Corte costituzionale
Sentenza n. 80/2023
Corte cost., sent. 2 maggio 2023, n. 80
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 80/2023
- Data di deposito
- 2 maggio 2023
- Data di decisione
- 8 marzo 2023
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luca Antonini
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:80
Norme oggetto del giudizio
- intero testo, legge della Regione siciliana n. 13 del 25 maggio 2022
- art. 18, comma 5, legge della Regione siciliana n. 13 del 25 maggio 2022
- art. 3, comma 1, legge della Regione siciliana n. 13 del 25 maggio 2022
- art. 3, comma 2, legge della Regione siciliana n. 13 del 25 maggio 2022
- art. 13, comma 14, legge della Regione siciliana n. 13 del 25 maggio 2022
- art. 13, comma 50, legge della Regione siciliana n. 13 del 25 maggio 2022
- art. 12, comma 1, lett. a), legge della Regione siciliana n. 16 del 10 agosto 2022
- art. 3, comma 1, secondo periodo, legge della Regione siciliana n. 13 del 25 maggio 2022
- art. 12, comma 1, lett. b), legge della Regione siciliana n. 16 del 10 agosto 2022
- art. 3, comma 1, primo periodo, legge della Regione siciliana n. 13 del 25 maggio 2022
- art. 12, comma 1, lett. c), legge della Regione siciliana n. 16 del 10 agosto 2022
Parametri
Massime
Massima n. 45481
È dichiarato estinto il processo, relativamente alla questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., dell'art. 18, comma 5, e dell'intero testo della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022. Con atto depositato il 26 novembre 2022, lo Stato ha rinunciato al ricorso limitatamente, tra le altre, alla impugnazione della suddetta disposizione, giusta deliberazione del Consiglio dei ministri in data 21 novembre 2022. Il Presidente della Regione Siciliana pro tempore , con atto depositato il 7 dicembre 2022, ha accettato la rinuncia.
Massima n. 45482
L'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria d'illegittimità costituzionale si pone in termini più pregnanti nei giudizi proposti in via principale, rispetto a quelli instaurati in via incidentale. Il ricorrente, pertanto, ha non solo l'onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali lamenta la violazione, ma anche quello di allegare, a sostegno delle questioni proposte, una motivazione non meramente assertiva. Il ricorso deve cioè contenere l'indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati e una, sia pur sintetica, argomentazione a supporto delle censure. ( Precedenti: S. 44/2023 - mass. 45359; S. 119/2022 - mass. 44774; S. 219/2021; S. 171/2021 - mass. 44135 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 81, 97, 117, terzo comma, e 119 Cost., dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, nella formulazione originaria, che prevedono, al fine di recepire specifiche disposizioni statali in materia di trattamento economico del personale delle pubbliche amministrazioni, l'incremento delle spese relative alle risorse destinate, rispettivamente, ai fondi per i trattamenti accessori e ai rinnovi dei contratti collettivi di lavoro per il triennio 2019-2021 in connessione con la revisione del sistema di classificazione del personale. Le questioni sono del tutto generiche e viziate da un'incompleta ricostruzione del quadro normativo).
Massima n. 45483
È dichiarata cessata la materia del contendere delle questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 97 e 117 Cost., dell'art. 13, comma 14, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, che per l'esercizio finanziario 2022 autorizza la spesa di 160.000 euro in favore del Comune di Sciacca, destinata al pagamento delle imposte comunali ICI/IMU relative al procedimento di liquidazione della fondazione "Pardo" al fine di permettere l'immediato utilizzo delle risorse, già stanziate, destinate alla realizzazione del museo interdisciplinare nel complesso monumentale di Santa Margherita a Sciacca. La disposizione impugnata è stata successivamente abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2023, con conseguente carattere satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso, mentre va escluso che, prima di essere abrogata, la previsione abbia ricevuto applicazione. ( Precedenti: S. 242/2022 - mass. 45163; S. 222/2022 - mass. 45096; S. 92/2022 - mass. 44876 ).
