Corte costituzionale
Ordinanza n. 24/2024
Corte cost., ord. 23 febbraio 2024, n. 24
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 24/2024
- Data di deposito
- 23 febbraio 2024
- Data di decisione
- 6 febbraio 2024
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:24
Norme oggetto del giudizio
- art. 18-bis, comma 2, legge n. 69 del 22 aprile 2005
- art. 15, comma 1, decreto legislativo n. 10 del 2 febbraio 2021
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 11, Costituzione
- art. 27, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 6, trattato unione europea
- art. 8, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 17, par. 1, patto internazionale dei diritti civili e politici
- art. 7, Carta dei diritti fondamentali U.E.
- art. 20, Carta dei diritti fondamentali U.E.
- art. 1, par. 3, Decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea n. 584 del 13 giugno 2002
- art. 4, par. 6, Decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea n. 584 del 13 giugno 2002
- art. 2, trattato unione europea
Massime
Massima n. 45976
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Corte d’appello di Napoli, sez. quarta pen., in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 117, primo comma (in relazione agli artt. 8 CEDU e 17, par. 1, PIDCP), 11 e 117, primo comma, Cost. (in relazione agli artt. 4, punto 6, e 1, par. 3, della decisione quadro 2002/584/GAI, 2 e 6 TUE, e 7 e 20 CDFUE) – dell’art. 18- bis della legge n. 69 del 2005, come sostituito dal d.lgs. n. 10 del 2021, nella parte in cui non prevede il rifiuto facoltativo della consegna del cittadino di uno Stato non membro dell’Unione europea che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano da almeno cinque anni, sempre che la corte di appello disponga che la pena o la misura di sicurezza sia eseguita in Italia. La sentenza n. 178 del 2023, successiva all’ordinanza di rimessione, ha dichiarato, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale in parte qua del censurato art. 18- bis , comma 2, in senso conforme al petitum del rimettente; tale disposizione è stata poi modificata dalla legge n. 103 del 2023, che, prevedendo la possibilità di rifiutare «la consegna del cittadino italiano o di persona che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano», ha incluso nel suo ambito applicativo i cittadini di Paesi terzi. ( Precedenti: S. 178/2023 - mass. 45726, 45727; O. 87/2023 - mass. 45497; O. 78/2023 - mass. 45446; O. 226/2022 - mass. 45148; O. 206/2022 - mass. 45101; O. 204/2022 - mass. 45076; O. 172/2022 - mass. 45006; O. 102/2022 - mass. 44906 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), come sostituito dall'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10 (Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione delle delega di cui all'articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117), sollevate - in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 117, primo comma (quest'ultimo in relazione agli artt. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e 17, paragrafo 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici), nonché 11 e 117, primo comma, della Costituzione (in relazione agli artt. 4, punto 6, e 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli stati membri, agli artt. 2 e 6 del Trattato sull'Unione europea, e agli artt. 7 e 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) - dalla Corte d'appello di Napoli, sezione quarta penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 febbraio 2024
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Testo integrale
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