Corte costituzionale
Sentenza n. 161/2023
Corte cost., sent. 24 luglio 2023, n. 161
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 161/2023
- Data di deposito
- 24 luglio 2023
- Data di decisione
- 24 maggio 2023
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luca Antonini
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:161
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 3, ultimo periodo, legge n. 40 del 19 febbraio 2004
Parametri
- art. 13, comma 1, Costituzione
- art. 32, comma 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 2, Costituzione
- art. 32, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 8, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Massime
Massima n. 45733
La reale portata del petitum dell’ordinanza di rimessione va evinta dal complessivo tenore di quest’ultima. ( Precedenti: S. 88/2022 – mass. 44801 ).
Massima n. 45734
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale non possono essere presi in esame questioni o profili di costituzionalità dedotti solo dalle parti e diretti quindi ad ampliare o modificare il contenuto delle ordinanze di rimessione. ( Precedenti: S. 228/2022; S. 186/2022; S. 252/2021 ).
Massima n. 45735
Il requisito della incidentalità presuppone che sia individuabile nel giudizio principale un petitum separato e distinto dalla questione (o dalle questioni) di legittimità costituzionale. ( Precedenti: O. 103/2022 – mass. 44908 ).
Massima n. 45736
Sono dichiarate inammissibili, per omessa motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 13, primo comma, e 32, secondo comma, Cost., dell’art. 6, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non prevede la revocabilità del consenso prestato dall’uomo dopo la fecondazione dell’embrione ma prima dell’impianto, quando, in considerazione del decorso del tempo, si sia disgregato il progetto di coppia. Il rimettente non adduce alcuno argomento volto a spiegare le ragioni per cui l’impianto dell’embrione si tradurrebbe, per l’uomo, in un trattamento sanitario o in una coercizione sul suo corpo, né sviluppa argomentazioni sull’eventuale impatto di tale trattamento sulla sua salute psicofisica. Il contrasto con i detti parametri costituzionali è, pertanto, dedotto in maniera generica e assertiva.
Massima n. 45737
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 6, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non prevede la revocabilità del consenso prestato dall’uomo dopo la fecondazione dell’embrione, ma prima dell’impianto, quando, in considerazione del decorso del tempo, si sia disgregato il progetto di coppia. Il fatto che la donna possa sempre rifiutare il trasferimento in utero dell’embrione non realizza una disparità di trattamento rispetto all’uomo, in ragione dell’eterogeneità delle situazioni poste a confronto Il trasferimento nell’utero dell’embrione, infatti, si tradurrebbe in un trattamento sanitario estremamente invasivo per la donna, solo essa restando esposta, dopo la fecondazione, all’azione medica. ( Precedente: S. 229/2015 – mass. 38599 ).
Massima n. 45738
L’embrione ha in sé il principio della vita; generato a motivo della speranza che, una volta trasferito nell’utero, dia luogo a una gravidanza e conduca alla nascita – quale che ne sia il, più o meno ampio, riconoscibile grado di soggettività correlato alla genesi della vita – non è riducibile a mero materiale biologico. La sua dignità è riconducibile al precetto generale dell’art. 2 Cost. ( Precedenti: S. 84/2016 – mass. 38831; S. 229/2015 – mass. 38599 ). La tutela dell’embrione non è assoluta ma limitata, tra l’altro, dalla necessità di individuare un giusto bilanciamento con la tutela delle esigenze di procreazione e con quella del diritto alla salute della donna. Non esiste, infatti, equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute psicofisica proprio di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell’embrione che persona deve ancora diventare. ( Precedenti: S. 96/2015; S. 151/2009; S. 27/1975 – mass. 7650 ).
Massima n. 45739
Il rapporto regola-eccezione relativo al divieto di crioconservazione originariamente impostato dalla legge n. 40 del 2004 a seguito del rilievo attribuito al diritto alla salute psicofisica della donna dalla Corte costituzionale, si è, nei fatti, rovesciato; si è così determinata la possibilità di una dissociazione temporale, anche significativa, tra il consenso prestato alla PMA e il trasferimento in utero. ( Precedente. S. 84/2016 ).
