Corte costituzionale

Sentenza n. 194/2023

Corte cost., sent. 27 ottobre 2023, n. 194

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
194/2023
Data di deposito
27 ottobre 2023
Data di decisione
19 settembre 2023
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Amoroso
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:194

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 45809

In via generale, la pena deve essere adeguatamente calibrata non solo al concreto contenuto di offensività del fatto di reato per gli interessi protetti, ma anche al disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo, in modo da escludere che la severità della pena comminata dal legislatore possa risultare manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del reato. (Precedenti: S. 63/2022 – mass. 44730; S. 143/2021 – mass. 44024; S. 55/2021 – mass. 43738; S. 73/2020 – mass. 43274).

Massima n. 45810

Il sindacato costituzionale sulla proporzionalità della pena – inizialmente affermato sotto il profilo del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., con la valorizzazione del principio di personalità della responsabilità penale sancito dal primo comma dell’art. 27 Cost., da leggersi alla luce della necessaria funzione rieducativa della pena di cui al terzo comma dello stesso articolo – ha vieppiù ricompreso l’ulteriore canone della sua individualizzazione, che si oppone in linea di principio alla previsione di pene fisse nella loro misura (Precedenti: S. 222/2018 – mass. 40937; S. 50/1980 – mass. 9478; S. 104/1968 – mass. 2985; S. 67/1963– mass. 1809).La necessità di graduare le sanzioni alla concreta gravità della condotta, con riferimento alle sanzioni penali in senso stretto, richiede in via di principio che previsioni sanzionatorie rigide non appaiono in linea con il “volto costituzionale” del sistema penale, potendo il dubbio di illegittimità costituzionale essere superato solo a condizione che, per la natura dell’illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, quest’ultima appaia ragionevolmente proporzionata rispetto all’intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato. (Precedenti: S. 266/2022 – mass. 45250; S. 185/2021 – mass. 44239; S. 88/2019 – mass. 42546; S. 222/2018 – mass. 40938; S. 50/1980 – mass. 9478).Se la “regola” è rappresentata dalla “discrezionalità”, ogni fattispecie sanzionata con pena fissa (qualunque ne sia la specie) è per ciò solo “indiziata” di illegittimità, e tale indizio potrà essere smentito soltanto in seguito a un controllo strutturale della fattispecie di reato che viene in considerazione attraverso la puntuale dimostrazione che la peculiare struttura della fattispecie la renda “proporzionata” all’intera gamma dei comportamenti tipizzati (Precedente: S. 222/2018 – mass. 40937).

Massima n. 45811

La violazione del principio di uguaglianza sussiste solo qualora situazioni omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili (Precedenti: S. 171/ 2022 – mass. 44915; S. 172/2021 – mass. 44075; S. 71/2021 – mass. 43829; S. 165/2020 – mass. 43304; S. 85/2020 – mass. 43541; S. 88/2019 – mass. 42548; S. 155/2014 – mass. 37985; S. 108/2006; S. 340/2004 – mass. 28841; S. 136/2004 – mass. 28456).

Massima n. 45812

I principi di eguaglianza, proporzionalità e il canone di individualizzazione della pena valgono anche per le sanzioni amministrative che condividono con quelle penali la finalità punitiva, per le quali – pur a fronte dell’ampia discrezionalità che al legislatore compete nell’individuazione degli illeciti e nella scelta del relativo trattamento punitivo – si prospetta, allo stesso modo che per le pene, l’esigenza che non venga meno un rapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell’illecito sanzionato; evenienza nella quale la compressione del diritto diverrebbe irragionevole e non giustificata. (Precedenti: S. 40/2023 – mass. 45370; S. 95/2022 – mass. 44714; S. 185/2021 – mass. 44241; S. 266/2022 – mass. 45250; S. 246/2022 – mass. 45227; S. 212/2019 – mass. 42706; S. 115/2019 – mass. 42270; S. 112/2019 – mass. 42628; S. 88/2019 – mass. 42546; S. 22/2018 – mass. 39794).

