Corte costituzionale

Sentenza n. 15/2023

Corte cost., sent. 9 febbraio 2023, n. 15

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
15/2023
Data di deposito
9 febbraio 2023
Data di decisione
1° dicembre 2022
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Stefano Petitti
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:15

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 5, decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021
  • legge n. 76 del 28 maggio 2021
  • art. 1, comma 1, lett. b), decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021
  • legge n. 3 del 21 gennaio 2022
  • art. 4, comma 1, decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021
  • art. 4, comma 4, decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021
  • decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021
  • decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022
  • legge n. 52 del 19 maggio 2022
  • art. 4-bis, comma 1, decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021
  • art. 4, comma 7, decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021
  • art. 1, comma 1, lett. b), decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2022
  • art. 4-ter, comma 4, decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021

Parametri

Massime

Massima n. 45316

Il difetto di giurisdizione del giudice a quo determina l'inammissibilità delle questioni, per difetto di rilevanza, quando sia palese e rilevabile ictu oculi. Qualora sussista l'evidenza del vizio, o nel giudizio a quo siano state sollevate specifiche eccezioni a riguardo, è richiesta al giudice rimettente una motivazione esplicita, rispetto alla quale spetta alla Corte costituzionale una verifica esterna e strumentale al riscontro della rilevanza delle questioni. (Precedenti: S. 79/2022 - mass. 44631; S. 65/2021 - mass. 43779; S. 57/2021 - mass. 43757; S. 267/2020 - mass. 43083; S. 99/2020 - mass. 42517; S. 24/2020 - mass. 42453; S. 189/2018 - mass. 40297; S. 52/2018 - mass. 39921; S. 269/2016 - mass. 39347; S. 106/2013; S. 179/1999).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lombardia in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., dell'art. 4, comma 5, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b, del d.l. n. 172 del 2021, come convertito, che prevede, in caso di inadempimento degli obblighi vaccinali anti COVID-19 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, l'immediata sospensione dall'esercizio dell'attività professionale, con sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati. Il rimettente ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto, pur rientrando il rapporto di lavoro dedotto nel giudizio a quo nell'ambito dell'impiego pubblico privatizzato, il petitum sostanziale della controversia contesta l'effetto legale automatico conseguente all'inadempimento dell'obbligo vaccinale, ovvero l'immediata sospensione dal servizio senza la previsione di una retribuzione, ancorché ridotta, e senza l'attribuzione di adeguate misure di sostegno, pertanto configurandosi una situazione soggettiva di interesse legittimo del privato. La motivazione non supera il vaglio della non implausibilità richiesto per la verifica della rilevanza. Come riconosciuto dallo stesso TAR rimettente, i provvedimenti in questione sono stati emessi nell'ambito di un rapporto di impiego pubblico contrattualizzato, in relazione al quale la giurisdizione spetta, in via generale, al giudice ordinario, in particolare qualora la domanda del dipendente pubblico, individuata sulla base del petitum sostanziale in funzione della causa petendi, miri alla tutela di posizioni giuridiche soggettive afferenti al rapporto di lavoro, asseritamente violate da atti illegittimi, tra cui un atto di sospensione dal servizio).

Massima n. 45317

L'imposizione di un trattamento sanitario (in particolare di un obbligo vaccinale) può ritenersi compatibile con l'art. 32 Cost. al ricorrere di tre presupposti: a) se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale; b) se vi sia la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili; c) se nell'ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio - ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica - sia prevista comunque la corresponsione di una "equa indennità" in favore del danneggiato. (Precedenti: S. 5/2018 - mass. 39690; S. 258/1994 - mass. 20856).Il contemperamento del diritto alla salute del singolo (comprensivo del profilo negativo di non essere assoggettato a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) con l'interesse della collettività costituisce il contenuto proprio dell'art. 32 Cost. e rappresenta una specifica concretizzazione dei doveri di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., nella quale si manifesta la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente. La tutela della salute implica anche il dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri. Le simmetriche posizioni dei singoli si contemperano ulteriormente con gli interessi essenziali della comunità, che possono richiedere la sottoposizione della persona a trattamenti sanitari obbligatori, posti in essere anche nell'interesse della persona stessa, o prevedere la soggezione di essa ad oneri particolari. (Precedenti: S. 5/2018; S. 258/1994; S. 218/1994 - mass. 20875; S. 75/1992; S. 307/1990 - mass. 15627).Il sindacato sulla non irragionevolezza della scelta del legislatore di incidere sul diritto fondamentale alla salute, anche sotto il profilo della libertà di autodeterminazione, va effettuato alla luce della concreta situazione sanitaria ed epidemiologica in atto. Invero, nelle ipotesi di conflitto tra i diritti contemplati dall'art. 32 Cost., la discrezionalità del legislatore deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte. Significative sono altresì le acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell'esercizio delle sue scelte in materia. Un intervento in tali ambiti, dunque, non può nascere da valutazioni di pura discrezionalità politica dello stesso legislatore, bensì deve prevedere l'elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi - di norma nazionali o sovranazionali - a ciò deputati. (Precedenti: S. 5/2018 - mass. 39688; S. 268/2017 - mass. 40637; S. 162/2014 - mass. 37994; S. 8/2011; S. 282/2002 - mass. 27187).Quando la scelta legislativa si fonda su riferimenti scientifici, perché si possa pervenire ad una declaratoria di illegittimità costituzionale occorre che i dati sui quali la legge riposa siano incontrovertibilmente erronei o raggiungano un tale livello di indeterminatezza da non consentire in alcun modo una interpretazione ed una applicazione razionali da parte del giudice. (Precedente: S. 114/1998 - mass. 24167).

Massima n. 45318

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Padova, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3, 4, 32 e 35 Cost., degli artt. 4-bis, comma 1, e 4, commi 1, 4 e 5, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e come modificati dal d.l. n. 172 del 2021, come convertito, e dal d.l. n. 24 del 2022, come convertito, nella parte in cui prevedono per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie l'obbligo vaccinale anti COVID-19, anziché l'obbligo di sottoporsi indifferentemente al test molecolare, al test antigenico da eseguire in laboratorio, oppure al test antigenico rapido di ultima generazione, per la rilevazione di SARS-CoV-2. Le misure approntate dal legislatore - che vanno valutate tenendo conto della situazione determinata da un'emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari, risultante soprattutto dalle indicazioni formulate dai competenti organismi internazionali - sono effetto della predisposizione di uno specifico piano strategico nazionale dei vaccini e, dall'aprile del 2021, dell'introduzione dell'obbligo vaccinale censurato. Contrariamente all'assunto del rimettente, i dati esposti nei rapporti dell'ISS, lungi dall'evidenziare la inutilità dei vaccini, dimostrano come, soprattutto nella fase iniziale della campagna di vaccinazione, la loro efficacia - intesa quale riduzione percentuale del rischio rispetto ai non vaccinati - sia stata altamente significativa tanto nel prevenire l'infezione quanto nell'evitare casi di malattia severa; e come tale efficacia sia aumentata in rapporto al completamento del ciclo vaccinale. La decisione di introdurre l'obbligo vaccinale in esame (entro limiti soggettivi e temporali) non può reputarsi irragionevole, in quanto è sorretta dalle indicazioni delle competenti Autorità nazionali e sovranazionali alla luce della gravità della situazione che tale vaccinazione era destinata ad affrontare. In base a tali considerazioni, l'imposizione di un obbligo vaccinale selettivo, come condizione di idoneità per l'espletamento di attività che espongono gli operatori ad un potenziale rischio di contagio, e dunque a tutela della salute dei terzi e della collettività, si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico. Può quindi affermarsi che le disposizioni censurate hanno operato un contemperamento del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività. Né può ritenersi che la previsione, per i lavoratori in oggetto, dell'obbligo di sottoporsi a test diagnostici con una elevata frequenza, anziché al vaccino, costituisca un'alternativa idonea, in quanto sarebbe stata del tutto inidonea a prevenire la malattia (specie grave) degli stessi operatori, con il conseguente rischio di compromettere il funzionamento del servizio sanitario nazionale, considerando anche i costi insostenibili e lo sforzo difficilmente tollerabile, dal momento che la gestione dei tamponi grava interamente sul SSN. La decisione censurata risulta altresì non sproporzionata, in quanto la sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, destinata a venire meno in caso di adempimento dell'obbligo e, comunque, per la cessazione dello stato di crisi epidemiologica, non ha la natura e gli effetti di una sanzione, non eccede quanto necessario per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, ed è stata costantemente modulata in base all'andamento della situazione sanitaria. Infine, la misura neppure lede il diritto al lavoro. All'inosservanza dell'obbligo vaccinale, infatti, si attribuisce rilevanza meramente sinallagmatica, cioè solo sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, quale evento determinante la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere attività lavorative che comportassero il rischio di diffusione del contagio, in sintonia con l'obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 cod. civ. e dall'art. 18 del d.lgs. n. 81 del 2008. Il diritto fondamentale al lavoro, avuto riguardo al dipendente che abbia scelto di non adempiere all'obbligo vaccinale, nell'esercizio della libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie, tutelata dall'art. 32 Cost., non implica necessariamente il diritto di svolgere l'attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica e per il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza. (Precedenti: S. 14/2023 - 45312; S. 171/2022 - mass. 44917; S. 127/2022 - mass. 44864; S. 125/2022 - mass. 44898; S. 59/2021 - mass. 43754; S. 37/2021; S. 194/2018 - 40529; S. 137/2019 - mass. 41748; S. 268/2017 - mass. 40636).

