Corte costituzionale
Sentenza n. 112/2025
Corte cost., sent. 18 luglio 2025, n. 112
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 112/2025
- Data di deposito
- 18 luglio 2025
- Data di decisione
- 24 giugno 2025
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Angelo Buscema
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:112
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992
- art. 1, comma 173, lett. b), legge n. 296 del 27 dicembre 2006
Parametri
Massime
Massima n. 46920
L’esenzione da un’imposta (nel caso di specie: l’ICI) che abbia come presupposto il possesso, la proprietà o la titolarità di altro diritto reale in favore dell’abitazione principale è rivolta a perseguire la finalità di favorire l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione (art. 47, secondo comma, Cost.), da intendersi – come reso evidente dall’articolo determinativo – come l’immobile in cui effettivamente si abiti; una corretta esplicazione del dettato costituzionale, pertanto, consiste nel riconoscere un beneficio per coloro che possiedano, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, una abitazione adibita a propria dimora abituale
Massima n. 46921
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 29, 31 e 53, primo comma, Cost., l’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, come modificato dall’art. 1, comma 173, lett. b), della legge n. 296 del 2006 nella parte in cui stabilisce che «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente», anziché «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente». La norma, censurata dalle Sez. unite civili della Cassazione, contrasta con il principio di eguaglianza nella parte in cui, nel definire l’abitazione principale ai fini dell’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili (ICI) – sostituita dall’IMU a partire dall’anno d’imposta 2012 – richiede la dimora abituale anche dei familiari del contribuente: la stessa, infatti, come interpretata dal diritto vivente, determina un’irragionevole discriminazione del contribuente coniugato rispetto, ad esempio, alla persona singola, presupponendo la coabitazione del primo col coniuge e non considerando la possibilità che, indiscussa l’affectio coniugalis, gli stessi invece stabiliscano residenze disgiunte. In continuità con la sentenza n. 209 del 2022, relativa all’analoga esenzione per l’IMU, il concetto di abitazione principale deve invece assumere il significato di luogo in cui il solo contribuente dimori abitualmente; ciò salvaguarda sia l’esigenza di attribuire il beneficio a tutti coloro che abbiano adibito l’immobile di cui siano possessori a dimora abituale sia quella di impedire che il possessore di una abitazione possa usufruirne ove, invece, non vi dimori. Inoltre, poiché, l’ICI riveste la natura di imposta reale se, da un lato, è coerente il rilievo che la norma attribuisce a elementi oggettivi relativi all’immobile, ciò non può dirsi per lo status soggettivo del contribuente in relazione alla sua convivenza o meno con i familiari; sono, infine, lesi anche gli artt. 29 e 31 Cost., in quanto, se è vero che una loro lettura combinata suggerisce, ma non impone, trattamenti, anche fiscali, a favore della famiglia, senz’altro si oppone a quelli che si risolvono in una sua penalizzazione. (Precedenti: S. 21/2024; S. 12/2023; S. 209/2022 - mass. 45122 e mass. 45124; S. 262/2020).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall'art. 1, comma 173, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, (legge finanziaria 2007)», nella parte in cui stabilisce che «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente», anziché «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Angelo BUSCEMA, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2025
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze