Corte costituzionale
Sentenza n. 154/2025
Corte cost., sent. 21 ottobre 2025, n. 154
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 154/2025
- Data di deposito
- 21 ottobre 2025
- Data di decisione
- 23 giugno 2025
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rosaria San Giorgio
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:154
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016
- art. 5, decreto legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016
- art. 116, comma 15, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285) n. 285 del 30 aprile 1992
Parametri
Massime
Massima n. 46981
I pareri espressi dalle commissioni parlamentari, pur non essendo vincolanti, né esprimendo interpretazioni autentiche della legge delega, costituiscono pur sempre elemento che contribuisce alla corretta esegesi di quest’ultima. (Precedenti: S. 81/2025 - mass. 46750; S. 96/2020 - mass. 43352; S. 79/2019 - mass. 42202; S. 127/2017 - mass. 41585; S. 250/2016 - mass. 39181; S. 47/2014 - mass. 37772).
Massima n. 46982
La previsione di cui all’art. 76 Cost. non osta all’emanazione, da parte del legislatore delegato, di norme che rappresentino un coerente sviluppo e un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, dovendosi escludere che la funzione del primo sia limitata ad una mera scansione linguistica di previsioni stabilite dal secondo. La verifica di conformità della norma delegata a quella delegante deve quindi svolgersi attraverso un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli, riguardanti, da un lato, le disposizioni che determinano l’oggetto, i principi e i criteri direttivi indicati dalla legge di delegazione e, dall’altro, le disposizioni stabilite dal legislatore delegato, da interpretare nel significato compatibile con la delega. (Precedenti: S. 36/2025 - mass. 46710; S. 129/2024 - mass. 46347; S. 166/2023 - mass. 45764; S. 96/2020 - mass. 43352).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, prima sez. penale, in composizione monocratica, in riferimento all’art. 76 Cost., dell’art. 1, comma 2, e, in via consequenziale, dell’art. 5 del d.lgs. n. 8 del 2016, nella parte in cui, la prima delle due disposizioni – dopo aver disposto, al primo periodo, che la depenalizzazione dei reati puniti con sola pena pecuniaria, prevista dal comma 1, si applica anche ai reati che nelle ipotesi aggravate sono puniti con pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria – soggiunge, al secondo periodo, che in tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato, mentre la seconda stabilisce che quando i reati trasformati in illeciti amministrativi da tale decreto legislativo prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva e sottratte alla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell’illecito depenalizzato. La questione – sollevata con riferimento a tutti i reati rientranti nell’ambito applicativo della norma censurata o, in subordine, in relazione al solo reato di guida senza patente, ex art. 116, comma 15, cod. strada – non comporta la violazione della legge di delegazione n. 67 del 2014. Quest’ultima persegue infatti l’obiettivo di deflazionare il sistema penale, sostanziale e processuale, in ossequio ai principi di frammentarietà, offensività e sussidiarietà della sanzione criminale, mediante la trasformazione in illeciti amministrativi di un insieme di figure criminose, selezionate con due tecniche distinte: da un lato, la c.d. depenalizzazione “cieca” – ossia mediante una clausola generale –, dall’altro tramite l’elencazione “nominativa” di ulteriori fattispecie attratte nell’operazione. Con l’art. 1 del d.lgs. n. 8 del 2016 il legislatore delegato ha dato dunque attuazione alla delega relativa proprio alla depenalizzazione “cieca”, recependo, sul punto, le indicazioni della Commissione di studio costituita nel 2014. Nell’operare in tale direzione, il legislatore delegato ha lasciato, tuttavia, doverosamente ferma la rilevanza penale delle fattispecie aggravate dei reati di cui si discute, per le quali la normativa allora vigente prevedeva, in ragione del più accentuato disvalore del fatto, anche o soltanto la pena della reclusione o dell’arresto. La trasformazione di tali ipotesi aggravate in fattispecie autonome di reato rappresenta, d’altro canto, un portato ineludibile della soluzione adottata, non potendo le vecchie aggravanti sopravvivere come tali una volta venuta meno la rilevanza penale della fattispecie base. Ciò vale a escludere altresì la fondatezza del sospetto di illegittimità costituzionale della disposizione censurata avanzato in via subordinata, con riferimento al solo reato di guida senza patente, di cui all’art. 116, comma 15, cod. strada. Così come cade, automaticamente, anche la censura mossa in via consequenziale alla disposizione di coordinamento di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 8 del 2016, in forza della quale, quando le ipotesi aggravate escluse dalla depenalizzazione si basano sulla recidiva, come nel caso della guida senza patente con recidiva nel biennio, per recidiva deve intendersi la reiterazione dell’illecito depenalizzato). (Precedenti: S. 81/2025 - mass. 46750; S. 88/2024 - mass. 46097).