Massima n. 45319

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Brescia e dal Tribunale di Padova, entrambi in funzione di giudici del lavoro, in riferimento agli artt. 3, 4, 32 e 35 Cost., dell'art. 4, comma 7, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. n. 172 del 2021, come convertito, nonché come richiamato dall'art. 4-ter, comma 2, del medesimo d.l. n. 44 del 2021, dell'art. 4, comma 7, nonché dell'art. 4-ter, comma 2, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, nella parte in cui, per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario e per il personale che svolge la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e sociosanitarie, limitano ai soggetti per i quali la vaccinazione può essere omessa o differita l'adibizione a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, e non prevedono che la medesima ipotesi si applichi anche nei confronti del personale rimasto privo di vaccinazione per una libera scelta individuale. Le disposizioni censurate si fondano sul rilievo che un più ampio dovere datoriale di c.d. repêchage non fosse compatibile con le specificità di tali organizzazioni aziendali, se non al rischio di mettere in pericolo la salute del lavoratore non vaccinato, degli altri lavoratori e dei terzi, portatori di interessi costituzionali prevalenti sull'interesse del dipendente di adempiere per poter ricevere la retribuzione. Si è così esclusa l'opportunità di addossare al datore un obbligo generalizzato di adottare accomodamenti organizzativi, non ravvisando, in rapporto alle categorie professionali in esame, le condizioni della fungibilità e della sia pur parziale idoneità lavorativa residua del dipendente non vaccinato, condizioni sempre necessarie; parimenti, poiché il datore di lavoro può eccepire l'inosservanza dell'obbligo di sicurezza da parte del lavoratore e pertanto rifiutarsi di ricevere la sua prestazione fino a quando questi non provveda a vaccinarsi, neppure egli è stato costretto ad adeguare la propria organizzazione per assegnare al dipendente mansioni che non comportassero il rischio di contagio da SARS-CoV-2. Per effetto del d.l. n. 172 del 2021, come convertito, che ha fatto venir meno il dovere datoriale di repêchage (se non per i soggetti esentati dalla vaccinazione per motivi di salute), il datore di lavoro che rifiuta la prestazione del lavoratore non versa, pertanto, in mora credendi, essendo, piuttosto, tale rifiuto implicato dalla carenza di un requisito essenziale di carattere sanitario per lo svolgimento della prestazione stessa. Il bilanciamento dei principi sottesi agli artt. 4, 32 e 35 Cost. risulta perciò esercitato in modo non irragionevole. La scelta operata, a differenza di quanto invece stabilito per coloro che dovessero omettere o differire la vaccinazione a causa di accertato pericolo per la salute o per il personale docente ed educativo della scuola, appare infatti suffragata dalla necessità dell'adozione di misure provvisorie, indispensabilmente collegate alla evoluzione delle conoscenze scientifiche, culminando in un bilanciamento tra il diritto fondamentale al lavoro del dipendente, la libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie e la tutela della salute pubblica, cui si correla l'esigenza di mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, giustificate dal maggior rischio di contagio sia per se stessi che per le persone particolarmente fragili in relazione al loro stato di salute o all'età avanzata.

