Corte costituzionale
Sentenza n. 96/2024
Corte cost., sent. 3 giugno 2024, n. 96
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 96/2024
- Data di deposito
- 3 giugno 2024
- Data di decisione
- 9 maggio 2024
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Amoroso
- Presidente
- MODUGNO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:96
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 46412
Le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali potendo la Corte costituzionale indicarne l’interpretazione adeguatrice, orientata alla conformità a Costituzione, sì da superare un dubbio di legittimità costituzionale. (Precedenti: S. 41/2024; S. 36/2024; S. 183/2023; S. 105/2023; S. 46/2023; S. 10/2023; S. 42/2017 - mass. 39640).
Massima n. 46413
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Verona, in riferimento all’art. 24 Cost., dell’art. 171-bis cod. proc. civ., che – nel disciplinare la nuova fase introduttiva e di trattazione del processo di cognizione di primo grado, come riformato dal d.lgs. n. 149 del 2022 – prevede l’emanazione da parte del giudice, con decreto, di provvedimenti di carattere interlocutorio fuori udienza e senza contraddittorio preventivo con le parti, in quanto essa – a seguito dell’interpretazione adeguatrice – non contrasta con il diritto di difesa. In generale, infatti, il giudice, ai sensi dell’art. 175 c.p.c., nell’ambito dei propri poteri di direzione del processo ha il potere di salvaguardare il diritto al contraddittorio fissando un’udienza ad hoc, sia ove se ne ravvisi la necessità in occasione delle verifiche preliminari, prima dell’emanazione del decreto, ovvero quando lo sollecitino le parti cui quest’ultimo è stato comunicato. Qualora detta udienza non venga fissata la realizzazione del contraddittorio è differita all’udienza di cui all’art. 183 cod. proc. civ., ove, con ordinanza, il giudice dovrà confermare, modificare o revocare il decreto emesso, prendendo in esame le ragioni delle parti. Inoltre detto sistema, per essere compatibile con il principio del contraddittorio, deve essere ricostruito nel senso che, nel caso in cui la parte abbia chiesto la fissazione dell’udienza e il giudice abbia disatteso tale istanza, quest’ultimo non può, rimasto inadempiuto l’ordine, assumere i provvedimenti “sanzionatori” in chiave processuale se conferma la propria decisione all’udienza di trattazione, in quanto la parte diligente non può rischiare di veder compromesso, con una decisione processuale di absolutio ad instantia o estinzione del giudizio, il diritto a conseguire il bene della vita, scopo ultimo del processo, senza che sia tenuta, per evitarlo, a conformarsi a un ordine giudiziale che ha rappresentato all’autorità giudiziaria di non condividere.
Massima n. 46414
Il giusto processo, nel quale si attua la giurisdizione e si realizza il diritto inviolabile di difesa, comporta necessariamente che esso si svolga nel contraddittorio tra le parti nonché in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale.Il contraddittorio, primaria e fondamentale garanzia del giusto processo, consiste nella necessità che tanto l’attore, quanto il contraddittore, partecipino o siano messi in condizione di partecipare al procedimento, anche se al legislatore è consentito di differenziare la tutela giurisdizionale con riguardo alla particolarità del rapporto da regolare.Il principio del contraddittorio costituisce un connotato intrinseco del processo, nel quale deve essere assicurato il diritto di difesa, che spetta a tutti i cittadini nei procedimenti giurisdizionali. Esso è un momento fondamentale del giudizio, cardine della ricerca dialettica della verità processuale, condotta dal giudice con la collaborazione delle parti, volta alla pronuncia di una decisione che sia il più possibile “giusta”, il principio chiama in causa, pertanto, non solo la dialettica tra le parti nel corso del processo, ma riguarda anche la partecipazione attiva del giudice. (Precedenti: S. 73/2022 - mass. 44615; S. 341/2006).L’esigenza della rapidità del processo insita nel canone della sua ragionevole durata non può pregiudicare la completezza del sistema delle garanzie della difesa e comprimere oltre misura il contraddittorio tra le parti. Un processo non «giusto», perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata. (Precedenti: S. 116/2023 - mass. 45628; S. 67/2023 - mass. 45525, S. 111/2022 - mass. 44767; S. 317/2009 - mass. 34149).
