Corte costituzionale

Ordinanza n. 178/2025

Corte cost., ord. 1° dicembre 2025, n. 178

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
178/2025
Data di deposito
1° dicembre 2025
Data di decisione
20 ottobre 2025
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Luca Antonini
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:178

Parametri

Massime

Massima n. 47068

Va riconosciuta l’esistenza di una sfera di prerogative costituzionali, inerenti al diritto di parola, di proposta e di voto, che possono essere difese dal singolo parlamentare con lo strumento del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri, qualora risultino lese da altri organi parlamentari. Le attribuzioni costituzionali asseritamente lese devono spettare al singolo parlamentare in quanto tale, dovendo essere pertanto ravvisabile, in capo a esso, una posizione quantomeno distinta e autonoma rispetto a quella facente capo alla Camera di appartenenza. (Precedenti: O. 154/2022 - mass. 44869; O. 151/2022 - mass. 44863).Deve essere escluso che il singolo parlamentare sia legittimato a sollevare conflitto di attribuzione quando agisce a tutela di prerogative attribuite dalla Costituzione all’intera Camera a cui appartiene; vanno altresì negate una concorrenza tra la legittimazione attiva del singolo parlamentare e quella della Camera di appartenenza e la possibilità che il parlamentare stesso possa rappresentare l'intera istituzione cui appartiene, poiché non è titolare di attribuzioni individuali costituzionalmente protette nei confronti dell'esecutivo (Precedenti: O. 151/2022 - mass. 44863; O. 80/2022 - mass. 44819; O. 67/2021 - mass. 43797; O. 66/2021 - mass. 43780; 17/2019 - mass. 41933; O. 277/2017 - mass. 39733).(Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile, per carenza dei requisiti soggettivo e oggettivo, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal deputato Riccardo Magi nei confronti del Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, per violazione degli artt. 25, secondo comma, 71, primo comma, 72 e 77, secondo comma, Cost., affinché sia dichiarato che non spettava al Governo approvare la deliberazione 4 aprile 2025, avente a oggetto quello che sarebbe divenuto il d.l. n. 48 del 2025 in materia di sicurezza pubblica, tutela del personale in servizio, vittime dell’usura e ordinamento penitenziario, e, conseguentemente, siano annullati la deliberazione stessa e il citato decreto-legge, nella sua interezza o – in subordine – nelle parti prive del requisito originario della straordinaria necessità e urgenza. Il ricorrente, dolendosi del modus operandi del Governo, coinvolge direttamente l’intera Assemblea, prospettando un’esautorazione del Parlamento dall’esercizio della funzione legislativa. Né è sufficiente affermare che il Governo avrebbe menomato anche le prerogative individuali dei singoli parlamentari, ovvero che, insieme alle prerogative delle Camere, l’atto di pretesa urgenza adottato dal Governo avrebbe leso pure quelle dei parlamentari uti singuli. Il ricorrente, sotto il profilo oggettivo, non ha allegato una sostanziale negazione o un’evidente menomazione delle proprie prerogative costituzionali, avendo offerto una ricostruzione lacunosa dell’iter parlamentare afferente alla conversione in legge del d.l. n. 48 del 2025. La presentazione di cinque questioni pregiudiziali, che sono state ampiamente discusse e poi respinte dalla Camera nel corso della seduta del 23 aprile 2025, dimostra come non sia comunque mancato il confronto parlamentare e come il ricorrente abbia avuto la possibilità di esercitare le proprie funzioni costituzionali, partecipando al procedimento di conversione). (Precedenti: O. 212/2022 - mass. 45156; O. 275/2019 - mass. 40942; O. 151/2022 - mass. 42909).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal deputato Riccardo Magi, indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria l'1 dicembre 2025

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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