Corte costituzionale
Sentenza n. 44/2023
Corte cost., sent. 17 marzo 2023, n. 44
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 44/2023
- Data di deposito
- 17 marzo 2023
- Data di decisione
- 8 febbraio 2023
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Stefano Petitti
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:44
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Veneto n. 27 del 21 settembre 2021
- art. 4, comma 1, bis, legge della Regione Veneto n. 21 del 5 novembre 2004
- art. 9, legge della Regione Veneto n. 27 del 21 settembre 2021
- art. 19, legge della Regione Veneto n. 27 del 21 settembre 2021
- art. 2, comma 2, legge della Regione Veneto n. 41 del 9 agosto 1988
- art. 20, legge della Regione Veneto n. 27 del 21 settembre 2021
Parametri
Massime
Massima n. 45358
Il condono edilizio straordinario disciplinato dall'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, come convertito, opera su due piani distinti: sul piano penale, al ricorrere dei presupposti di legge, determina l'estinzione dei reati edilizi; su quello amministrativo comporta il conseguimento della concessione in sanatoria e l'estinzione dell'illecito amministrativo. In questo quadro, anche per effetto dei molteplici rinvii operati da tale norma a diverse disposizioni della legge n. 47 del 1985, il versamento integrale dell'oblazione è elemento costitutivo della fattispecie estintiva del reato, e come tale si riconnette alla competenza esclusiva del legislatore statale, che non solo è l'unico che può intervenire sulla sanzionabilità penale, ma dispone anche, specie in occasione di sanatorie amministrative, di assoluta discrezionalità in materia di estinzione del reato o della pena, o di non procedibilità. (Precedenti: S. 178/2019 - mass. 42875; S. 2/2019 - mass. 40268; S. 70/2008 - mass. 32215; S. 196/2004 - mass. 28573; S. 167/1989 - mass. 12737; O. 327/2000 - mass. 25598; O. 149/1999 - mass. 24635).La disciplina dell'oblazione si impone alle regioni, in quanto riconducibile al monopolio in capo allo Stato sulle scelte sanzionatorie, unicamente in relazione alla misura dell'oblazione, ai relativi termini di versamento, ed in genere alle relative articolazioni procedimentali ed organizzative. Per il fatto di inerire a una fattispecie estintiva del reato che si ripercuote anche sulla sanzionabilità amministrativa, i presupposti e le procedure dell'oblazione si impongono alle regioni anche in vista della collaborazione cui sono tenuti - nell'ambito del complessivo procedimento - i Comuni, titolari di fondamentali poteri di gestione e controllo del territorio, con l'autorità giurisdizionale. anche considerato che il giudice penale non ha competenza "istituzionale" per compiere l'accertamento di conformità delle opere agli strumenti urbanistici. (Precedenti: S. 146/2021 - mass. 44059; S. 198/2004 - mass. 28586; S. 196/2004 - mass. 28573; S. 370/1988 - mass. 13791).(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata, per inconferenza del parametro dedotto, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l, Cost. - dell'art. 1 della legge reg. Veneto n. 27 del 2021 che, sostituendo il comma 1-bis dell'art. 4 della legge reg. Veneto n. 21 del 2004, prevede la possibilità di destinare l'incremento della misura dell'oblazione prevista dalla legge statale sul condono edilizio per finalità diverse da quelle contemplate dalla legislazione statale. Alla disciplina dell'oblazione in quanto ricadente nell'ambito di competenza di cui all'evocato parametro è estranea la destinazione degli introiti che le regioni riscuotono per effetto dell'incremento consentito dall'art. 32, comma 33, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito. Infatti, a differenza dei proventi della fattispecie ordinaria di oblazione, l'impiego della quota incrementale è liberamente modulabile dalle Regioni, in quanto la tipologia degli interventi che tali fondi sono destinati a sostenere non è correlata - tanto nella normativa statale, quanto in quella regionale - alle attività procedimentali e organizzative concernenti le singole domande di condono, ma unicamente al perseguimento di finalità generali inerenti al governo del territorio, situandosi così completamente "a valle" della fattispecie estintiva del reato). (Precedenti: S. 248/2022 - mass. 45207; S. 198/2021 - mass. 44314; S. 286/2019 - mass. 42858).
Massima n. 45359
L'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria d'illegittimità costituzionale si pone in termini più pregnanti nei giudizi proposti in via principale, rispetto a quelli instaurati in via incidentale. Il ricorrente, pertanto, ha non solo l'onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali lamenta la violazione, ma anche quello di allegare, a sostegno delle questioni proposte, una motivazione non meramente assertiva. (Precedenti: S. 259/2022; S. 119/2022 - mass. 44774; S. 219/2021; S. 171/2021 - mass. 44135; S. 95/2021 - mass. 43880).(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per il carattere assertivo e apodittico dell'impugnativa, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 81 Cost. - dell'art. 9 della legge reg. Veneto n. 27 del 2021, che prevede un esonero, per le stazioni appaltanti regionali, dall'applicazione della ritenuta dello 0,50 % a garanzia dei versamenti agli enti previdenziali e assicurativi nelle procedure di pagamento relative a contratti pubblici di servizi, forniture e noleggio attrezzature di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria. Il ricorrente si limita ad affermare il vulnus, senza ulteriormente circostanziare i termini e le ragioni della dedotta illegittimità costituzionale).
