Corte costituzionale
Sentenza n. 151/2023
Corte cost., sent. 18 luglio 2023, n. 151
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 151/2023
- Data di deposito
- 18 luglio 2023
- Data di decisione
- 7 giugno 2023
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Stefano Petitti
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:151
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, decreto-legge n. 162 del 31 ottobre 2022
Parametri
- art. 77, comma 2, Costituzione
- art. 73, comma 3, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 7, par. 1, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 15, par.1, patto internazionale dei diritti civili e politici
- legge n. 881 del 25 ottobre 1977
Massime
Massima n. 45706
La valutazione del giudice a quo sulla rilevanza supera il vaglio di ammissibilità allorché il rimettente illustri in modo non implausibile le ragioni che giustificano l’applicazione della disposizione censurata e determinano la pregiudizialità della questione sollevata rispetto alla definizione del processo principale; né l’assenza di una concreta influenza della decisione resa dalla Corte costituzionale nel giudizio a quo può assumere rilievo alla luce della mancata utilità per le parti, considerato che questo è un aspetto che non spiega alcun effetto sulla rilevanza. (Precedenti: S. 88/2022 – mass. 44803; S. 172/2021 – mass. 44072; S. 59/2021 – mass. 43751; S. 254/2020 – mass. 43014; S. 85/2020 – mass. 43539; S. 105/2018 – mass. 40768).
Massima n. 45707
La rilevanza delle questioni riguarda solo il momento genetico in cui il dubbio di costituzionalità viene sollevato e ogni eventuale modificazione della norma censurata comunque idonea a far venire meno i dubbi di legittimità costituzionale non legittima la Corte costituzionale a dichiarare le questioni inammissibili per “irrilevanza sopravvenuta”. (Precedenti: S. 69/2010 – mass. 34384; O. 243/2021 – mass. 44407).
Massima n. 45708
La questione relativa alla dedotta violazione dei presupposti della decretazione d’urgenza stabiliti dall’art. 77, secondo comma, Cost. è da esaminare preliminarmente, in quanto attinente al corretto esercizio della funzione normativa primaria. (Precedenti: S. 8/2022 – mass. 44470, S. 115/2020 – mass. 43526; S. 288/2019 – mass. 41900).
Massima n. 45709
I provvedimenti governativi d’urgenza aventi ab origine carattere plurimo, seppure non possono dirsi di per sé esenti da problemi rispetto al requisito dell’omogeneità, non per questo si pongono necessariamente in contrasto con i presupposti ricavabili dall’art. 77, secondo comma, Cost. allorché presentano una sostanziale omogeneità di scopo o recano una normativa unitaria sotto il profilo della finalità perseguita. (Precedenti: S. 213/2021 – mass. 44352, S. 30/2021 – mass. 43627, S. 149/2020 – mass. 43412, S. 115/2020 – mass. 43527, S. 170/2017 – mass. 41978; S. 244/2016 –mass. 39155, S. 154/2015 – mass. 38489, S. 32/2014 – mass. 37669).Il requisito dell’omogeneità dei contenuti del decreto-legge è uno degli indici idonei a rivelare la sussistenza (o, in sua assenza, il difetto) delle condizioni di validità del provvedimento governativo. E proprio la straordinarietà del caso, tale da imporre la necessità di dettare con urgenza una disciplina in proposito, può essere dovuta ad una pluralità di situazioni (eventi naturali, comportamenti umani e anche atti e provvedimenti di pubblici poteri) in relazione alle quali non sono configurabili rigidi parametri, valevoli per ogni ipotesi. (Precedenti: S. 93/2011 – mass. 35500, S. 171/2007 – mass. 31331).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Siena, in composizione monocratica, in riferimento all’art. 77, secondo comma, Cost., – dell’art. 6 del d.l. n. 162 del 2022, poi convertito, con modificazioni e con diverso titolo, nella legge n. 199 del 2022, che introduce l’art. 99-bis del d.lgs. n. 150 del 2022, secondo cui il termine di entrata in vigore di quest’ultimo è differito dal 1° novembre 2022 al 30 dicembre 2022. La disposizione censurata non è estranea rispetto alla traiettoria finalistica portante del decreto, rappresentata dalla prevalente necessità di dettare misure imposte dall’approssimarsi di termini e scadenze, in ragione della ravvisata necessità di garantire l’ordinata immissione dei contenuti del d.lgs. n. 150 del 2022 e dei rilevanti adempimenti organizzativi che essi comportano negli uffici giudiziari). (Precedenti: S. 8/2022 – mass. 44472; S. 149/2020 – mass. 43412).
