Corte costituzionale
Ordinanza n. 157/2024
Corte cost., ord. 2 agosto 2024, n. 157
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 157/2024
- Data di deposito
- 2 agosto 2024
- Data di decisione
- 18 giugno 2024
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Maria Rosaria San Giorgio
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:157
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 2, lett. a), legge della Regione Puglia n. 20 del 12 agosto 2022
- art. 4, comma 5, legge della Regione Puglia n. 20 del 12 agosto 2022
- art. 4, comma 7, legge della Regione Puglia n. 20 del 12 agosto 2022
- art. 5, legge della Regione Puglia n. 20 del 12 agosto 2022
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 2-bis, comma 1, ter, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
- art. 41-quinquies, comma 8, legge n. 1150 del 17 agosto 1942
- art. 41-quinquies, comma 9, legge n. 1150 del 17 agosto 1942
- art. 17, legge n. 765 del 6 agosto 1967
- art. 25, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 135, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- art. 143, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- art. 145, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
Massime
Massima n. 46382
La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell’art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.(Nel caso di specie, è dichiarato estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale – promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione al d.m. n. 1444 del 1968, agli artt. 2-bis, comma 1-ter, e 3 t.u. edilizia e all’art. 41-quinques, commi ottavo e nono, della legge n. 1150 del 1942, e all’art. 117, secondo comma, lett. s, Cost., in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali – degli artt. 3, comma 2, lett. a, 4, commi 5 e 7, e 5 della legge reg. Puglia n. 20 del 2022, che prevedono che l’ampliamento finalizzato ad ottenere negli edifici a destinazione residenziale e mista migliori condizioni di comfort abitativo degli alloggi, sia condizionato dalla sussistenza di alcuni requisiti tra cui quello della «contiguità fisica» all’edificio; che dispongono che la ricostruzione degli edifici con aumento sino al 35% della volumetria debba rispettare le altezze massime previste dagli strumenti urbanistici e le altre condizioni dettate dal t.u. edilizia; che per gli interventi di ricostruzione è consentito utilizzare il maggiore valore delle altezze massime tra quelle previste per le aree contermini a quella di pertinenza dell’edificio da demolire; che prevedono che, nell’ambito degli interventi di demolizione e di ricostruzione, l’incremento dell’indice di edificabilità di zona non costituisce variante alle previsioni del piano urbanistico comunale. La rinuncia al ricorso è motivata dal venir meno dell’interesse a coltivarlo, in ragione della abrogazione di tutte le disposizioni impugnate senza che medio tempore queste abbiano trovato applicazione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 2 agosto 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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