Corte costituzionale
Sentenza n. 39/2024
Corte cost., sent. 11 marzo 2024, n. 39
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 39/2024
- Data di deposito
- 11 marzo 2024
- Data di decisione
- 24 gennaio 2024
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Angelo Buscema
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:39
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge della Regione Molise n. 6 del 29 dicembre 2021
- art. 6, legge della Regione Molise n. 6 del 29 dicembre 2021
- art. 9, legge della Regione Molise n. 6 del 29 dicembre 2021
- art. 12, legge della Regione Molise n. 6 del 29 dicembre 2021
- art. 1, legge della Regione Molise n. 7 del 29 dicembre 2021
- art. 3, legge della Regione Molise n. 7 del 29 dicembre 2021
- art. 4, legge della Regione Molise n. 7 del 29 dicembre 2021
- art. 5, legge della Regione Molise n. 7 del 29 dicembre 2021
- art. 5, comma 2, legge della Regione Molise n. 8 del 24 maggio 2022
- art. 5, comma 3, legge della Regione Molise n. 8 del 24 maggio 2022
Parametri
- art. 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 4, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 81, comma 1, Costituzione
- art. 81, comma 3, Costituzione
- art. 97, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett e), Costituzione
- art. 119, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 46024
Sussiste la legittimazione della Corte dei conti, sezione regionale di controllo, a sollevare questioni di legittimità costituzionale di leggi che la stessa si trovi ad applicare nel corso del giudizio di parificazione del rendiconto delle regioni, per motivi che abbiano una incidenza – diretta o mediata – sugli equilibri di bilancio. (Precedente: S. 89/2023 – mass. 45578).
Massima n. 46025
Nel giudizio avente ad oggetto gli artt. 4, 6, 9 e 12 della legge reg. Molise n. 6 del 2021 e gli artt. 1, 3, 4 e 5 della legge reg. Molise n. 7 del 2021, è inammissibile l’intervento spiegato dal Procuratore generale della Corte dei conti. Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, infatti, sono ammessi a intervenire, ai sensi dell’art. 3 delle Norme integrative, i soli soggetti parti del giudizio a quo, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale; l’intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile, ai sensi del successivo art. 4, soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura. (Precedenti: S. 206/ 2019 – mass. 42745; O. 204/2019 – mass. 42829; S. 173/2019 – mass. 41177).
Massima n. 46026
A seguito dell’introduzione del principio dell’equilibrio di bilancio le sfere di competenza della regione e della Corte dei conti si presentano distinte e non confliggenti, poiché l’una consiste nel controllo politico, da parte dell’assemblea legislativa, delle scelte finanziarie dell’esecutivo illustrate nel rendiconto, e l’altra nel controllo di legittimità/regolarità (la “validazione”) del risultato di amministrazione, alla luce dei principi costituzionali di stabilità finanziaria. (Precedenti: S. 184/2022 – mass. 45030; S. 247/2021; S. 235/2015; S. 72/2012 – mass. 36185).Il controllo di legittimità/regolarità del risultato di amministrazione, riservato al giudice contabile quale organo di garanzia della legalità nell’utilizzo delle risorse pubbliche, non può arrestarsi per il sopravvenire della legge regionale di approvazione del rendiconto generale, proprio in quanto strumentale ad assicurare il rispetto dei precetti costituzionali sull’equilibrio di bilancio. (Precedente: S. 184/2022 – mass. 45030).Se la decisione di parifica non può incidere sulla potestà legislativa che la Costituzione attribuisce alle assemblee regionali, tuttavia l’accertamento della irregolarità/illegittimità dei dati contabili mette a disposizione anche dell’ente controllato dati contabili corretti, che riflettono le condizioni del bilancio a una certa data e incidono sul suo ciclo, in modo tale che lo stesso possa intervenire in sede di assestamento o nei successivi bilanci di previsione e rendicontazioni, in linea con il principio di continuità del bilancio e in considerazione della natura di “bene pubblico” del bilancio stesso. (Precedenti: S. 184/2022; S. 184/2016).
