Corte costituzionale

Sentenza n. 155/2025

Corte cost., sent. 23 ottobre 2025, n. 155

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
155/2025
Data di deposito
23 ottobre 2025
Data di decisione
9 luglio 2025
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Filippo Patroni Griffi
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:155

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, legge n. 40 del 19 febbraio 2004
  • art. 12, comma 2, legge n. 40 del 19 febbraio 2004
  • art. 12, comma 9, legge n. 40 del 19 febbraio 2004
  • art. 12, comma 10, legge n. 40 del 19 febbraio 2004

Parametri

  • art. 2, Costituzione
  • art. 3, Costituzione
  • art. 31, comma 2, Costituzione
  • art. 32, comma 1, Costituzione
  • art. 117, comma 1, Costituzione
  • art. 8, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
  • art. 14, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
  • art. 2, paragrafo 1, patto internazionale dei diritti civili e politici del 16 dicembre 1966
  • art. 2, convenzione ONU diritti del fanciullo del 20 novembre 1989
  • art. 3, convenzione ONU diritti del fanciullo del 20 novembre 1989
  • art. 9, convenzione ONU diritti del fanciullo del 20 novembre 1989
  • art. 2, paragrafo 17, patto internazionale dei diritti civili e politici del 16 dicembre 1966
  • art. 2, paragrafo 23, patto internazionale dei diritti civili e politici del 16 dicembre 1966
  • art. 2, paragrafo 26, patto internazionale dei diritti civili e politici del 16 dicembre 1966

Massime

Massima n. 47020

Sono dichiarate inammissibili, per erroneità del presupposto normativo, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Como, prima sez. civile, in composizione collegiale, in riferimento agli artt. 2, 3, 31, secondo comma, 32, primo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, agli artt. 2, par. 1, 17, 23 e 26 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, e agli artt. 2, 3 e 9 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, degli artt. 5 e 12, commi 2, 9 e 10, della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui, limitando l’accesso alle tecniche di PMA alle sole coppie di sesso diverso, impedirebbero l’impossibilità del riconoscimento da parte del genitore biologico che abbia mutato sesso, così precludendo, ai sensi dell’art. 250 cod. civ., l’accoglimento dell’istanza di dichiarazione giudiziale di paternità. Il rimettente censura norme che hanno a oggetto il diverso profilo dell’accesso alle tecniche di PMA, senza perciò confrontarsi adeguatamente con il complessivo quadro normativo in materia, sull’erroneo presupposto che il divieto di accesso alle tecniche di PMA per le coppie omosessuali sancito dall’art. 5 (e presidiato dall’art. 12) della legge n. 40 del 2004 precluda al soggetto che, nell’ambito di una fecondazione omologa, ha fornito il proprio contributo maschile alla procreazione ed è poi divenuto donna, di procedere al riconoscimento dei figli e, correlativamente, di essere potenziale destinatario della relativa dichiarazione giudiziale di paternità. Al contrario, l’assetto normativo codicistico rappresentato dagli artt. 250 e 269 cod. civ. pone come presupposto (necessario e sufficiente) per l’accoglimento dell’istanza di dichiarazione giudiziale di paternità l’accertamento del legame biologico tra genitore e figlio. Dunque, il Tribunale era chiamato unicamente ad accertare il dato biologico dell’apporto alla procreazione (nel caso di specie, pacifico). Nessun rilievo ostativo poteva assumere la normativa censurata, in quanto relativa al diverso profilo dell’accesso alle tecniche di PMA. D’altronde, rispetto alla sussistenza del legame biologico tra genitore e figlio (rappresentato, nel caso in esame, dall’aver fornito i gameti maschili) non incide la vicenda del (successivo) mutamento di sesso di colui che ha dato il proprio apporto alla procreazione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 12, commi 2, 9 e 10, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 31, secondo comma, 32, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, agli artt. 2, paragrafo 1, 17, 23 e 26 del Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 in tema di divieto di discriminazione e diritto al rispetto della vita privata e familiare, e agli artt. 2, 3 e 9 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, dal Tribunale ordinario di Como, prima sezione civile, in composizione collegiale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 ottobre 2025

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

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