Corte costituzionale

Sentenza n. 139/2025

Corte cost., sent. 29 luglio 2025, n. 139

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
139/2025
Data di deposito
29 luglio 2025
Data di decisione
9 luglio 2025
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:139

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 46959

In materia di delegazione legislativa, il Governo gode in via generale di ampi poteri di “riempimento” normativo dei criteri indicati dalla legge delega, entro i limiti fissati dal suo oggetto e dalla sua ratio, e all’interno comunque delle scelte di fondo da essa fissati. (Precedente: S. 22/2024 - mass. 45965).Il fisiologico margine di discrezionalità connaturato all’istituto stesso della delegazione è specialmente ampio – fatte salve eventuali puntuali indicazioni su singoli profili che la legge delega abbia comunque fornito – nel caso in cui il Governo sia chiamato a riforme normative di ampio respiro, le quali richiedono interventi su distinti corpora normativi e complesse operazioni di coordinamento sistematico tra le molteplici discipline su cui la riforma deve necessariamente incidere. (Precedente: S. 84/2024 - mass. 46180).

Massima n. 46960

La necessità costituzionale che la pena debba “tendere” a rieducare, lungi dal rappresentare una mera generica tendenza riferita al solo trattamento, indica invece proprio una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l’accompagnano da quando nasce, nell’astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue. La finalità rieducativa è, dunque, coessenziale al volto costituzionale della pena, tanto da non poter essere sacrificata sull’altare di ogni altra, pur legittima, funzione della pena, qualunque sia la gravità del reato commesso dal condannato. Conseguentemente, non solo le autorità preposte all’esecuzione della pena, ma ancor prima il legislatore nella fase di comminatoria edittale e poi il giudice in sede di irrogazione sono costituzionalmente vincolati a orientare la propria discrezionalità in maniera tale da favorire e non ostacolare quel cammino di recupero, riparazione, riconciliazione e reinserimento sociale, nel quale si declina la funzione rieducativa della pena. (Precedenti: S. 149/2018 - mass. 39985; S. 179/2017 - mass. 41196; S. 313/1990 - mass. 15936).Il principio della finalità rieducativa della pena si integra con il principio del “minimo sacrificio necessario” della libertà personale, che si deduce dal particolare rilievo costituzionale della libertà personale, solennemente definita inviolabile dall’art. 13 Cost.: con conseguente dovere di puntuale verifica – da parte del legislatore, del giudice di cognizione e poi della magistratura di sorveglianza – dell’effettiva necessità, rispettivamente, della comminatoria, dell’imposizione e della perdurante esecuzione di pene restrittive della libertà personale, e in particolare della detenzione in carcere. Verifica puntuale che vieppiù si impone, in via generale, in una situazione in cui il sovraffollamento delle carceri italiane rende particolarmente arduo il perseguimento della finalità rieducativa, oltre che lo stesso mantenimento di standard minimi di umanità della pena. (Precedente: S. 95/2025 - mass. 46780).Le pene sostitutive, applicabili di regola solo previo consenso del condannato, appaiono tendenzialmente più funzionali ad assicurare l’obiettivo della sua rieducazione: evitando gli effetti desocializzanti del carcere e, assieme, accompagnandolo in un percorso che valorizza lavoro, educazione, rafforzamento dei legami familiari e sociali, occasioni di ripensamento critico del proprio passato, ed eventualmente di riconciliazione con la vittima del reato. Questa evoluzione non può, però, che procedere gradualmente, anche attraverso sperimentazioni progressive. È allora inevitabile che la sperimentazione coinvolga anzitutto i reati meno gravi, lasciando al margine quelli che il legislatore – con valutazione non arbitraria né discriminatoria – reputi maggiormente offensivi. Ciò che resta essenziale, in questi ultimi casi, è che la pena detentiva sia eseguita in condizioni e con modalità tali da incentivare o rendere comunque praticabile il percorso rieducativo, in condizioni rispettose della dignità della persona e del principio di umanità della pena. Condizioni, queste, che è preciso dovere del legislatore e dell’amministrazione penitenziaria assicurare, con riguardo a tutti coloro che si trovano, oggi, nelle carceri italiane. (Precedenti: S. 52/2025 - mass. 46770; S. 10/2024 - mass. 45956).

Massima n. 46961

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate complessivamente in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 76 Cost. dalla GUP del Tribunale di Firenze e dalla Corte d’appello di Firenze, seconda sez. penale, dell’art. 59 della legge n. 689 del 1981, come sostituito dall’art. 71, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 150 del 2022, che stabilisce una preclusione assoluta alla concessione di pene sostitutive delle pene detentive brevi per gli imputati di uno dei reati c.d. ostativi (art. 4-bis ordin. penit). La disposizione censurata – che pure prevede un'eccezione nell’ipotesi in cui si tratti di imputato nei cui confronti sia stata riconosciuta la circostanza attenuante in caso di collaborazione processuale rispetto a una serie di delitti contro la p.a. (art. 323-bis, secondo comma, cod. pen.), ipotesi tuttavia senza significato pratico, in seguito all’estromissione di tali delitti dal catalogo dei reati c.d. reati “ostativi” – innanzitutto non viola il criterio di delega di cui all’art. 1, comma 17, lett. c), della legge n. 134 del 2021. Il legislatore delegato ha infatti operato una scelta compatibile con la indicazione della legge delega di assicurare il coordinamento della disciplina delle riformate pene sostitutive con le preclusioni stabilite dall’ordinamento penitenziario; né viola la legge delega la preclusione assoluta per gli imputati dei reati di cui all’art. 4-bis ordin. penit., dal momento che l’esigenza di coordinamento tra le due discipline (pene sostitutive e ordinamento penitenziario) nasceva proprio dalla decisione – prefigurata dalla legge delega, e attuata dal legislatore delegato – di allargare incisivamente la platea dei possibili destinatari della sostituzione; e né, infine, può ritenersi eccedente i margini di discrezionalità conferiti dalla delega configurare tale preclusione come assoluta, a fronte della relatività della presunzione di pericolosità stabilita nell’ordinamento penitenziario, ove la presunzione può essere superata solo all’esito di accertamenti di regola compiuti una volta che l’esecuzione della pena abbia avuto inizio. Non è neppure irragionevole, in generale, il richiamo “in blocco” di tutti reati di cui all’art. 4-bis ordin. penit., perché il dato comune a tutte queste ipotesi è rappresentato dalla necessità di specifici accertamenti, compiuti di regola durante l’esecuzione della pena, che riguardano la persistente pericolosità del condannato, salva la verifica di una sua eventuale irragionevolezza o sproporzionalità rispetto a singole ipotesi criminose. Infine la disposizione censurata non viola l’art. 27, terzo comma, Cost.: sebbene siano comprensibili le preoccupazioni dei rimettenti con riguardo alla sorte di giovani imputati di condotte pur gravemente offensive dei diritti delle vittime, ma che si trovano attualmente in stato di libertà proprio perché ritenuti non (più) pericolosi, tuttavia la rieducazione non può essere considerata, per vincolo costituzionale, come l’unica finalità legittima della pena. Il legislatore ben può, dunque, assegnare anche altre finalità alla pena – come il contenimento della pericolosità sociale del condannato e la deterrenza nei confronti della generalità dei consociati –, a condizione di non sacrificare la sola funzione della pena espressamente indicata quale costituzionalmente necessaria, la rieducazione del reo; e a condizione di assicurare il rispetto di tutti gli altri principi costituzionali che limitano la potestà punitiva statale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come sostituito dall'art. 71, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), sollevate, complessivamente in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 76 della Costituzione, dalla Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Firenze e dalla Corte d'appello di Firenze, seconda sezione penale, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 29 luglio 2025

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Allegato:

Ordinanza letta all'udienza del 9 luglio 2025

ORDINANZA

Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) promosso dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Firenze con ordinanza del 18 aprile 2024, iscritta al numero 130 del registro ordinanze 2024, pubblicata nel numero 27 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, dell'anno 2024.

Rilevato che, in data 6 giugno 2025, ha depositato atto di intervento G. R., il quale riferisce di essere titolare di un interesse diretto, concreto e qualificato all'esito del giudizio, poiché la sua posizione processuale sarebbe direttamente e inscindibilmente legata alla statuizione della Corte in merito alla legittimità costituzionale della norma impugnata;

che, in particolare, a sostegno della propria legittimazione, l'interveniente espone: a) di essere stato condannato per il delitto di rapina aggravata di cui all'art. 628, terzo comma, del codice penale, rientrante nel catalogo dei reati di cui all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà); b) di avere proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di secondo grado, lamentando, tra l'altro, l'errata applicazione del divieto di sostituzione della pena detentiva di cui all'art. 59 della legge n. 689 del 1981 e chiedendo di sollevare questione di legittimità costituzionale; c) che la Corte di cassazione, con ordinanza in data 6 giugno 2025, ha rinviato il giudizio all'udienza del 1° ottobre 2025, «ritenuta l'opportunità di attendere la decisione della Corte costituzionale su questione potenzialmente suscettibile di incidere sulla decisione».

Considerato che G. R. non è parte del giudizio principale;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, ordinanze allegate alle sentenze n. 140 del 2024, n. 39 del 2024, n. 130 del 2023 e n. 158 del 2020), la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale);

che, in questo ambito, l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile soltanto quando si tratti di terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (art. 4, comma 3, delle Norme integrative) e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, ordinanze allegate alle sentenze n. 66 del 2025, n. 140, n. 39 e n. 22 del 2024, n. 206 del 2019);

che non è dunque sufficiente, al fine di rendere ammissibile l'intervento, la circostanza che il soggetto sia titolare di interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, o che sia parte in un giudizio analogo, ma diverso dal giudizio a quo, sul quale la decisione di questa Corte possa influire;

che, peraltro, l'atto di intervento è stato depositato ampiamente oltre il termine di cui all'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che, pertanto, l'intervento deve essere dichiarato inammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l'intervento spiegato da G. R.

F.to: Giovanni Amoroso, Presidente

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