Massima n. 45710
Fine precipuo della pubblicazione – fase che si pone a valle del completamento di quella propriamente costitutiva dell’atto normativo – e della disciplina della vacatio legis è consentire la conoscibilità dell’atto, così da soddisfare una basilare esigenza di certezza del diritto.L’art. 73, terzo comma, Cost. disciplina il momento della entrata in vigore delle leggi, e più precisamente la vacatio legis, ponendo la regola del termine di quindici giorni dalla loro pubblicazione e ammettendo la possibilità di eccezioni, tenuto conto che il legislatore deve ritenersi autorizzato, nel suo potere discrezionale, a disporre diversamente da quel massimo. (Precedenti: S. 71/1957 – mass. 391; O. 170/1983 – mass. 12789).La pubblicazione degli atti normativi come momento prodromico alla produzione dei loro effetti obbligatori è funzionale a garantire il rispetto dell’art. 5 cod. pen., con la conseguenza che l’entrata in vigore delle leggi costituisce elemento essenziale ed imprescindibile per la loro efficacia che, per quanto si riferisce alla norma penale, non può mai essere anticipata rispetto al momento della vigenza. (Precedenti: S. 74/1975 – mass. 7733; O. 170/1983 – mass. 12789).La valenza della vacatio legis conseguente alla pubblicazione è riconducibile, nel combinato disposto degli artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 73, terzo comma, Cost., alla indispensabilità del requisito minimo di imputazione costituito dall’effettiva “possibilità di conoscere la legge penale”, essendo anch’esso necessario presupposto della “rimproverabilità” dell’agente. (Precedente: S. 364/1988 – mass. 13799).Il momento cui deve essere riferito l’avvenuto perfezionamento del procedimento di approvazione del decreto legislativo coincide con l’emanazione dello stesso, senza che possa assumere rilievo il successivo termine di pubblicazione. (Precedenti: S. 321/1983-mass. 11634, S. 83/1974-mass. 7133, S. 91/1962-mass. 1618, S. 34/1960-mass. 1048, S. 39/1959-mass. 840).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Siena, in composizione monocratica, in riferimento all’art. 73, terzo comma, Cost., – dell’art. 6 del d.l. n. 162 del 2022, poi convertito, con modificazioni e con diverso titolo, nella legge n. 199 del 2022, che introduce l’art. 99-bis del d.lgs. n. 150 del 2022, secondo cui il termine di entrata in vigore di quest’ultimo è differito dal 1° novembre 2022 al 30 dicembre 2022. La scelta del legislatore di modulare la vacatio legis di un diverso atto normativo non è di per sé in contrasto con l’art. 73, terzo comma, Cost.; peraltro il termine è stato differito e non anticipato, e per un periodo ragionevolmente contenuto, ciò che potrebbe mirare a consentire una conoscenza più approfondita di una complessa disciplina normativa, quale quella contenuta nel d.lgs. n. 150 del 2022, in materia di funzionamento degli uffici giudiziari).
Massima n. 45711
A differenza della situazione in cui, decorso il termine di vacatio legis, i contenuti di un atto normativo siano divenuti efficaci, quale conseguenza della sua entrata in vigore, ma la loro applicabilità sia differita nel tempo, quando, invece, l’atto stesso non ha mai acquisito vigenza –essendo il differimento intervenuto nel periodo intercorso tra la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e il termine ordinario di vacatio legis – non si determina un fenomeno di successione di leggi nel tempo; non può, pertanto, aversi alcuna applicazione del principio di retroattività in mitius e, di converso, del divieto di ultrattività di una normativa penale in malam partem.(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Siena, in composizione monocratica, in riferimento al «coordinato disposto» degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7, par. 1, CEDU e all’art. 15, par. 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, – dell’art. 6 del d.l. n. 162 del 2022, poi convertito, con modificazioni e con diverso titolo, nella legge n. 199 del 2022, che introduce l’art. 99-bis del d.lgs. n. 150 del 2022, secondo cui il termine di entrata in vigore di quest’ultimo è differito dal 1° novembre 2022 al 30 dicembre 2022. Il rimettente muove dall’erroneo convincimento che il nuovo termine di vacatio legis, differito dal citato decreto-legge nel periodo intercorso tra la pubblicazione del decreto legislativo in Gazzetta Ufficiale e il termine di 15 giorni, impedirebbe l’applicazione, sin dal 1° novembre 2022, delle modifiche più favorevoli al reo ivi previste, nella specie l’estensione del regime di procedibilità a querela per i delitti per cui si procede nel giudizio a quo. Invece, non avendo il citato decreto legislativo acquisito vigenza né conseguito efficacia obbligatoria prima del detto differimento, non si verifica un fenomeno di successione di leggi nel tempo e non può, dunque, applicarsi l’evocato principio di retroattività in mitius).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali), poi convertito, con modificazioni e con diverso titolo, nella legge 30 dicembre 2022, n. 199, sollevate dal Tribunale ordinario di Siena, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 73, terzo comma, 77, secondo comma, della Costituzione, nonché al «coordinato disposto» degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7, paragrafo 1, della Convenzione europea per i diritti dell'uomo (CEDU) e all'art. 15, paragrafo 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Valeria EMMA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2023
Il Cancelliere
F.to: Valeria EMMA
Testo integrale
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