Massima n. 45320

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Brescia e dal Tribunale di Catania, entrambi in funzione di giudici del lavoro, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32, secondo comma, Cost., degli artt. 4-ter, comma 4, e 4, comma 5, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, il secondo come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. n. 172 del 2021, come convertito, nella parte in cui, nel prevedere che «[p]er il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati», escludono, in relazione agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario, nonché al personale scolastico e di quello occupato nelle strutture di cui all'art. 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992, che non abbiano adempiuto all'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, l'erogazione dell'assegno alimentare previsto dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva di categoria in caso di sospensione cautelare o disciplinare. La mancata sottoposizione a vaccinazione determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, e la sospensione del medesimo lavoratore rappresenta per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. L'effetto stabilito dalle norme censurate, giustifica, quale conseguenza del principio generale di corrispettività, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile; né rileva il diverso trattamento normativo riservato alle situazioni del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, essendo in tali casi la temporanea impossibilità della prestazione determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersi del dipendente e perciò giustificato il riconoscimento dell'assegno alimentare alla luce della necessità di assicurare allo stesso lavoratore un sostegno per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità. Neppure configura una soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro della erogazione solidaristica di una provvidenza di natura assistenziale in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia perciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa. (Precedenti: O. 541/1988 - mass. 13101; O. 258/1988 - mass. 10520).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76 - come sostituito dall'art. l, comma l, lettera b), del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali), convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2022, n. 3 - sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con l'ordinanza iscritta al n. 86 del registro ordinanze 2022;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, e dell'art. 4, commi 1, 4 e 5, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito - come modificati dal d.l. n. 172 del 2021, come convertito, e dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 (Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 2022, n. 52 - sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 32 e 35 Cost., dal Tribunale ordinario di Padova, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza iscritta al n. 76 del registro ordinanze 2022;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 7, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito - come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), del d.l. n. 172 del 2021, come convertito, nonché come richiamato dall'art. 4-ter, comma 2, del medesimo d.l. n. 44 del 2021 - sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 32 e 35 Cost., dal Tribunale ordinario di Brescia e dal Tribunale ordinario di Padova, entrambi in funzione di giudici del lavoro, con le ordinanze iscritte ai numeri 71, 76, 77, 107 e 108 del registro ordinanze 2022;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4-ter, comma 4, e 4, comma 5, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, il secondo come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), del d.l. n. 172 del 2021, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32, secondo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Brescia e dal Tribunale ordinario di Catania, entrambi in funzione di giudici del lavoro, con le ordinanze iscritte ai numeri 47, 70, 71, 101, 102, 107 e 108 del registro ordinanze 2022.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 2022.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Stefano PETITTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2023.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Allegato:Ordinanza letta all'udienza del 30 novembre 2022ORDINANZAVisti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis, comma 1, e 4, commi 1, 4, 5 e 7 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, promosso con ordinanza del Tribunale ordinario di Padova, sezione lavoro, del 28 aprile 2022, iscritta al reg. ord. n. 76 del 2022.Rilevato che, con atti depositati il 20, 25 e 26 luglio 2022, sono intervenuti ad adiuvandum D. T. ed altri quattro, A. R., D. D.P. ed altri otto, L. B., M. A. ed altri ventotto, V. B. ed altri quarantanove, I. D. e C. M., P. C. ed altri cinque, nonché, ad opponendum, Azienda ULSS n. 8 Berica, la quale ha anche depositato memoria in data 9 novembre 2022, mentre gli altri intervenienti hanno da ultimo fatto pervenire istanze di rinvio.Considerato che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nel giudizio in via incidentale possono intervenire «i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio» (ex plurimis, sentenze n. 236 del 2021; n. 234 del 2020 con allegata ordinanza letta all'udienza 20 ottobre 2020; n. 158 del 2020 con allegata ordinanza letta all'udienza del 10 giugno 2020, n. 119 del 2020, n. 30 del 2020 con allegata ordinanza letta all'udienza del 15 gennaio 2020, n. 159 e n. 98 del 2019, n. 217, n. 180 e n. 77 del 2018, n. 70 e n. 33 del 2015);che gli indicati soggetti intervenuti non sono parti del giudizio a quo e la circostanza che si tratti, a seconda dei casi, di lavoratori che hanno subito la sospensione dal lavoro per mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale, o di soggetti comunque interessati, in qualità di datore di lavoro o di dipendente, all'adempimento di tale obbligo, in forza delle disposizioni di legge censurate, non è sufficiente a qualificarne e differenziarne l'interesse, in termini di immediata inerenza al rapporto sostanziale dedotto in giudizio;che, pertanto, gli interventi indicati devono essere dichiarati inammissibili.per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibili gli interventi spiegati da D. T. ed altri quattro, A. R., D. D.P. ed altri otto, L. B., M. A. ed altri ventotto, V. B. ed altri quarantanove, I. D. e C. M., P. C. ed altri cinque, e dalla Azienda ULSS n. 8 Berica nel giudizio di legittimità costituzionale di cui al reg. ord. n. 76 del 2022.F.to: Silvana Sciarra, Presidente

Testo integrale

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