Corte costituzionale
Sentenza n. 141/2024
Corte cost., sent. 22 luglio 2024, n. 141
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 141/2024
- Data di deposito
- 22 luglio 2024
- Data di decisione
- 2 luglio 2024
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Angelo Buscema
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:141
Norme oggetto del giudizio
- art. 35, comma 2, legge della Regione autonoma Sardegna n. 9 del 23 ottobre 2023
- art. 56, legge della Regione autonoma Sardegna n. 9 del 23 ottobre 2023
- art. 5, comma 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 21 del 29 dicembre 2023
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 97, comma 1, Costituzione
- art. 81, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 3, statuto regione Sardegna
- art. 4, statuto regione Sardegna
- art. 15, comma 14, decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012
- legge n. 135 del 7 agosto 2012
Massime
Massima n. 46226
È dichiarato estinto il processo relativamente alla questione di legittimità costituzionale – promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost. anche con riguardo ai principi di equilibrio del bilancio e di sostenibilità del debito pubblico, di cui agli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. – dell’art. 35, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023. L’art. 5, comma 32, lett. b), n. 2), della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023, ne ha disposto l’abrogazione a decorrere dal 20 dicembre 2023, cosicché il Consiglio dei ministri, nella riunione del 21 febbraio del 2024, ha deliberato la rinuncia all’impugnativa limitatamente alla disposizione in esame, mentre in udienza pubblica la difesa della Regione ha dichiarato di accettare la rinuncia. (Precedenti: S. 119/2024 – mass. 46290; S. 190/2022 - mass. 45060; S. 11/2021 - mass. 43453).
Massima n. 46227
Il ricorrente ha l’onere non soltanto di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali di cui denuncia la violazione, ma anche di suffragare le ragioni del dedotto contrasto sviluppando un’argomentazione non meramente assertiva, sufficientemente chiara e completa. (Precedenti: S. 89/2024 - mass. 46185; S. 112/2023 - mass. 45610).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. dell’art. 56 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023. Il ricorrente si limita a evocare i predetti parametri costituzionali senza produrre alcuna argomentazione a sostegno dell’asserita lesione).
Massima n. 46228
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 81, 97, primo comma, e 117, terzo comma, Cost., e agli artt. 3 e 4 statuto speciale, dell’art. 5, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 21 del 2023, che modifica l’art. 56 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, prevedendo che le risorse non utilizzate di cui al tetto di spesa assegnato per il 2020 per l’assistenza ospedaliera possano essere redistribuite tra gli erogatori privati accreditati e incrementa il tetto di spesa dell’assistenza ospedaliera nell’anno 2023 anche oltre i limiti imposti dalle disposizioni di legge nazionali. I parametri evocati dalla Regione autonoma Sardegna sono privi di una benché minima argomentazione.
Massima n. 46229
I vincoli di finanza pubblica recati dalla legislazione statale si applicano, di regola, anche ai soggetti ad autonomia speciale, poiché funzionali a prevenire disavanzi di bilancio, a preservare l’equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e a garantire l’unità economica della Repubblica, dato che la finanza delle Regioni a Statuto speciale è parte della finanza pubblica allargata. (Precedenti: S. 231/2017 - mass. 41851; S. 54/2014 - mass. 37786; S. 229/2011 - mass. 35775; S. 169/2007 - mass. 31307; S. 82/2007 - mass. 31102; S. 417/2005 - mass. 29946; S. 353/2004 - mass. 28862; S. 36/2004 - mass. 28277).I tetti di spesa costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.
Massima n. 46230
La Regione autonoma Sardegna rientra nel novero degli enti ad autonomia speciale che provvedono integralmente al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale; ciò comporta che lo Stato non possa intervenire con norme che definiscano le modalità di contenimento di una spesa sanitaria che è interamente sostenuta dalla Regione autonoma, perché in siffatta ipotesi neppure ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario.(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. nella materia «coordinamento della finanza pubblica», in relazione all’art. 15, comma 14, del d.l. n. 95 del 2012, come conv., dell’art. 56 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, per cui le risorse non utilizzate di cui al tetto di spesa assegnato per il 2020 per l’assistenza ospedaliera possono essere redistribuite tra gli erogatori privati accreditati che abbiano prodotto un’attività ospedaliera eccedente il budget assegnato nell’anno 2021 e per incrementare il tetto di spesa dell’assistenza ospedaliera nell’anno 2023 anche oltre i limiti imposti dalle disposizioni di legge nazionali; e dell’art. 5, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 21 del 2023, che modifica il suddetto art. 56, per cui la Giunta regionale è autorizzata a incrementare la spesa per l’acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera e ambulatoriale da soggetti privati accreditati non oltre il 40% rispetto alla spesa consuntivata nel 2011. La Regione autonoma Sardegna non è sottoposta a un piano di rientro dal disavanzo finanziario in materia sanitaria e l’intervento oggetto di impugnazione è finalizzato a garantire i livelli essenziali di assistenza e a ridurre i tempi di attesa. Entro il predetto limite, pertanto, l’entità delle risorse occorrenti agli indicati fini viene stabilita dalla Regione autonoma in relazione alla consistenza del proprio bilancio sul quale grava la spesa sanitaria regionale fermo restando l’equilibrio economico finanziario generale del Servizio sanitario regionale).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso n. 35 del registro ricorsi 2023;
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 56 della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie), promosse, in riferimento agli artt. 81 e 97, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge della Regione Sardegna 29 dicembre 2023, n. 21, (Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2023, alla legge regionale n. 9 del 2023 e alla legge regionale n. 1 del 2023), promosse, in riferimento agli artt. 3, 81 e 97, primo comma, Cost., e agli artt. 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 56 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023 promosse, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. nella materia «coordinamento della finanza pubblica», in relazione all'art. 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 21 del 2023 promosse, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. nella materia «coordinamento della finanza pubblica», in relazione all'art. 15, comma 14, del d.l. n. 95 del 2012, come convertito, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
5) dichiara estinto il processo relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Angelo BUSCEMA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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