Corte costituzionale
Sentenza n. 128/2024
Corte cost., sent. 16 luglio 2024, n. 128
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 128/2024
- Data di deposito
- 16 luglio 2024
- Data di decisione
- 4 giugno 2024
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Amoroso
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:128
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 2, decreto legislativo n. 23 del 4 marzo 2015
- art. 3, comma 1, decreto legislativo n. 23 del 4 marzo 2015
Parametri
Massime
Massima n. 46326
Il principio costituzionale della necessaria giustificazione del licenziamento rinviene la sua legittimazione nel «diritto al lavoro» di cui all’art. 4, primo comma, Cost. ed è rafforzato dalla «tutela» del lavoro riconosciuta art. 35, primo comma, Cost.L’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro, in cui si esprime il vincolo di subordinazione e che connota il rapporto come subordinato, si accompagna alla specialità della disciplina del recesso datoriale, il quale, a differenza del recesso nel rapporto di lavoro autonomo e più in generale nei rapporti di durata, ingloba la ragione su cui si fonda, elevandola e conformandola come causa tipica dell’atto. Il licenziamento, salvo particolari e nominate ipotesi, non può essere acausale (ad nutum): per speciale prescrizione imperativa, esso deve fondarsi su una causa declinata come «giusta causa» (ex art. 2119 cod. civ.) oppure come «giustificato motivo» (ex art. 3 della legge n. 604 del 1966). Se mancano una giusta causa o un giustificato motivo, il licenziamento viola la regola legale della necessaria causalità del recesso, prima ancora che quella della sua necessaria giustificatezza. La disciplina delle conseguenze di tale radicale illegittimità rimane, comunque, nella discrezionalità del legislatore, sempre che essa appronti una tutela adeguata e sufficientemente dissuasiva del recesso acausale e, più in generale, del licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo. (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 4 e 35 Cost., l’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, nella parte in cui non prevede che la disciplina del licenziamento per giustificato motivo oggettivo si applichi anche nelle ipotesi ove sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore. La disposizione censurata dal Tribunale di Ravenna, nello stabilire la radicale irrilevanza dell’insussistenza del “fatto materiale” in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo – quale che sia la qualificazione che il datore di lavoro dia al “fatto insussistente”, vuoi contestandolo al lavoratore come condotta inadempiente che in realtà non c’è stata, vuoi indicandolo come ragione di impresa che in realtà non sussiste – viola il principio della necessaria causalità del recesso datoriale e apre una falla nella disciplina complessiva di contrasto ai licenziamenti illegittimi. La tutela reintegratoria, prevista nei casi più gravi, risulta così fortemente indebolita, in quanto aggirabile ad libitum dal datore di lavoro, seppur a fronte del “costo” della compensazione indennitaria. Un simile recesso offende la dignità del lavoratore per la perdita del posto di lavoro, in quanto, nella sostanza, è un licenziamento pretestuoso – senza causa –, che si colloca a confine con un licenziamento discriminatorio. Tutto ciò determina un difetto di sistematicità, che ridonda in una irragionevolezza della differenziazione rispetto alla parallela ipotesi del licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo soggettivo). (Precedenti: S. 125/2022 - mass. 44898-44899; S. 59/2021 - mass. 43754).
Massima n. 46327
È dichiarata inammissibile, per carenza di una specifica e adeguata illustrazione dei motivi di censura in punto di non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Ravenna in riferimento all’art. 76 Cost., dell’art. 3, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, che limita al risarcimento per equivalente il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo. Il rimettente si è limitato a denunciare l’eccesso di delega senza fornire elementi che consentano di identificare, nella disposizione censurata – introdotta in attuazione della legge di delega n. 183 del 2014, c.d. Jobs Act, che, all’art. 1, comma 7, lett. c), non prevedeva, come criterio direttivo, il diritto alla reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo – alcun contenuto eccedente rispetto a quello delineato dal legislatore delegante. Rimane, invece, su un piano diverso la violazione, o meno, degli ulteriori parametri indicati dal giudice a quo con riferimento alle altre censure svolte nell’ordinanza di rimessione, senza che ciò sia precluso dalla conformità della disposizione censurata al criterio di delega. (Precedente: S. 194/2018 - mass. 40524).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nella parte in cui non prevede che si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Ravenna, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2024
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Testo integrale
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