Corte costituzionale

Sentenza n. 219/2023

Corte cost., sent. 11 dicembre 2023, n. 219

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
219/2023
Data di deposito
11 dicembre 2023
Data di decisione
8 novembre 2023
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:219

Norme oggetto del giudizio

  • art. 47-ter, comma 1, lett. b), legge n. 354 del 26 luglio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 45887

Le fonti sovranazionali ben possono essere utilizzate quali criteri interpretativi delle garanzie costituzionali, anche laddove non assurgano ad autonomi parametri interposti ai sensi degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. ( Precedenti: S. 183/2023 - mass. 45798; S. 105/2023; S. 33/2021 - mass. 43635; S. 102/2020 ).

Massima n. 45888

Il diritto del minore di mantenere un rapporto con entrambi i genitori è affermato da una pluralità di strumenti internazionali e dell’Unione europea. Sul piano costituzionale, tale diritto costituisce una specifica declinazione del più generale principio dell’interesse “preminente” del minore, espressione che traduce il principio radicato tanto nell’art. 30, quanto nell’art. 31 Cost., secondo cui in tutte le decisioni relative ai minori di competenza delle pubbliche autorità, compresi i tribunali, deve essere riconosciuto rilievo primario alla salvaguardia dei “migliori interessi” (o dell’“interesse superiore”) del minore. Tuttavia, se il principio impone una considerazione particolarmente attenta degli interessi del minore in ogni decisione – giudiziaria, amministrativa e legislativa – che lo riguarda, non ne assicura l’automatica prevalenza su ogni altro interesse, individuale o collettivo. In particolare, a proposito della relazione tra genitori condannati a pena detentiva e figli minori, l’interesse del minore non forma oggetto di una protezione assoluta, insuscettibile di bilanciamento con contrapposte esigenze, pure di rilievo costituzionale, quali quelle di difesa sociale, sottese alla necessaria esecuzione della pena. Peraltro, la speciale importanza, dal punto di vista costituzionale, degli interessi del minore esige che i pur rilevanti interessi sottesi all’esecuzione della pena debbano, di regola, cedere di fronte all’esigenza di assicurare che i minori in tenera età possano godere di una relazione diretta almeno con uno dei due genitori. ( Precedenti: S. 183/2023 - mass. 45798; S.105/2023 - mass. 45660; S. 102/2020 - mass. 43097; S. 187/2019 - mass. 41429; S. 76/2017 - mass. 39544; S. 17/2017 - mass. 39537; S. 215/1990 ) (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Cosenza in riferimento agli artt. 3 e 31, secondo comma, Cost., dell’art. 47-ter, comma 1, lett. b , ordin. penit., nella parte in cui prevede che i padri detenuti possono accedere alla detenzione domiciliare ordinaria soltanto ove esercitino la responsabilità genitoriale e risulti che la madre sia deceduta, ovvero assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole. La disposizione censurata – sulla base dell’unica prospettiva sollevata dal rimettente, relativa agli interessi del minore a una relazione continuativa con entrambe le figure genitoriali – conferma la scelta di fondo del legislatore di considerare la speciale importanza, dal punto di vista costituzionale, degli interessi del minore, così da assicurare in via primaria – non solo nell’ordinamento penitenziario, ma anche nel cod. proc. pen. – il rapporto del minore con la madre, anche in consonanza con gli strumenti internazionali. L’estensione delle medesime regole vigenti oggi per le detenute madri – che, se detenute, possono essere senz’altro ammesse all’indicata misura alternativa allorché debbano scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a quattro anni – anche ai detenuti padri potrebbe certamente essere valutata dal legislatore, nel quadro di un complessivo bilanciamento tra tutti gli interessi individuali e collettivi coinvolti; ma non può essere allo stato ritenuta costituzionalmente necessaria dal punto di vista della tutela degli interessi del bambino, la quale richiede soltanto che – di regola – gli sia assicurato un rapporto continuativo con almeno uno dei due genitori, ciò che la disciplina censurata indubitabilmente assicura).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1, lettera b), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 31, secondo comma, della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Cosenza con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2023.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria l'11 dicembre 2023

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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