Corte costituzionale
Sentenza n. 160/2024
Corte cost., sent. 3 ottobre 2024, n. 160
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 160/2024
- Data di deposito
- 3 ottobre 2024
- Data di decisione
- 6 giugno 2024
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Emanuela Navarretta
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:160
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 3, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
- art. 31, comma 3, primo e secondo periodo, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
- art. 31, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 42, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 1
Massime
Massima n. 46387
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 24 e 42 Cost., l’art. 7, terzo comma, della legge n. 47 del 1985, nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire. La norma censurata dalle sez. unite civili della Cassazione in materia di c.d. confisca edilizia – che integra una sanzione in senso stretto, distinta dalla demolizione – e considerata dal diritto vivente uno degli acquisti a titolo originario della proprietà, senza che rilevi l’eventuale anteriorità della relativa trascrizione o iscrizione, determina un palese irragionevole sacrificio al creditore ipotecario non responsabile dell’abuso edilizio; essa infatti lede, di questi, lo ius sequelae (artt. 2858 e seguenti cod. civ.), lo ius distrahendi e lo ius praelationis (artt. 2741, primo comma, e 2808 cod. civ., nonché art. 510, secondo comma, cod. proc. civ.). L’ipoteca compone il patrimonio del creditore e comporta, in caso di espropriazione per pubblica utilità, un obbligo indennitario al pari degli altri diritti reali, godendo di una tutela riconducibile all’art. 42 Cost. Inoltre, essendo una garanzia accessoria al credito, essa è attratta nell’alveo protettivo dell’art. 24 Cost., quale strumento vòlto ad assicurare una tutela preferenziale del credito in sede esecutiva. Né sussistono ragioni – alla luce della disciplina vigente – per circoscrivere la tutela del creditore ipotecario al solo caso in cui abbia iscritto ipoteca sul terreno o sia divenuto cessionario del diritto prima della realizzazione dell’immobile abusivo, poiché la natura abusiva di un immobile non incide sulle vicende relative al diritto di ipoteca e non incide sulla circolazione e sulla tutela del credito ipotecario. I parametri indicati sono lesi anche sotto il profilo della sproporzione, in quanto il titolare del diritto di ipoteca si vedrebbe costretto a una continua vigilanza sull’immobile, condotta in realtà inesigibile, perché il dovere del creditore di tenere una condotta attiva, atta a mitigare il danno, non comprende l’esercizio di attività gravose o l’assunzione di iniziative dispendiose e implicanti rischi, quale sarebbe l’avvio di un’azione giudiziale. Né smentisce la sproporzione del sacrificio l’esistenza di rimedi successivi al perimento giuridico del bene, perché trattasi di forme alternative di tutela ipotetiche e aleatorie. Infine, occorre sottolineare che la confisca edilizia non frappone ostacoli alla esperibilità della vendita forzata nei confronti del comune che abbia acquisito l’immobile, l’area di sedime e quella circostante, in quanto tale ente va considerato a tutti gli effetti quale terzo acquirente del bene ipotecato (artt. 2858 e seguenti cod. civ.), e i beni confiscati devono ritenersi acquisiti al suo patrimonio disponibile. (Precedenti: S. 159/2023 - mass. 45663; S. 228/2022 - mass. 45143; S. 140/2022 - mass. 44836; S. 128/2021 - mass. 43960; S. 140/2018 - mass. 41395; S. 345/1991 - mass. 17475).
Massima n. 46388
È dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, costituzionalmente illegittimo l’art. 31, comma 3, primo e secondo periodo, del d.P.R. n. 380 del 2001, nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione. La disposizione indicata ha un tenore letterale identico a quello dell’art. 7, terzo comma, della legge n. 47 del 1985, dichiarato costituzionalmente illegittimo per l’irragionevolezza e la sproporzione della lesione del diritto di proprietà e di difesa del creditore ipotecario.
Massima n. 46389
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Cassazione, sez. unite civili, in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. add. CEDU, dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione. Le questioni sollevate rispetto alla disposizione censurata sono irrilevanti.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell'abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 3, primo e secondo periodo, del d.P.R. n. 380 del 2001, nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell'abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Emanuela NAVARRETTA, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 3 ottobre 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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