Massima n. 46983
Il principio di offensività del reato, desumibile dall’art. 25, secondo comma, Cost., osta alla previsione di fattispecie penali che abbiano come presupposto una qualità della persona non connessa alla condotta, come pure a disposizioni che stabiliscano trattamenti penali più severi fondati su qualità personali derivanti dal precedente compimento di atti del tutto estranei al fatto-reato. (Precedenti: S. 116/2024 - mass. 46303; S. 249/2010 - mass. 34820).La ragione atta a giustificare gli aumenti di pena previsti dall’art. 99 cod. pen. per i vari casi di recidiva sta non solo nella più elevata pericolosità del reo attestata dai suoi trascorsi criminali, ma anche nel maggior grado di colpevolezza ravvisabile in capo a chi non rinuncia alla commissione di nuovi reati, pur essendo già stato destinatario di un ammonimento individualizzato sul proprio dovere di rispettare la legge penale, indirizzatogli con le precedenti condanne. Maggior grado di colpevolezza che a sua volta si traduce in una più elevata gravità (soggettiva) del reato. (Precedente: S. 73/2020 - mass. 43274).Il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata stabilito dall’art. 69, quarto comma, cod. pen. pone l’accento sull’esigenza di mantenere un conveniente rapporto di equilibrio tra la gravità (oggettiva e soggettiva) del singolo fatto di reato e la severità della risposta sanzionatoria, evitando in particolare l’abnorme enfatizzazione delle componenti soggettive riconducibili alla recidiva reiterata, a detrimento delle componenti oggettive del reato. (Precedenti: S. 188/2023 - mass. 45841; S. 141/2023 - mass. 45820; S. 94/2023 - mass. 45533; S. 205/2017 - mass. 39668; S. 106/2014 - mass. 37900; S. 105/2014 - mass. 37899; S. 251/2012 - mass. 36711; S. 249/2010 - mass. 34820; S. 192/2007 - mass. 31375).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, prima sez. penale, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell’art. 116, comma 15, cod. strada, nella parte in cui, dopo la depenalizzazione della fattispecie base del reato ivi previsto per effetto del d.lgs. n. 8 del 2016, continua ad attribuire rilievo penale alla guida senza patente nel caso di recidiva nel biennio, precedentemente configurata come ipotesi aggravata del reato stesso. La recidiva, per assumere rilievo agli effetti dell’art. 116, comma 15, secondo periodo, cod. strada, deve manifestarsi entro un arco temporale assai circoscritto: non si può ritenere, dunque, che tale accertamento assuma le fattezze di un marchio, perché decorso il biennio senza che il soggetto abbia reiterato la violazione, egli torna a porsi nella medesima condizione della generalità dei consociati. Né appare riscontrabile il fenomeno di abnorme sopravvalutazione delle componenti soggettive dell’illecito. La guida senza patente, infatti, rappresenta comunque un illecito di significativo disvalore nel quadro di quelli contemplati dal codice della strada, né la conclusione appare inficiata dal rilievo che la recidiva prevista dall’art. 116, comma 15, cod. strada, diversamente da quella contemplata dall’art. 99 cod. pen., non abbia carattere facoltativo, considerato il fatto che i due principali elementi sui quali tale verifica deve basarsi – la natura e il tempo di commissione dei fatti precedenti – formano nella specie oggetto di tipizzazione normativa). (Precedenti: S. 211/2022 - mass. 45138; S. 185/2015 - mass. 38529; S. 225/2008 - mass. 32643; S. 354/2002; S. 370/1996; S. 14/1971; S. 110/1968).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, e, in via consequenziale, dell'art. 5 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), sollevate, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 116, comma 15, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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