025
- Data di decisione
- 24 settembre 2025
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Francesco Saverio Marini
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:161
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Puglia n. 41 del 10 dicembre 2024
Parametri
Massime
Massima n. 47011
Spetta alle regioni, nell’esercizio della propria sfera di competenza nella materia di legislazione concorrente della tutela della salute, istituire servizi di assistenza psicologica, il cui esercizio sia riservato ai professionisti a ciò abilitati in forza della normativa statale. (Precedente: S. 241/2021 - mass. 44340).È riservata allo Stato l’individuazione delle figure professionali con i relativi profili e titoli abilitanti, mentre è attribuita alle regioni l’adozione della normativa di dettaglio concernente eventuali profili organizzativi delle professioni che hanno un collegamento con la realtà regionale. (Precedenti: S. 127/2023 - mass. 45664; S. 98/2013 - mass. 37084; S. 138/2009 - mass. 33383; S. 93/2008 - mass. 32254; S. 40/2006 - mass. 30134; S. 424/2005 - mass. 29955).(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia «professioni» – della legge reg. Puglia n. 41 del 2024, che istituisce un servizio regionale sperimentale di assistenza psicologica per i pazienti oncologici e i loro familiari, destinandovi psicologi o medici specializzati in psicoterapia e attribuendo loro la denominazione di psiconcologi. La legge regionale impugnata non definisce una nuova figura professionale, ma si limita a introdurre, nell’esercizio della propria competenza nella materia «tutela della salute», un servizio sperimentale di assistenza psicologica ai pazienti oncologici, individuando i professionisti da preporre a tale servizio nelle figure professionali abilitate alla psicoterapia dalla legge statale secondo il principio fondamentale stabilito dall’art. 3 della legge n. 56 del 1989, espressamente richiamato. Inconferente è invece l’art. 52 del d.P.R. n. 483 del 1997, indicato quale norma interposta, che stabilisce i requisiti di ammissione concorsuale presso il SSN. La legge regionale, del resto, non istituisce alcun nuovo albo professionale né una inedita scuola di specializzazione. Il servizio di psiconcologia poi è previsto dall’accordo Stato-Regioni del 2019 senza alcun ricorso a nuove figure professionali e anche il piano oncologico nazionale 2023-2027 fa riferimento alla figura dello psiconcologo).
Massima n. 47012
Le finalità dell’art. 32 Cost. sono da ricondurre alla cura non solo della malattia, ma del malato e del suo generale benessere, tenendo conto anche dei profili psicologici e del contesto sociale e relazionale nel quale la persona è inserita.
Massima n. 47013
Nei giudizi in via principale deve sussistere una piena e necessaria corrispondenza tra la deliberazione con cui l’organo legittimato si determina all’impugnazione ed il contenuto del ricorso, attesa la natura politica dell’atto d’impugnazione. (Precedente: S. 126/2024 - mass. 46291).
Massima n. 47014
Sono costituzionalmente illegittimi provvedimenti regionali, anche di carattere legislativo, in contrasto con gli obblighi di riduzione del disavanzo sanitario ai quali la regione è soggetta. (Precedenti: S. 57/2025 - mass. 46712; S. 201/2024 - mass. 46546; S. 197/2024 - mass. 46596; S. 169/2024 - mass. 46425; S. 1/2024 - mass. 45902; S. 134/2023 - mass. 45667; S. 242/2022 - mass. 45164; S. 161/2022 - mass. 44954; S. 142/2021 - mass. 44011; S. 36/2021 - mass. 43641; S. 177/2020 - mass. 43378; S. 166/2020 - mass. 42366; S. 117/2018 - mass. 41263; S. 91/2012 - mass. 36255, 36256).
Massima n. 47015
Nei giudizi in via principale l’assolvimento dell’onere motivazionale da parte del ricorrente deve essere valutato con particolare rigore. (Precedenti: S. 142/2024 - mass. 46257; S. 141/2024 - mass. 46227; S. 123/2024 - mass. 46325; S. 20/2021 - mass. 43603).Ove sia denunciata la lesione del principio di coordinamento della finanza pubblica occorre che il ricorrente, al fine di offrire una chiara motivazione delle doglianze sufficiente a raggiungere la soglia di ammissibilità, individui il punto di contrasto tra la misura regionale e quella del piano asseritamente violato.(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, e 117, terzo comma, Cost., quest’ultimo in relazione alla materia «coordinamento della finanza pubblica», della legge reg. Puglia n. 41 del 2024, che istituisce un servizio regionale sperimentale di assistenza psicologica per i pazienti oncologici e i loro familiari. Le censure proposte – ad eccezione di quella riferita all’art. 97, primo comma, Cost. non menzionato nella delibera – non raggiungono la soglia minima di chiarezza richiesta per i giudizi in via principale: nel denunciare la violazione del principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica che preclude alle regioni di adottare misure confliggenti con il piano di rientro dal disavanzo sanitario, quali sarebbero quelle che prevedono nuove assunzioni di personale da assegnare al servizio di assistenza psicologica, il ricorrente si limita, infatti, ad affermare in modo apodittico che le disposizioni regionali violerebbero il piano di rientro cui è sottoposta la regione ed i successivi «programmi operativi», senza illustrarli; né a tal fine è conferente l’accenno al blocco del turn over (punto B.3. dell’Allegato al Piano), che il ricorrente non sviluppa adeguatamente, omettendo di dar conto del contenuto della previsione e del suo rapporto con le procedure di assunzione ai fini del citato servizio. Riguardo poi alla asserita violazione dell’art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, il ricorso non chiarisce perché il servizio di psico-oncologia integrerebbe un livello di assistenza extra-LEA, non incluso fra le spese obbligatorie consentite alle regioni. Priva di autonoma motivazione è anche la censura riferita all’art. 81 Cost., proposta quale mero corollario della violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia 10 dicembre 2024, n. 41, recante «Disposizioni in materia di sostegno psicologico in ambito oncologico (psiconcologo)», promosse, in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione alla materia «coordinamento della finanza pubblica», dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge reg. Puglia n. 41 del 2024, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia «professioni», dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 24 settembre 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Francesco Saverio MARINI, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 31 ottobre 2025
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze