Corte costituzionale

Sentenza n. 118/2025

Corte cost., sent. 21 luglio 2025, n. 118

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
118/2025
Data di deposito
21 luglio 2025
Data di decisione
23 giugno 2025
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonella Sciarrone Alibrandi
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:118

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, comma 1, decreto legislativo n. 23 del 4 marzo 2015

Parametri

Massime

Massima n. 46853

La tutela contro i licenziamenti illegittimi va ricondotta agli artt. 4 e 35 Cost. e alla configurazione ivi tratteggiata del diritto al lavoro quale fondamentale diritto di libertà della persona umana, tale da imporre al legislatore di circondare di doverose garanzie per il lavoratore e di opportuni temperamenti il recesso del datore di lavoro, garantendo così il diritto del lavoratore a non essere estromesso dal lavoro ingiustamente o irragionevolmente. (Precedenti: S. 60/1991 - mass. 16921; S. 45/1965 - mass. 2368).La discrezionalità del legislatore a mutare i modelli di tutela, ad esempio in rapporto alla situazione economica generale, comprensivi della tutela meramente monetaria, è pur sempre improntata ai canoni di effettività e di adeguatezza e ragionevolezza, considerando anche che il licenziamento illegittimo, anche per i licenziamenti intimati dai datori di lavoro di più piccole dimensioni, ancorché idoneo a estinguere il rapporto di lavoro, costituisce pur sempre un atto illecito, e che in una vicenda traumatica come l’espulsione dal lavoro, la tutela risarcitoria deve essere configurata in modo tale da consentire al giudice di modularla alla luce di una molteplicità di fattori (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell’impresa, anzianità di servizio del prestatore di lavoro, comportamento e condizioni delle parti) al fine di soddisfare l’esigenza di personalizzazione del danno subito dal lavoratore imposta dal principio di eguaglianza. (Precedenti: S. 7/2024 - mass. 45944; S. 183/2022 - mass. 44975; S. 194/2018 - mass. 40529; S. 303/2011 - mass. 35925; S. 2/1986 mass. 12095; S. 189/1975 - mass. 7970; S. 152/1975 - mass. 7901).Pur nel riconoscimento dell’ampia discrezionalità spettante al legislatore, la predeterminazione dell’indennità risarcitoria deve tendere, con ragionevole approssimazione, ma sempre nel rispetto del dettato costituzionale, a rispecchiare la specificità del caso concreto e quindi la vasta gamma di variabili che vedono direttamente implicata la persona del lavoratore. Non può, pertanto, discostarsene in misura apprezzabile, come può avvenire quando si adotta un meccanismo rigido e uniforme. (Precedente: S. 150/2020 - mass. 43444).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo e secondo comma, 4, primo comma, 35, primo comma, 41, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 24 CSE, l’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, limitatamente alle parole «e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità». La disposizione censurata dal Tribunale di Livorno, in funzione di giudice del lavoro, nel determinare l’indennizzo risarcitorio per i licenziamenti illegittimi intimati da un datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che non raggiunga i requisiti occupazionali stabiliti dall’ottavo comma dell’art. 18 statuto lavoratori, configura una misura non idonea a garantire il necessario equilibrio tra la possibilità di prevedere una tutela solo di tipo risarcitorio-monetario e la necessità che tale indennizzo risulti adeguato a riparare il pregiudizio sofferto nel caso concreto. In particolare, il vulnus non si ravvisa nella previsione del dimezzamento degli importi delle indennità previste dal medesimo d.lgs. n. 23 del 2015, modulabili all’interno di una forbice sufficientemente ampia e flessibile, perché compresa fra un minimo e un massimo, tra i quali c’è un ampio divario. Così delineato, infatti, il meccanismo è comunque tale da non impedire al giudice di tener conto della specificità di ogni singola vicenda; quel che invece confligge con i principi costituzionali è piuttosto l’imposizione di un tetto, stabilito in sei mensilità di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto e insuperabile anche in presenza di licenziamenti viziati dalle più gravi forme di illegittimità, che comprime eccessivamente l’ammontare dell’indennità. Tale significativo contenimento delle conseguenze delinea un’indennità connotata al pari di una liquidazione legale forfetizzata e standardizzata, già ritenuta inidonea a costituire un ristoro del pregiudizio sofferto dal lavoratore. Resta fermo l’auspicio che il legislatore intervenga nel rispetto del principio secondo cui il criterio del numero dei dipendenti non può costituire l’esclusivo indice rivelatore della forza economica del datore di lavoro e quindi della sostenibilità dei costi connessi ai licenziamenti illegittimi, dovendosi considerare anche altri fattori altrettanto significativi, quali possono essere il fatturato o il totale di bilancio, da tempo indicati come necessari elementi integrativi dalla legislazione europea e anche nazionale).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), limitatamente alle parole «e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2025

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze