Corte costituzionale

Sentenza n. 111/2025

Corte cost., sent. 18 luglio 2025, n. 111

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
111/2025
Data di deposito
18 luglio 2025
Data di decisione
11 giugno 2025
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Maria Rosaria San Giorgio
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:111

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 1, legge n. 604 del 15 luglio 1966

Parametri

Massime

Massima n. 46891

Il requisito della rilevanza deve essere valutato in ingresso del giudizio incidentale, a prescindere dalla maggiore o minore ricaduta che l’eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale, in ipotesi anche solo parziale rispetto al petitum del rimettente, possa avere nel giudizio principale. (Precedenti: S. 167/2022 - mass. 44963; S. 41/2021 - mass. 43660).

Massima n. 46892

La mancata indicazione nel dispositivo dell’ordinanza di rimessione di un parametro costituzionale la cui violazione risulta dedotta e argomentata nella parte motiva non pregiudica la corretta individuazione della censura fondata su tale parametro. (Precedente: S. 164/2023 - mass. 45759).

Massima n. 46893

Il legislatore gode di ampia discrezionalità nel qualificare l’inerzia estintiva delle situazioni giuridiche soggettive in termini di decadenza o di prescrizione, nel determinarne il tempo necessario di maturazione nonché nel combinare detti termini. Tali scelte sono riconducibili, in relazione al diritto di azione, alla sua pure ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, che incontra il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà: in particolare, la non manifesta irragionevolezza della scelta di sottoporre a decadenza l’esercizio del diritto di azione dipende, anzitutto, dalla congruità del termine, la quale va apprezzata non solo rispetto all’interesse di chi è onerato della sua osservanza, ma anche in rapporto alla funzione a esso assegnata nell’ordinamento; in ogni caso la sua introduzione non deve tradursi nell’esclusione della effettiva possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce, rendendola meramente apparente o, comunque, estremamente difficile. (Precedenti: S. 86/2025; S. 76/2025; S. 39/2025 - mass. 46755; 36/2025 - mass. 46709; S. 189/2024 - mass. 46443; S. 96/2024 - mass. 46203; S. 32/2024 - mass. 45994; S. 67/2023 - mass. 45524; S. 13/2022 -mass. 44479; S. 230/2021; S. 148/2021 - mass. 44028; S. 271/2019 - mass. 41813; S. 94/2017 - mass. 40434; S. 121/2016 - mass. 38884; S. 44/2016- mass. 38761; S. 161/2000 - mass. 25349; S. 14/1994; S. 234/1974 - mass. 7432; S. 114/1972 - mass. 6186).

Massima n. 46894

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 4, 24, primo comma, e 35, primo comma, Cost., l’art. 6, primo comma, della legge n. 604 del 1966, nella parte in cui non prevede che, se al momento della ricezione della comunicazione in forma scritta del licenziamento o in pendenza del termine di 60 giorni previsto per la sua impugnazione, anche extragiudiziale, il lavoratore versi in condizione di incapacità di intendere o di volere, non opera l’onere della previa impugnazione, anche extragiudiziale, e il licenziamento può essere impugnato entro il complessivo termine di decadenza di 240 giorni dalla ricezione della comunicazione, mediante il deposito del ricorso, anche cautelare, o la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato. La disposizione, censurata dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, è manifestamente irragionevole e lede, al contempo, il diritto al lavoro e alla sua tutela, anche giurisdizionale. Se, infatti, il termine per l’impugnazione del licenziamento è parte di uno speciale regime decadenziale – giustificato dalle esigenze di far emergere in tempi brevi il contenzioso sul recesso datoriale, tutelare l’affidamento del datore di lavoro sulla stabilizzazione degli effetti del licenziamento e garantire la speditezza del giudizio promosso per accertarne la legittimità – l’onere procedurale richiesto può tradursi, per il lavoratore che si trovi nella descritta condizione, in un ostacolo all’accesso alla tutela giurisdizionale. Ciò può comportare, infatti, la perdita definitiva della possibilità di contrastare l’iniziativa datoriale, in contrasto con il diritto al lavoro, e con la sua tutela, anche giurisdizionale, non esistendo un rimedio tardivo attraverso il quale l’interessato, riacquistata la pienezza delle facoltà intellettive e volitive, possa far valere l’illegittimità dell’atto espulsivo. L’esigenza di effettività di tali garanzie costituzionali è ancora più pressante in ragione della particolare vulnerabilità del lavoratore incapace di intendere e volere, dal momento che non esiste nell’ordinamento una specifica misura a sua tutela e che il termine di 60 giorni potrebbe rivelarsi troppo breve affinché la sua condizione possa giungere in tempo utile a conoscenza delle istituzioni preposte per l’attivazione di misure che scongiurino la consumazione del diritto di impugnazione. La riconduzione a legittimità della disposizione censurata deve essere assicurata escludendo l’operatività dell’onere della previa impugnazione stragiudiziale, fermo lo sbarramento finale costituito dal complessivo termine massimo di 240 giorni per l’impugnazione giudiziale, dato dalla somma del termine di 60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale e di quello di 180 giorni per il deposito del ricorso, anche cautelare, o per la comunicazione della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato. (Precedenti: S. 25/2025 - mass. 46654; S. 3/2025 - 46571; S. 1/2025 - mass. 46621; S. 168/2023 - mass. 45730; S. 183/2022- mass. 44976; S. 125/2022 - mass. 44898; S. 133/2021 - mass. 43964; S. 212/2020 - mass. 43018; S. 194/2018 - mass. 40529; S. 258/2017 - mass. 41004; S. 155/2014 - mass. 37985; S. 322/2011- mass. 35971; S. 170/1999 - mass. 24678; S. 163/1993; S. 60/1991 - mass. 16921; S. 134/1985 - mass. 10875)

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), nella parte in cui non prevede che, se al momento della ricezione della comunicazione del licenziamento o in pendenza del termine di sessanta giorni previsto per la sua impugnazione, anche extragiudiziale, il lavoratore versi in condizione di incapacità di intendere o di volere, non opera l'onere della previa impugnazione, anche extragiudiziale, e il licenziamento può essere impugnato entro il complessivo termine di decadenza di duecentoquaranta giorni dalla ricezione della sua comunicazione, mediante il deposito del ricorso, anche cautelare, o la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2025

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze