Corte costituzionale
Sentenza n. 89/2023
Corte cost., sent. 8 maggio 2023, n. 89
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 89/2023
- Data di deposito
- 8 maggio 2023
- Data di decisione
- 22 marzo 2023
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luca Antonini
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:89
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 2, secondo periodo, legge della Regione siciliana n. 24 del 24 settembre 2021
Parametri
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 81, Costituzione
- art. 97, comma 1, Costituzione
- art. 119, comma 1, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 81, comma 3, Costituzione
Massime
Massima n. 45577
L'esame dell'eccezione di inammissibilità delle questioni sollevate per difetto di legittimazione del rimettente è logicamente preliminare rispetto alle valutazioni in ordine all'incidenza dello ius superveniens . ( Precedenti: S. 53/2022 - mass. 44692; O. 64/2017 - mass. 39581 ).
Massima n. 45578
Anche se il procedimento davanti alla sezione di controllo dalla Corte dei conti, nel caso relativo alla registrazione degli atti governativi, non è un giudizio in senso tecnico-processuale, tuttavia, ai limitati fini dell'art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 e dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, la funzione svolta dalla Corte dei conti in quella sede è, sotto molteplici aspetti, analoga alla funzione giurisdizionale, piuttosto che assimilabile a quella amministrativa, procedendo la stessa a raffrontare i fatti e gli atti dei quali deve giudicare alle leggi che li concernono. ( Precedente: S. 226/1976 - mass. 8571 e 8573 ). A fondamento del processo di estensione della legittimazione della Corte dei conti come giudice a quo - avvenuto con riguardo al giudizio di parificazione, al controllo sull'attuazione e il rispetto del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e al sindacato sui bilanci degli enti territoriali e degli enti del Servizio sanitario nazionale - milita anche la specificità dei suoi compiti nel quadro della finanza pubblica e, quindi, sul piano sostanziale, l'esigenza di ammettere al sindacato della Corte costituzionale leggi che più difficilmente verrebbero, per altra via, ad essa sottoposte. ( Precedenti: S. 80/2021 - mass. 43776; S. 157/2020 - mass. 43449; S. 18/2019 - mass. 42074; S. 196/2018 - mass. 40372; S. 181/2015; S. 40/2014; S. 39/2014; S. 60/2013; S. 226/1976 - mass. 8575 ). Quando l'accesso al sindacato della Corte costituzionale sia reso poco agevole, anche per la complessità delle questioni, come accade in relazione ai profili attinenti all'osservanza di norme poste a tutela della sana gestione finanziaria e degli equilibri di bilancio, i meccanismi di accesso del giudice contabile debbano essere arricchiti; l'esigenza di fugare zone d'ombra nel controllo di legittimità costituzionale, tratto costitutivo del sistema di giustizia costituzionale, è tale, infatti, da riflettersi sui criteri di valutazione dei requisiti di ammissibilità delle questioni. (Precedenti: S. 18/2019 - mass.42074; S. 196/2018 - mass. 40372 ). La funzione svolta dalla Corte dei conti nell'ambito del procedimento attinente alla certificazione di compatibilità dei costi dei contratti collettivi va ricondotta, ai limitati fini dell'art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 e dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, a quella giurisdizionale; al giudice contabile va riconosciuta, pertanto, la legittimazione a sollevare questioni incidentali di legittimità costituzionale in riferimento ai parametri finanziari posti a tutela degli equilibri economico-finanziari, di cui agli artt. 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost. [Affinché una questione incidentale di costituzionalità possa ritenersi sollevata nel corso di un "giudizio", come richiesto degli artt. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 e 23 della legge n. 87 del 1953], l'applicazione della legge da parte del giudice deve essere caratterizzata da entrambi i requisiti dell'obiettività e della definitività, nel senso dell'idoneità del provvedimento reso a divenire irrimediabile attraverso l'assunzione di un'efficacia analoga a quella del giudicato. Ciò avviene nel procedimento di certificazione della compatibilità dei costi derivanti dall'ipotesi di contratto collettivo con gli strumenti di programmazione e di bilancio, essendo l'esito di tale giudizio suscettibile di incidere, in via definitiva, sulle situazioni soggettive dei soggetti sottoposti al controllo, anche in coerenza con la ricorribilità davanti alle sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti. ( Precedenti: S. 47/2011 - mass. 35358; S. 164/2008 - mass. 32464; O. 6/2008; S. 387/1996 ). Il procedimento di certificazione della compatibilità dei costi derivanti dall'ipotesi di contratto collettivo con gli strumenti di programmazione e di bilancio assume una funzione di garanzia dell'ordinamento, in quanto riconducibile a un controllo esterno, rigorosamente neutrale e disinteressato preordinato a tutela del diritto oggettivo, che investe la legalità finanziaria della spesa per i rinnovi contrattuali del personale pubblico; lo stesso risulta, inoltre, particolarmente funzionale a prevenire pratiche contrarie ai principi della previa copertura e dell'equilibrio di bilancio. ( Precedenti: S. 18/2019 - mass. 42074; S. 39/2014 - mass. 37680; S. 266/2013; S. 60/2013; S. 384/1991 ).
Massima n. 45579
La tutela assicurata dal principio fondamentale dell'art. 24 Cost. va garantita (anche) con riguardo a pronunce di accertamento delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti aventi effetti non collaborativi ma imperativi e suscettibili di ledere situazioni giuridiche soggettive dei soggetti controllati. ( Precedenti: S. 184/2022 - mass. 45028; S. 39/2014).
Massima n. 45580
Il mutato quadro normativo determina la restituzione degli atti al rimettente per un nuovo esame dei presupposti e dei termini delle questioni sollevate. (Nel caso di specie, è ordinata la restituzione degli atti alla Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Siciliana, per un nuovo esame dei presupposti e dei termini delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 97, primo comma, Cost. - dell'art. 4, comma 2, secondo periodo, della legge reg. Siciliana n. 24 del 2021. La disposizione censurata - che disponeva, per gli esercizi successivi al triennio 2021-2023, che l'entità dello stanziamento per l'adeguamento del fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale, fosse determinata annualmente con legge di bilancio - è stata abrogata, successivamente al deposito dell'ordinanza di rimessione, dall'art. 15, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, la quale si applica, peraltro, ove non diversamente disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2022).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Siciliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria l'8 maggio 2023.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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