Massima n. 45484
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., dell'art. 13, comma 50, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, che estende ai soci delle cooperative agricole che hanno favorevolmente ottenuto la riabilitazione, i benefici riguardanti l'assunzione delle garanzie da essi prestate in favore delle cooperative a carico della Regione. Il ricorrente non ha adeguatamente motivato le ragioni del contrasto della norma impugnata - che modifica altra disposizione di interpretazione autentica - con l'evocato parametro costituzionale, perché ascrive all'intervento impugnato la produzione di nuovi oneri finanziari senza tuttavia contestarne il dichiarato carattere interpretativo; ciò che potrebbe escluderne l'effetto innovativo anche sul piano finanziario. ( Precedenti: S. 44/2023 - mass. 45359; S. 25/2021 - mass. 43610; S. 131/2016 - mass. 38897 ).
Massima n. 45485
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., l'art. 12, comma 1, lett. a ) e b ), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022, che modifica il comma 1, secondo periodo, e sostituisce il comma 2 dell'art. 3 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022. Le disposizioni impugnate dal Governo, ricorrendo a entrate dipendenti dall'andamento del gettito, violano il principio per cui la copertura delle maggiori spese richiede modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate. Modificando la originaria copertura degli oneri stabiliti dai commi 1 e 2 dell'art. 3 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, infatti, ambedue le previsioni impugnate vi provvedono ora mediante utilizzo delle maggiori entrate costituite da ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale e corrispondenti all'incremento della iniziale previsione di competenza del corrispondente capitolo di bilancio in forza del positivo andamento del gettito nella prima parte dell'esercizio 2022. Nella specie, invece, difettano modifiche sostanziali della legislazione, per cui le maggiori entrate considerate non rappresentano coperture stabili e si rivelano inidonee a garantire la copertura dei correlati oneri derivanti dalle spese di personale, di natura strutturale e incomprimibile nel tempo. ( Precedente: S. 156/2021 - mass. 44065 ).
Massima n. 45486
È dichiarata, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, primo e secondo periodo, quest'ultimo limitatamente alle parole «[a]lla conseguente copertura dell'onere, pari ad euro 1.600.000,00 a decorrere dall'anno 2022,», della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022. Le disposizioni indicate sono in una inscindibile connessione funzionale ad altra già dichiarata costituzionalmente illegittima. ( Precedenti: S. 279/2016 - mass. 39449; S. 68/2014 - mass. 37826; S. 181/2013 - mass. 37208 ).
Massima n. 45487
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 81, terzo comma, 97, secondo comma, e 119, primo comma, Cost., dell'art. 12, comma 1, lett. c ), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022, ai sensi del quale le somme corrispondenti ai risparmi di spesa derivanti dalla riduzione di fondi relativi al personale dell'area della dirigenza e a quello del comparto non dirigenziale affluiscono a beneficio del bilancio regionale e sono iscritte in un apposito capitolo, non utilizzabili ai fini della gestione della spesa. Prevedendo che tali somme affluiscono a beneficio del bilancio regionale, la norma non contraddice, anzi conferma, la stabile compressione della spesa corrente richiesta dai due precedenti commi della disposizione dalla stessa modificata a decorrere dall'anno 2022. Le modalità di iscrizione contabile che essa prescrive si limitano dunque a dare all'entità di tali riduzioni una mera evidenza nel bilancio di previsione, rimanendo esplicitamente escluso l'utilizzo delle corrispondenti somme ai fini della gestione della spesa; infatti, al termine dell'esercizio, le somme iscritte nell'apposito capitolo della Missione 20 affluiscono definitivamente nel bilancio regionale, migliorando il risultato di amministrazione; ciò che per la Regione Siciliana equivale a ridurre l'entità del disavanzo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie), che modifica il comma 1, secondo periodo, e sostituisce il comma 2 dell'art. 3 della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024);
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, primo periodo e secondo periodo, quest'ultimo limitatamente alle parole «[a]lla conseguente copertura dell'onere, pari ad euro 1.600.000,00 a decorrere dall'anno 2022,», della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022;
3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, nella formulazione originaria, promosse, in riferimento agli artt. 81, 97, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 48 del 2022;
4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 50, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, promossa, in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 48 del 2022;
5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, lettera c), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022, promosse, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, 97, secondo comma, e 119, primo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 78 del 2022;
6) dichiara cessata la materia del contendere delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 14, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, promosse, in riferimento agli artt. 97 e 117 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 48 del 2022;
7) dichiara estinto il processo relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 5, e dell'intero testo della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, promossa, in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 48 del 2022.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 2 maggio 2023.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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