Corte costituzionale
Sentenza n. 200/2023
Corte cost., sent. 6 novembre 2023, n. 200
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 200/2023
- Data di deposito
- 6 novembre 2023
- Data di decisione
- 19 settembre 2023
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rosaria San Giorgio
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:200
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 2, bis, decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014
- art. 10, comma 1, decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014
- legge n. 114 del 11 agosto 2014
Parametri
Massime
Massima n. 45856
L’assenza di una soluzione a “rime obbligate” non è, di per sé sola, preclusiva dell’esame delle censure nel merito. (Precedenti: S. 48/2021 - mass. 43720; S. 252/2020 - mass. 42717).
Massima n. 45857
Spetta alla discrezionalità del legislatore stabilire discipline differenziate per regolare situazioni che ritenga, ragionevolmente e non arbitrariamente, connotate da elementi di distinzione. (Precedenti: S. 383/1987 - mass. 3591; S. 158/1975 - mass. 7910).La violazione del principio di eguaglianza non può essere invocata quando la disposizione di legge da cui è tratto il tertium comparationis si riveli derogatoria di una regola generale. In questo caso la funzione del giudizio di legittimità costituzionale alla stregua dell’art. 3 Cost. non può coincidere che con il ripristino della disciplina generale, ingiustificatamente derogata da quella particolare e non con l’estensione ad altri casi di quest’ultima, la quale aggraverebbe, anziché eliminare, il difetto di coerenza del sistema normativo. (Precedenti: S. 98/2023 - mass. 45647; S. 208/2019 - mass. 42925; S. 96/2008 - mass. 32266; S. 206/2004 - mass. 28602; S. 383/1992 - mass. 18676).In presenza di norme generali e di norme derogatorie, la funzione del giudizio di legittimità costituzionale può, in taluni casi, realizzarsi tramite l’estensione della disciplina particolare ad altre fattispecie, purché ispirate alla medesima ratio derogandi. (Precedenti: S. 98/2023 - mass. 45647; S. 237/2020 - mass. 42820).
Massima n. 45858
La sindacabilità della scelta del Governo di intervenire con decreto-legge va limitata ai soli casi di evidente mancanza dei presupposti in questione o di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della relativa valutazione. (Precedenti: S. 151/2023 - mass. 45709; S. 8/2022 - mass. 44472; S. 213/2021 - mass. 44352).La legge di conversione rappresenta una normativa funzionalizzata e specializzata, che non può aprirsi a oggetti eterogenei rispetto a quelli originariamente contenuti nel provvedimento convertito. Il difetto di omogeneità, in violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost., si determina così solo quando le disposizioni aggiunte in sede di conversione sono totalmente estranee o addirittura intruse, cioè tali da interrompere ogni correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione. (Precedenti: S. 113/2023 - mass. 45571; S. 6/2023 - mass. 45283; S. 245/2022 - mass. 45226; S. 30/2021 - mass. 43627; S. 115/2020 - mass. 43527).
Massima n. 45859
Il principio del buon andamento della pubblica amministrazione non può essere associato all’entità della retribuzione, la quale non è legata da un vincolo funzionale all’efficiente organizzazione amministrativa.Nel caso in cui un intervento sulla retribuzione produca un effetto dissuasivo, esso non è automaticamente di pregiudizio al buon andamento della pubblica amministrazione, posto che l’efficienza della macchina amministrativa non è di per sé scalfita dal fatto che determinate funzioni siano esercitate da personale che non gode del livello retributivo massimo consentito ma dispone, comunque, di adeguata competenza e professionalità. (Precedente: S. 27/2022 - mass. 44597).
Massima n. 45860
Lo scrutinio sulla conformità di una disciplina all’art. 36 Cost. non può essere svolto atomisticamente, in relazione alle singole componenti retributive parcellizzate, dovendo, per contro, investire globalmente l’insieme delle voci che formano il trattamento complessivo del lavoratore. (Precedenti: S. 27/2022 - mass. 44596; S. 236/2017 - mass. 42141; S. 178/2015 - mass. 38539).
Massima n. 45861
I diritti di segreteria sono prestazioni pecuniarie dovute alla pubblica amministrazione dai destinatari di alcune attività da questa compiute nello svolgimento delle sue funzioni di diritto pubblico ed hanno natura di tributi. (Precedente: S. 156/1990 - mass. 16138).
Massima n. 45862
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dai Tribunali di Lucca e di Siena, entrambi in funzione di giudici del lavoro, in riferimento agli art. 3, 36 e 97 Cost., nonché ai principî, evocati dal primo rimettente, di certezza del diritto e di legittimo affidamento, dell’art. 10, comma 2-bis, anche in combinato disposto con il comma 1, del d.l. n. 90 del 2014, come conv., nella parte in cui limita l’attribuzione di una quota dei diritti di rogito spettanti all’ente locale ai segretari comunali che non abbiano qualifica dirigenziale o che prestino servizio in enti locali privi di personale con qualifica dirigenziale, anziché prevederla per tutti i segretari comunali e provinciali. La disposizione censurata non mina i presupposti dell’atto urgente, in quanto persegue finalità di razionalizzazione della spesa pubblica e di sostegno alla finanza locale con misure volte alla rimodulazione del trattamento economico di una categoria di dipendenti degli enti locali, che non risultano né estranee, né intruse rispetto alla relativa cornice teleologica. Né determina una disparità di trattamento, in quanto la disposizione esprime due norme, di cui una, dettata al fine di attenuare l’impatto della soppressione dei diritti sui segretari che fruiscono di un trattamento economico più basso, derogatoria rispetto all’altra: con la conseguenza di non poter costituire un utile termine di confronto, non rispondendo le situazioni introdotte alla medesima ragione giustificatrice e non risultando omogenee, né sul piano funzionale, né su quello soggettivo. Essa neppure mina l’adeguatezza e la proporzionalità della retribuzione, in quanto sopprime solo un trattamento aggiuntivo. Conseguentemente non si rileva un contrasto nemmeno con i principî di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, in quanto l’esigenza di ripristinare criteri di equità e ragionevolezza, rimuovendo le sperequazioni e le incongruenze insite in un trattamento economico di favore, è da ritenersi preponderante. Né è violato il canone di ragionevolezza, sia per il carattere remoto dell’ipotesi di un segretario che, pur non avendo qualifica dirigenziale, presti servizio presso un ente con dirigenti, sia in quanto, anche qualora ciò avvenisse, l’interessato continuerebbe a percepire uno stipendio tabellare largamente inferiore rispetto a quello riconosciuto ai segretari con qualifica dirigenziale. Infine, non è leso il principio del buon andamento, in quanto non si produce un effetto disincentivante, risultando l’esercizio della funzione rogante connesso ai compiti istituzionali e non essendo legato da un vincolo funzionale all’efficiente organizzazione amministrativa. (PrecedentI: S. 240/2019 - mass. 41641; S. 23/2019 - mass. 42079; S. 236/2017 - mass. 42139; S. 227/1982 - mass. 9427; S. 227/1982 - mass. 9428).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2-bis, anche in combinato disposto con il comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, 77 e 97 della Costituzione, nonché ai principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento, dal Tribunale ordinario di Lucca, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2-bis, anche in combinato disposto con il comma 1, del d.l. n. 90 del 2014, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, 77 e 97 Cost., dal Tribunale ordinario di Siena, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 settembre 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 6 novembre 2023
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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