Massima n. 46201
Tanto la conformità della disposizione censurata alla legge delega, per non avere il rimettente considerato gli ampi margini di discrezionalità del legislatore delegato, sia l’eventuale non manifesta irragionevolezza della scelta legislativa costituiscono elementi per il rigetto delle questioni nel merito e non per l’inammissibilità delle stesse. (Precedenti: S. 126/2021 - mass. 44002; S. 260/2020 - mass. 43105; S. 248/2020 - mass. 42724; S. 224/2020 - mass. 42755; S. 35/2017 - mass. 40255).
Massima n. 46202
È dichiarata inammissibile, per inconferenza del parametro evocato, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Verona, prima sez. civ., in riferimento all’art. 77 Cost., dell’art. 171-bis cod. proc. civ. che, nel disciplinare la nuova fase introduttiva e di trattazione del processo di cognizione di primo grado – come riformato dal d.lgs. n. 149 del 2022, in forza della legge di delega n. 206 del 2021 – prevede che, ai fini dell’emanazione del decreto di fissazione dell’udienza, il giudice: a) verifichi la regolarità del contraddittorio; b) emani, se si rende necessario sanare uno dei vizi riscontrati, i provvedimenti conseguenti, differendo, ove occorra, l’udienza; c) indichi alle parti, con il medesimo decreto, le altre questioni rilevate d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato. Il rimettente, nel muovere le censure per violazione dei criteri di delega, evoca oltre all’art. 76 Cost., anche l’art. 77 Cost., parametro inconferente poiché la disposizione censurata non è stata emanata con decreto-legge. (Precedenti: S. 225/2023 - mass. 45883; S. 171/2023 - mass. 45719; S. 46/2023 - mass. 45418; S. 8/2023 - mass. 45306; S. 259/2022; S. 248/2022 - mass. 45207; S. 198/2021 - mass. 44314).
Massima n. 46203
I confini del potere legislativo delegato risultano complessivamente dalla determinazione dell’oggetto e dei principi e criteri direttivi, unitariamente considerati, con la conseguenza che, nell’ambito di tale cornice, riveniente da un’interpretazione anche sistematica e teleologica della delega, deve essere inquadrata la discrezionalità del legislatore delegato, chiamato a sviluppare, e non solo ad eseguire, le previsioni della legge di delega, potendo così ben svolgere un’attività di riempimento normativo, che è pur sempre esercizio delegato di una funzione legislativa. (Precedenti: S. 79/2019 - mass. 42202; S. 198/2018 - mass. 41489; S. 104/2017 - mass. 41156).Tenendo conto del grado di specificità dei principi e criteri direttivi e della maggiore o minore ampiezza dell’oggetto della delega, la loro interpretazione deve muovere, innanzi tutto, dalla “lettera” del testo normativo, a cui si affianca l’interpretazione sistematica sulla base della ratio legis, emergente dal contesto complessivo della legge di delega e dalle finalità che essa persegue. Il controllo sul superamento dei limiti posti dalla legge di delega deve, pertanto, essere compiuto partendo dal dato letterale per poi procedere a verificare se l’attività del legislatore delegato, nell’esercizio del margine di discrezionalità che gli compete nell’attuazione della legge di delega, si sia inserito in modo coerente nel complessivo quadro normativo, rispettando la ratio della norma delegante. (Precedenti: S. 22/2024 - mass. 45964; S. 7/2024 - mass. 45939; S. 250/2016 - mass. 39181; S. 59/2016; S. 146/2015 - mass. 38480; S. 98/2015 - mass. 38392; S. 119/2013 - mass. 37115).La discrezionalità conferita dalla legge è particolarmente ampia quando la delega riguarda un intervento normativo molto esteso su settori dell’ordinamento che, per la complessità dei rapporti e la tecnicità e interconnessione delle regole, mal si prestano ad esame ed approvazione diretta delle Camere: in questi casi, infatti, i principi e criteri direttivi della legge di delega tracciano gli obiettivi ed esprimono le linee di fondo delle scelte del legislatore delegante, con conseguente ampiezza del potere e dell’attività di “riempimento” normativo conferiti al legislatore delegato. (Precedenti: S. 84/2024 - mass. 46180; S. 22/2024 - mass. 45965; S. 166/2023 - mass. 45764).