Massima n. 45360
La nozione di «concorrenza» di cui al secondo comma, lett. e), dell'art. 117 Cost. non può non riflettere quella operante in ambito europeo. Essa comprende, pertanto, sia le misure legislative di tutela in senso proprio, intese a contrastare gli atti e i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati, sia le misure legislative di promozione, volte a eliminare limiti e vincoli alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese (concorrenza "nel mercato"), ovvero a prefigurare procedure concorsuali di garanzia che assicurino la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici (concorrenza "per il mercato"). (Precedenti: S. 4/2022 - mass. 44469; S. 137/2018 - mass. 41385; S. 83/2018 - mass. 40489; S. 291/2012 - mass. 36788; S. 200/2012 - mass. 36547; S. 45/2010 - mass. 34421).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e, Cost., l'art. 9 della legge reg. Veneto n. 27 del 2021, che prevede un esonero, per le stazioni appaltanti regionali, dall'applicazione della ritenuta dello 0,50% a garanzia dei versamenti agli enti previdenziali e assicurativi nelle procedure di pagamento relative a contratti pubblici di servizi, forniture e noleggio attrezzature di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria. La disposizione regionale impugnata vìola l'evocato parametro costituzionale in quanto non si conforma alla regola stabilita, anche in nome della tutela della concorrenza, dalla legge statale con l'art. 30, comma 5-bis, cod. contratti pubblici. Secondo una nozione di concorrenza nel contesto del diritto dell'Unione europea, la fase dell'esecuzione contrattuale, pur successiva alla procedura di gara, non è estranea alla materia della concorrenza e la ritenuta di garanzia assicura che le imprese si mantengano in possesso dei requisiti di regolarità contributiva e previdenziale, così da non menomare l'originaria par condicio tra i soggetti in gara. Il corretto adempimento degli obblighi contributivi costituisce infatti misura di garanzia della tutela della concorrenza "nel mercato" e la finalità perseguita dal documento unico di regolarità contributiva - DURC -, che è quella della tutela del lavoro regolare e della salvaguardia dei relativi diritti di previdenza e assistenza, ha evidenti riflessi sulla tutela della concorrenza). (Precedente: S. 141/2020 - mass. 43513).
Massima n. 45361
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 9 Cost., l'art. 19 della legge reg. Veneto n. 27 del 2021 che, modificando l'art. 2, comma 2, della legge reg. Veneto n. 41 del 1988, amplia le quantità di materiali litoidi che, in assenza di piani estrattivi, può essere prelevato negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali di competenza regionale. La disposizione regionale impugnata amplia considerevolmente le quantità di materiale litoide che può essere estratto in assenza di appositi piani redatti ai sensi dell'art. 1 della legge reg. Veneto n. 41 del 1988. Infatti, rispetto al più rigoroso limite precedentemente previsto dallo stesso legislatore veneto a tutela del buon regime delle acque, l'assolutezza del limite è oggi rapportata a una pluralità di interventi di estrazione e commisurata a un volume massimo quattro volte superiore (pari a 80.000 metri cubi), senza che la disposizione, inoltre, circoscriva l'attività in questione ai medesimi materiali da estrarre e a un medesimo contesto geografico.
Massima n. 45362
Sono dichiarate inammissibili, per il carattere assertivo e apodittico dell'impugnativa, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. m ), e sesto, Cost. dell'art. 20 della legge reg. Veneto n. 27 del 2021, in base al quale le strutture della Giunta regionale competenti per territorio vengono autorizzate a effettuare interventi di ripristino di condizioni di sicurezza e officiosità idraulica che prevedono la rimozione di schianti, piante morte, piante a rischio caduta o la cui presenza riduca la sezione dell'alveo necessaria a garantire il libero deflusso delle acque. Le censure non sono sorrette da alcuna argomentazione e, pertanto, prospettate in maniera del tutto generica e apodittica.
Massima n. 45363
Benché le disposizioni contenute in un atto regolamentare, quale il d.P.R. n. 31 del 2017, non siano di per sé sole idonee, per la loro collocazione nel sistema delle fonti, a veicolare le grandi riforme economico-sociali, esse costituiscono senza dubbio espressione dei principi enunciati dalla legge, in particolare dagli artt. 146 e 149 cod. beni culturali, che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale idonee a vincolare anche la potestà legislativa regionale primaria. ( Precedenti: S. 21/2022 - mass. 44449; S. 160/2021 - mass. 44139 ). (Nel caso di specie, è dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s , Cost. - dell'art. 20 della legge reg. Veneto n. 27 del 2021, in base al quale le strutture della Giunta regionale competenti per territorio vengono autorizzate a effettuare interventi di ripristino di condizioni di sicurezza e officiosità idraulica che prevedono la rimozione di schianti, piante morte, piante a rischio caduta o la cui presenza riduca la sezione dell'alveo necessaria a garantire il libero deflusso delle acque. L'ambito e la finalizzazione degli interventi finalizzati alla sicurezza idraulica dei corsi di acqua di competenza regionale coincidono in modo pressoché integrale con le attività, espressamente esonerate dall'autorizzazione paesaggistica, contemplate dal punto A.25. dell'Allegato A al d.P.R. n. 31 del 2017. L'attività demandata alle strutture della Giunta regionale dalla norma regionale impugnata, pertanto, non potrà che svolgersi nei limiti segnati dalla norma interposta statale, anche con riferimento alle parti di essa non testualmente riprodotte nella disposizione impugnata, ma chiaramente in essa implicate, non ostandovi il loro tenore letterale).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Veneto 21 settembre 2021, n. 27 (Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di governo del territorio, viabilità, lavori pubblici, appalti, trasporti e ambiente);
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge reg. Veneto n. 27 del 2021;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge reg. Veneto n. 27 del 2021, promossa, in riferimento all'art. 81 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge reg. Veneto n. 27 del 2021, promosse, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera m), e sesto, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Veneto n. 27 del 2021, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
6) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge reg. Veneto n. 27 del 2021, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2023.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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