Massima n. 45740
Il consenso prestato alla PMA – irrevocabile dal momento della fecondazione dell’ovulo – ha una portata diversa e ulteriore rispetto al mero “consenso informato” al trattamento medico: si è in presenza, infatti, di un atto finalisticamente orientato a fondare lo stato di figlio, che comporta una specifica assunzione di responsabilità riguardo alla filiazione. ( Precedenti: S. 230/2020; S. 127/2020 ). L’irrevocabilità del consenso prestato dall’uomo alla PMA è funzionale a salvaguardare l’integrità psicofisica della donna dalle ripercussioni negative che su di lei produrrebbe l’interruzione del percorso intrapreso, una volta che questo è ormai giunto alla fecondazione. La norma che stabilisce l’irrevocabilità del consenso dopo la fecondazione dell’ovulo si colloca al limite delle cosiddette «scelte tragiche», caratterizzate dall’impossibilità di soddisfare tutti i confliggenti interessi coinvolti nella fattispecie. ( Precedenti: S. 14/2023 – mass. 45311; S. 84/2016 – mass. 38830; S. 118/1996 ). Nel nostro ordinamento, la ricerca, nel rispetto della dignità umana, di un ragionevole punto di equilibrio, eventualmente anche diverso da quello attuale, fra le diverse esigenze in gioco in questioni che toccano temi eticamente sensibili non può che spettare primariamente alla valutazione del legislatore, alla luce degli apprezzamenti correnti nella comunità sociale, ferma restando la sindacabilità da parte di della Corte costituzionale delle scelte operate, al fine di verificare che con esse sia stato realizzato un bilanciamento non irragionevole. ( Precedenti: S. 221/2019 – mass. 41565; S. 162/2014 ). (Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., dell’art. 6, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non prevede la revocabilità del consenso prestato dall’uomo dopo la fecondazione dell’embrione ma prima dell’impianto. Se è vero che la possibilità di una scissione temporale tra la fecondazione e l’impianto si ripercuote indubbiamente sulla libertà dell’uomo di autodeterminarsi, quando, per il decorso del tempo, sia venuta meno quell’ affectio familiaris sulla quale si era fondato il comune progetto di genitorialità, tuttavia il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti insito nella norma censurata non è irragionevole. La centralità che il consenso assume nella PMA fa sì che l’uomo – reso edotto del possibile ricorso alla crioconservazione – sia consapevole della possibilità di diventare padre: ciò rende difficile inferire una radicale rottura della corrispondenza tra libertà e responsabilità. Inoltre, il consenso dell’uomo va oltre agli interessi inerenti la propria sfera individuale, coinvolgendo altri interessi costituzionalmente rilevanti, attinenti alla donna e all’embrione. Ove si considerino, pertanto, la tutela della salute fisica e psichica della madre e la dignità dell’embrione crioconservato risulta non irragionevole la compressione, in ordine alla prospettiva di una paternità, della libertà di autodeterminazione dell’uomo. La norma censurata – benché introdotta in un contesto in cui la PMA avrebbe dovuto svolgersi con l’unico e contemporaneo impianto di un numero limitato di embrioni e, in linea generale, senza crioconservazione – mantiene, quindi, un non insufficiente grado di coerenza anche nel nuovo contesto ordinamentale risultante dagli interventi della Corte costituzionale. Non sfuggono, tuttavia, la complessità della fattispecie e le conseguenze che la norma censurata produce in capo all’uomo, spettando tuttavia al legislatore ricercare un ragionevole punto di equilibrio, eventualmente anche diverso, salvo il sindacato sulla verifica della sua ragionevolezza).
Massima n. 45741
È insindacabile, in ragione del coinvolgimento del corpo della donna, la scelta politico-legislativa di lasciarla unica responsabile della decisione di interrompere la gravidanza, senza riconoscere rilevanza alla volontà del padre del concepito; tale scelta non può considerarsi, in ogni caso, irrazionale in quanto è coerente al disegno dell’intera normativa e, in particolare, all’incidenza, se non esclusiva sicuramente prevalente, dello stato gravidico sulla salute sia fisica che psichica della donna. (Precedente: S. 389/1988 – mass. 13674 ). Il diritto alla salute della donna va inteso nel significato, proprio dell’art. 32 Cost., comprensivo anche della salute psichica oltre che fisica. ( Precedenti: S. 162/2014-mass. 37994 ).
Massima n. 45742
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 8 CEDU quanto al diritto al rispetto della propria vita privata, dell’art. 6, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui nella parte in cui non prevede la revocabilità del consenso prestato dall’uomo dopo la fecondazione dell’embrione ma prima dell’impianto, quando, in considerazione del decorso del tempo, si sia disgregato il progetto di coppia. Pur riguardando l’art. 8 CEDU anche le decisioni di avere o non avere un figlio, si deve escludere che la norma censurata superi il margine di apprezzamento riconosciuto allo Stato italiano, in quanto – come precisato dalla stessa Corte europea dei diritti dell’uomo – il ricorso al trattamento di fecondazione in vitro dà luogo a delicate questioni etiche e concerne aree in cui manca un consenso europeo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, ultimo periodo, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), sollevate, in riferimento agli artt. 13, primo comma, e 32, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 40 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2023
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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