Corte costituzionale

Sentenza n. 59/2023

Corte cost., sent. 4 aprile 2023, n. 59

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
59/2023
Data di deposito
4 aprile 2023
Data di decisione
7 febbraio 2023
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:59

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, legge della Regione Puglia n. 3 del 4 marzo 2022
  • art. 4, comma 1, legge della Regione Puglia n. 39 del 30 novembre 2021

Parametri

Massime

Massima n. 45455

Nell'impugnazione in via principale, il ricorrente non solo deve, a pena di inammissibilità, individuare l'oggetto della questione proposta (con riferimento alla normativa che censura ed ai parametri che denuncia violati), ma ha anche l'onere (da considerare addirittura più pregnante rispetto a quello sussistente nei giudizi incidentali) di esplicitare una motivazione chiara ed adeguata in ordine alle specifiche ragioni che determinerebbero la violazione dei parametri che assume incisi. (Precedenti: S. 240/2022; S. 135/2022 - mass. 44991; S. 119/2022 - mass. 44774; S. 71/2022 - mass. 44789; S. 5/2022; S. 201/2021; S. 115/2021 - mass. 43928; S. 52/2021 - mass. 43723; S. 29/2021 - mass. 43607).(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo, in riferimento all'art. 97 Cost. - dell'art. 10 della legge reg. Puglia n. 3 del 2022, che ha sostituito il comma 1 dell'art. 4 della legge reg. Puglia n. 39 del 2021, prevedendo che, nell'ambito dei procedimenti semplificati di variante, debba intendersi per ampliamento delle attività produttive l'aumento, di qualsivoglia percentuale, della dimensione dell'attività già esistente, in termini di superficie coperta o di volume. Il ricorrente non indica quale sia il principio violato, tra quelli enunciati nella disposizione costituzionale e, anche ipotizzando un implicito riferimento al buon andamento della pubblica amministrazione, non è motivato un preteso vulnus che non si esaurisca nella già dedotta irragionevolezza).

Massima n. 45456

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 9 e 117, commi secondo, lett. s), e terzo, Cost. nonché al principio di leale collaborazione, dell'art. 10 della legge reg. Puglia n. 3 del 2022, che dispone che, nell'ambito dei procedimenti semplificati di variante agli strumenti urbanistici, per ampliamento delle attività produttive deve intendersi l'aumento, di qualsivoglia percentuale, della dimensione dell'attività già esistente, in termini di superficie coperta o di volume. La disposizione impugnata - che ha sostituito il comma 1 dell'art. 4 della legge reg. Puglia n. 39 del 2021, dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 240 del 2022 - non viola né i principi fondamentali della materia del governo del territorio, relativi ai limiti di densità edilizia, desumibili dall'art. 41-quinquies, commi ottavo e nono, della legge n. 1150 del 1942, e precisati dal d.m. n. 1444 del 1968, perché, nel silenzio della norma, sarebbe ingiustificato e contrario alle normali regole ermeneutiche assegnarle un significato derogatorio; né quello recato dall'art. 3, comma 1, lett. e.1), t.u. edilizia, non derogando alla previsione per cui l'ampliamento costituisce, in ogni caso, "nuova costruzione". Inoltre, in assenza di deroghe espresse, il silenzio della disposizione sul punto del necessario rispetto delle previsioni del PPTR in tema di co-pianificazione - con particolare riguardo a quelle che assicurano la partecipazione degli organi ministeriali alle procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici e delle loro varianti - deve essere interpretato in termini compatibili con le sue prescrizioni. Non sussiste, infine, il lamentato contrasto con il principio di ragionevolezza, dal momento che la disposizione, in assenza di una previsione contraria, produce effetti solo pro futuro. (Precedenti: S. 240/2022 - mass. 45220 e 45217; S. 187/2022 - mass. 44961; S. 24/2022 - 44566; S. 124/2021 - mass. 43936; S. 54/2021 - mass 43731 S. 282/2016 - mass. 39408; S. 231/2016 - mass. 39093; S. 259/2014 - mass. 38170; S. 309/2011 - mass. 35944).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Puglia 4 marzo 2022, n. 3, recante «Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 29 (Disciplina dell'enoturismo), modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio) e modifica alla legge regionale 30 novembre 2021, n. 39 (Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), disposizioni in materia urbanistica, modifica alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), modifica alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 - Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro" e disposizioni varie) e disposizioni in materia di derivazione acque sotterranee», promossa, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge reg. Puglia n. 3 del 2022, promosse, in riferimento agli artt. 3, 9 e 117, commi secondo, lettera s), e terzo, Cost. nonché al principio di leale collaborazione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Daria de PRETIS, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 4 aprile 2023.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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