Massima n. 45813

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte d’appello di Milano, sezione prima penale, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, nella parte in cui prevede l’applicazione automatica della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida qualora, per il conducente che provochi un incidente stradale, sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La disposizione censurata non introduce alcun indifferenziato automatismo sanzionatorio, che possa qualificarsi come un indice di disparità di trattamento e irragionevolezza intrinseca: la guida in stato di ebbrezza, ricondotta alla categoria dei reati di pericolo presunto, è declinata dalla disposizione secondo una precisa e articolata graduazione, che accomuna pena principale e sanzione accessoria in una scala di gravità progressivamente maggiore, in base al livello del tasso alcolemico, finalizzata alla prevenzione e repressione di comportamenti pericolosi per gli utenti della strada. La circostanza aggravante di aver provocato un incidente, indipendentemente dalla sua entità, è poi frutto di una non irragionevole valutazione discrezionale del legislatore, che colloca in cima alla scala delle condotte, anche a fini di deterrenza, quella più grave – quale quella posta in essere da chi, con un tasso alcolemico superiore al livello soglia dell’1,5 g/l, guidi in un evidente stato di alterazione e di compromissione delle sue condizioni fisiche e psichiche, in spregio del dovuto rispetto di beni fondamentali della vita, dell’incolumità e della sicurezza. La scelta di non operare distinzioni, quanto alla revoca della patente (che presenta una connotazione sostanzialmente punitiva, sia come sanzione amministrativa automatica disposta dal prefetto, che quale sanzione accessoria disposta dal giudice penale) in funzione della gravità dell’incidente causato in costanza del tasso alcolemico predetto, risponde a un criterio di prevenzione generale e non sproporzionato. Né è utilmente invocabile il tertium comparationis con la posizione del soggetto condannato per i reati di omicidio stradale o lesioni stradali gravi o gravissime, che potrebbe beneficiare della scelta discrezionale del giudice tra revoca e sospensione della patente: l’automatismo della revoca della patente, applicabile a tali fattispecie ai sensi dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, cod. strada, è stato sì censurato dalla Corte costituzionale (S. 88 del 2019), ma solo con riferimento alle condotte colpose poste in essere da soggetti che avevano agito in condizioni psico-fisiche non gravemente alterate, restando quindi vigente nel caso di conducenti con un tasso alcolemico superiore a quello considerato, pari o superiore a 1,5 g/l. (Precedenti: S. 266/2022 – mass. 45248; S. 246/2022 – mass. 45227; S. 211/2022 – mass. 45138; S. 68/2021 – mass. 43807; S. 24/2020 – mass. 42454; S. 88/2019 – mass. 42548; S. 22/2018 – mass. 39794; O. 247/2013 – mass. 37396).

Massima n. 45814

Ai fini dell’ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale non è sufficiente la mera indicazione delle norme da raffrontare. (Precedenti: S. 118/2022 – mass. 44817; S. 213/2021 – mass. 44351; S. 178/2021 – mass. 44156; S. 126/2018 – mass. 41339; S. 70/2015 – mass. 38330)(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d’appello di Milano, sezione prima penale, in riferimento agli artt. 13, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, Cost., dell’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, nella parte in cui prevede l’applicazione automatica della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente per il conducente che provochi un incidente stradale con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Il rimettente si è limitato ad evocare i suddetti ed eterogenei parametri costituzionali, congiuntamente e senza alcuna distinzione, omettendo una specifica ed adeguata illustrazione dei motivi di censura in punto di non manifesta infondatezza. L’ordinanza, in questo senso, non fornisce elementi che consentano di valutare come la norma censurata possa incidere sui parametri evocati, omettendo di allegare argomenti a sostegno degli effetti pregiudizievoli di tale incidenza).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento agli artt. 13, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Milano, sezione prima penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte d'appello di Milano, sezione prima penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 settembre 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Giovanni AMOROSO, Redattore

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 ottobre 2023

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA

Testo integrale

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