Corte costituzionale
Ordinanza n. 11/2024
Corte cost., ord. 6 febbraio 2024, n. 11
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 11/2024
- Data di deposito
- 6 febbraio 2024
- Data di decisione
- 11 gennaio 2024
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Stefano Petitti
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:11
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 21, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 15, Costituzione
- art. 25, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 8, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 10, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
Massime
Massima n. 45975
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4, e 76, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 15, 21, 25 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 10 CEDU, dal GIP presso il Tribunale di Siracusa, nella parte in cui consentono, in base all’interpretazione resa dal diritto vivente, che l’avviso orale rafforzato del questore, allorché vieti il possesso e l’utilizzo di qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, includa anche il telefono cellulare. La sentenza n. 2 del 2023, pubblicata successivamente all’ordinanza di rimessione, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata, in senso conforme al petitum del rimettente. ( Precedenti: S. 2/2023 - mass. 45265; O. 213/2023 - mass. 45874; O. 86/2023 - mass. 45496; O. 204/2022 - mass. 45076; 102/2022 - mass. 44906; O. 206/2021 - mass. 44207; O. 125/2020 - mass. 42579 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4, e 76, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 15, 21, 25 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Siracusa, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2024
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Testo integrale
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