Massima n. 46027
Il principio della previa dimostrazione analitica dei crediti e delle somme da riscuotere, iscrivibili nelle partite dei residui attivi e computabili ai fini dell’avanzo d’amministrazione, è principio risalente, in ragione della sua stretta inerenza ai concetti di certezza e attendibilità che devono caratterizzare le risultanze della gestione economica e finanziaria. (Precedente: S. 138/2013).I documenti allegati al bilancio (ex artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 118 del 2011), concorrendo a illustrare la situazione contabile dell’ente formano, insieme al rendiconto, un complesso inscindibile, i cui contenuti sono strettamente collegati.L’erronea applicazione dei principi contabili e il conseguente pregiudizio arrecato alla correttezza e all’attendibilità dei valori assunti a riferimento per la costruzione del rendiconto, comporta l’illegittimità costituzionale delle norme che ne dispongono l’approvazione, anche alla luce dell’inderogabile principio di continuità tra gli esercizi finanziari che richiede il collegamento genetico tra i bilanci secondo la loro sequenza temporale. (Precedenti: S. 268/2022 - mass. 45259; S. 274/2017 - mass. 41122).(Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 81, primo e terzo comma, 97, primo comma, 117, secondo comma, lett. e, e 119, primo comma, Cost., gli artt. 4, 6, 9 e 12 della legge reg. Molise n. 6 del 2021, di approvazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2020. Le disposizioni, censurate dalla Corte dei conti, sez. regionale di controllo, nel corso del giudizio di parificazione del rendiconto generale per l’esercizio 2021 – che attestano, agli artt. 4 e 6, residui attivi ultradecennali e, all’art. 9, il risultato di amministrazione nonché, all’art. 12, dispongono l’approvazione di una serie di allegati al bilancio – contengono una difformità dei saldi rispetto a quanto accertato dalla Corte dei conti nel precedente giudizio di parifica sull’esercizio 2020. Ciò si riflette in una violazione dei parametri indicati, posti a tutela dell’equilibrio dei bilanci, dell’obbligo di copertura delle leggi di spesa e della sana gestione finanziaria. Più in particolare, gli artt. 4 e 6 conservano residui attivi ultradecennali in assenza di elementi dimostrativi della sussistenza delle ragioni del loro mantenimento, sebbene il giudice contabile avesse evidenziato che gli stessi, in alternativa alla cancellazione, avrebbero dovuto essere conteggiati tra le poste da assoggettare all’accantonamento nel fondo crediti di dubbia esigibilità. Il successivo art. 9 attesta un risultato di amministrazione negativo sottostimandolo rispetto a quanto certificato nella medesima decisione della Corte dei conti, mentre l’intero art. 12 viola i già citati parametri in quanto la caducazione del prospetto dimostrativo – che riporta un saldo di amministrazione non corretto perché sensibilmente inferiore a quello reale – investe tutti gli altri documenti). (Precedente: S. 49/2018 – mass. 39975).
Massima n. 46028
Il principio di continuità dei bilanci, intimamente connesso al ciclo della programmazione, implica che i dati contabili, nel quadro della naturale successione temporale delle singole annualità, devono essere rilevati e rappresentati con correttezza nelle situazioni contabili di chiusura e di riapertura dei conti e in tutti i documenti contabili, rappresentando le risultanze dell’annualità precedente un dato di riferimento del successivo orizzonte temporale, incidendo direttamente sulla programmazione.Il principio di continuità del bilancio rappresenta una specificazione del principio dell’equilibrio tendenziale contenuto nell’art. 81 Cost., in quanto collega gli esercizi sopravvenienti nel tempo in modo ordinato e concatenato, consentendo di inquadrare in modo strutturale e pluriennale la stabilità dei bilanci preventivi e successivi. Lo stesso, inoltre, è teleologicamente collegato a quello dell’equilibrio pluriennale del bilancio di cui all’art. 81 Cost., ai sensi del quale ogni rendiconto è geneticamente collegato alle risultanze dell’esercizio precedente, dalle quali prende le mosse per la determinazione delle proprie. (Precedenti: S. 49/2018 – mass. 39974 S. 181/2015).Copertura economica delle spese ed equilibrio del bilancio sono due facce della stessa medaglia, dal momento che l’equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse; il rispetto dei suddetti principi è funzionale a preservare l’equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e anche a garantire l’unità economica della Repubblica, come richiesto dai principi costituzionali e dai vincoli derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. (Precedenti: S. 44/2021 – mass. 43707; S. 274/2017 – mass. 41125; S. 62/2017; S. 82/2015).(Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. artt. 81, primo e terzo comma, 97, primo comma, 117, secondo comma, lett. e, e 119, primo comma, Cost., gli artt. 1, 3, 4 e 5 della legge reg. Molise n. 7 del 2021, l’ultimo come modificato dall’art. 5, commi 2 e 3, della legge reg. Molise n. 8 del 2022. I vizi di legittimità costituzionale della legge reg. Molise n. 6 del 2021, di approvazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2020, si riverberano sulla legge regionale di programmazione di bilancio dell’esercizio successivo e sulla legge di assestamento dell’esercizio 2021, in quanto la gestione finanziaria per l’esercizio 2021 è stata condizionata dalla sottostima del risultato di amministrazione dell’esercizio precedente. In particolare, l’art. 1 aggiorna il valore dei residui attivi e passivi in base ai dati la cui sussistenza è stata smentita dalla decisione di parifica della Corte dei conti; l’art. 3 replica il valore dei dati contabili non correttamente quantificati nella legge di approvazione del rendiconto 2020, con particolare riferimento ai contenuti del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, cosicché gli stanziamenti autorizzati nei successivi esercizi, a partire dal 2021, si sono attestati al di sopra dei limiti consentiti dalle entrate disponibili. L’art. 4 prevede, poi, una serie di variazioni degli stanziamenti, sia di competenza che di cassa, per il triennio 2021-2023, al fine di assicurare il pareggio meramente formale/numerico tra le variazioni di entrata e di uscita di ciascun esercizio, senza tener conto della necessità di ripianare maggiori quote del disavanzo emerso al 31 dicembre 2020 e producendo, in tal modo, un surrettizio ampliamento della capacità di spesa. Infine, anche l’art. 5 ha assunto a riferimento risultanze giuridico-contabili difformi da quanto certificato dalla Corte dei conti).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 4, 6, 9 e 12 della legge della Regione Molise 29 dicembre 2021, n. 6 (Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2020);
2) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 4 e 5 (quest'ultimo modificato dall'art. 5, commi 2 e 3, della legge della Regione Molise 24 maggio 2022, n. 8, recante «Legge di stabilità regionale anno 2022») della legge della Regione Molise 29 dicembre 2021, n. 7 (Assestamento del bilancio di previsione 2021 - 2023 e modifiche di leggi regionali).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Angelo BUSCEMA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria l'11 marzo 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Allegato:
ordinanza letta all'udienza del 24 gennaio 2024
ORDINANZA
Rilevato che nel giudizio promosso dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Molise, iscritto al n. 52 del registro ordinanze 2023, il Procuratore generale della Corte dei conti, nella asserita qualità di titolare di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio ha chiesto di intervenire con atto depositato il 19 maggio 2023.
Considerato che, per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale) i soli soggetti parti del giudizio a quo, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (ex plurimis, sentenze n. 206 del 2019, con allegata ordinanza letta all'udienza del 4 giugno 2019 e n. 173 del 2019, con allegata ordinanza letta all'udienza del 18 giugno 2019; ordinanza n. 204 del 2019);
che nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale (art. 4 delle Norme integrative) è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, le citate sentenze n. 206 del 2019, con allegata ordinanza letta all'udienza del 4 giugno 2019 e n. 173 del 2019, con allegata ordinanza letta all'udienza del 18 giugno 2019; ordinanza n. 204 del 2019).
Ritenuto che i principi evocati a sostegno dell'ammissibilità dell'intervento del Procuratore generale della Corte dei conti affermati nella giurisprudenza di questa Corte nei giudizi per conflitto di attribuzione tra enti rivelano la loro estraneità e la conseguente irrilevanza nell'ipotesi in esame;
che il Procuratore generale della Corte dei conti nel caso specifico non può ritenersi titolare di un interesse qualificato, idoneo a legittimarne l'intervento nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non ammissibile l'intervento del Procuratore generale presso la Corte dei conti, spiegato nel presente giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Corte dei conti, sezione regione di controllo per il Molise.
F.to: Augusto Antonio Barbera, Presidente
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze