Corte costituzionale

Ordinanza n. 157/2024

Corte cost., ord. 2 agosto 2024, n. 157

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
157/2024
Data di deposito
2 agosto 2024
Data di decisione
18 giugno 2024
Esito
Estinzione del processo
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Maria Rosaria San Giorgio
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:157

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 2, lett. a), legge della Regione Puglia n. 20 del 12 agosto 2022
  • art. 4, comma 5, legge della Regione Puglia n. 20 del 12 agosto 2022
  • art. 4, comma 7, legge della Regione Puglia n. 20 del 12 agosto 2022
  • art. 5, legge della Regione Puglia n. 20 del 12 agosto 2022

Parametri

Massime

Massima n. 46382

La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell’art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.(Nel caso di specie, è dichiarato estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale – promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione al d.m. n. 1444 del 1968, agli artt. 2-bis, comma 1-ter, e 3 t.u. edilizia e all’art. 41-quinques, commi ottavo e nono, della legge n. 1150 del 1942, e all’art. 117, secondo comma, lett. s, Cost., in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali – degli artt. 3, comma 2, lett. a, 4, commi 5 e 7, e 5 della legge reg. Puglia n. 20 del 2022, che prevedono che l’ampliamento finalizzato ad ottenere negli edifici a destinazione residenziale e mista migliori condizioni di comfort abitativo degli alloggi, sia condizionato dalla sussistenza di alcuni requisiti tra cui quello della «contiguità fisica» all’edificio; che dispongono che la ricostruzione degli edifici con aumento sino al 35% della volumetria debba rispettare le altezze massime previste dagli strumenti urbanistici e le altre condizioni dettate dal t.u. edilizia; che per gli interventi di ricostruzione è consentito utilizzare il maggiore valore delle altezze massime tra quelle previste per le aree contermini a quella di pertinenza dell’edificio da demolire; che prevedono che, nell’ambito degli interventi di demolizione e di ricostruzione, l’incremento dell’indice di edificabilità di zona non costituisce variante alle previsioni del piano urbanistico comunale. La rinuncia al ricorso è motivata dal venir meno dell’interesse a coltivarlo, in ragione della abrogazione di tutte le disposizioni impugnate senza che medio tempore queste abbiano trovato applicazione).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 2 agosto 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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