Massima n. 46204
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Verona, prima sez. civile, in riferimento all’art. 76 Cost., dell’art. 171-bis cod. proc. civ. che, nel disciplinare la nuova fase introduttiva e di trattazione del processo di cognizione di primo grado – come riformato da d.lgs. n. 149 del 2022 – prevede che, ai fini dell’emanazione del decreto di fissazione dell’udienza, il giudice verifichi la regolarità del contraddittorio; emani, se si rende necessario sanare uno dei vizi riscontrati, i provvedimenti conseguenti, differendo, ove occorra, l’udienza; indichi alle parti altre questioni rilevate d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione. Sebbene l’art. 1, comma 5, della legge delega n. 206 del 2021 non faccia specifico riferimento all’emanazione da parte del giudice, prima dell’udienza di comparizione e trattazione, di alcun provvedimento, la disposizione censurata si colloca coerentemente nell’ambito degli altri criteri di delega enucleati dal medesimo comma, in quanto, per un verso, è riconducibile a quello di cui alla lett. i) – che demanda al Governo l’introduzione di norme funzionali ad adeguare le disposizioni sulla trattazione della causa ai principi di cui alle lett. da c) a g), relative agli atti introduttivi e alle memorie – costituendone un naturale sviluppo, perché coessenziale alla realizzazione del meccanismo del deposito delle memorie prima dell’udienza e, per un altro, è volta a realizzare il generale canone della concentrazione processuale sancito dalla lett. a, atteso che è orientata a ridurre le ipotesi di regressione del giudizio dopo il deposito delle memorie integrative. (Precedenti: S. 189/2018; S. 278/2016 - mass. 39281).
Massima n. 46205
Il legislatore gode di un’ampia discrezionalità della quale nella conformazione degli istituti processuali, che opera anche rispetto a norme orientate alla riduzione della durata dei giudizi. (Precedenti: S. 228/2023 - mass. 45879; S. 222/2023; S. 230/2022; S. 203/2022 - mass. 45141; S. 177/2022 - mass. 45036; S. 143/2022 - mass. 44998; S. 74/2022 - mass. 44756; S. 13/2022 - mass. 44479; S. 148/2021 - mass. 44028; S. 128/2021 - mass. 43960).
Massima n. 46206
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Verona, prima sez. civile, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 171-bis cod. proc. civ. che, nel disciplinare la nuova fase introduttiva e di trattazione del processo di cognizione di primo grado, come riformato dal d.lgs. n. 149 del 2022, prevede un differente trattamento per le questioni rilevabili d’ufficio che possono esitare in provvedimenti ordinatori del giudice volti alla corretta instaurazione del contraddittorio ovvero alla sanatoria di vizi degli atti introduttivi, emanati con il decreto di fissazione dell’udienza, e tutte le altre questioni, parimenti rilevabili d’ufficio, che sono solo indicate alle parti e non decise nel medesimo decreto. Tale diversa regola processuale è giustificata sia per le differenti conseguenze sui tempi di svolgimento del giudizio, sui quali soltanto i primi sono suscettibili di incidere, comportando, di regola, un differimento dell’udienza di trattazione sia in quanto i provvedimenti emessi a seguito delle verifiche preliminari si correlano a questioni spesso “liquide”, con un basso tasso di controvertibilità, mentre le altre questioni rilevabili d’ufficio non tipizzate evocano profili di maggiore controvertibilità tra le parti.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 171-bis del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Verona, prima sezione civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 171-bis cod. proc. civ., sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., dal Tribunale ordinario di Verona, prima sezione civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 171-bis cod. proc. civ., sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., dal Tribunale ordinario di Verona, prima sezione civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2024.
F.to:
Franco MODUGNO, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 3 giugno 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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