Corte costituzionale

Sentenza n. 137/2023

Corte cost., sent. 6 luglio 2023, n. 137

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
137/2023
Data di deposito
6 luglio 2023
Data di decisione
19 aprile 2023
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Marco D'Alberti
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:137

Parametri

Massime

Massima n. 45704

È ammissibile il conflitto tra enti che riguarda atti giurisdizionali, a condizione che esso non si risolva in un improprio strumento di sindacato del modo di esercizio della funzione giurisdizionale. In particolare, i conflitti di attribuzione innescati da atti giurisdizionali sono ammissibili allorquando è contestata in radice l’esistenza stessa del potere giurisdizionale nei confronti del ricorrente e non ipotetici errores in iudicando, valendo, per questi ultimi, i consueti rimedi previsti dagli ordinamenti processuali delle diverse giurisdizioni. In caso contrario, infatti, il giudizio costituzionale sul conflitto si trasformerebbe in un nuovo grado di giurisdizione avente portata generale che si andrebbe ad aggiungere ai rimedi per far valere eventuali vizi o errori di giudizio già previsti dall’ordinamento processuale nel quale l’atto di giurisdizione concretamente si iscrive. Dunque, il conflitto è ammissibile solo quando è contestata radicalmente la riconducibilità dell’atto che ha determinato il conflitto alla funzione giurisdizionale. (Precedenti: S. 184/2022 – mass. 45030; S. 90/2022 – mass. 44700; S. 22/2020 – mass. 41465; S. 224/2019 – mass. 41634; S. 2/2018 – mass. 39672; S. 235/2015 – mass. 38610; S. 107/2015 – mass. 38407; S. 252/2013 – mass. 37409; S. 326/2003 – mass. 27989; S. 285/1990 – mass. 16038).

Massima n. 45705

Quando il giudice amministrativo adotta una misura strettamente funzionale a garantire l’effettività della tutela cautelare interviene nei limiti del potere giurisdizionale. Nell’ottica dell’effettività della tutela giurisdizionale, il potere cautelare del giudice amministrativo non si esaurisce nella sospensione dell’atto impugnato, ma comprende la possibilità di adottare misure “atipiche”, a contenuto propulsivo o sostitutivo, con le quali viene attribuito anticipatamente e provvisoriamente il bene della vita cui aspira il ricorrente. (Nel caso di specie, è dichiarato che spettava allo Stato, e per esso al TAR Veneto, sez. prima, adottare le ordinanze cautelari 20 giugno 2022, n. 615 e 15 luglio 2022, n. 656, nella parte in cui hanno disposto il mantenimento, nel territorio dei Comuni di Rivoli Veronese e di Caprino Veronese, delle speciali forme di tutela dall’esercizio dell’attività venatoria previste per le zone faunistiche alpine e la sospensione, nei limiti di interesse di tali soggetti, dell’efficacia dei provvedimenti applicativi della legge reg. Veneto n. 2 del 2022. Non vi è stata lesione del principio della soggezione del giudice alla legge, in quanto il TAR Veneto ha adottato una misura strettamente funzionale a garantire l’effettività della tutela cautelare, volta a evitare possibili pregiudizi irreparabili nelle more della definizione della questione pregiudiziale di legittimità costituzionale. Né la misura interferisce con le prerogative legislative della Regione Veneto e con le attribuzioni del Consiglio regionale, trovando applicazione solo nei detti territori, senza intaccare il potere di pianificazione faunistica-venatoria della ricorrente).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara che spettava allo Stato, e per esso al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione prima, adottare le ordinanze cautelari 20 giugno 2022, n. 615 e 15 luglio 2022, n. 656, nella parte in cui hanno, rispettivamente, disposto che «vengano mantenute, nel territorio del Comune di Rivoli Veronese, le speciali forme di tutela dall'esercizio dell'attività venatoria previste per le Zone Faunistiche Alpine» e che «vengano mantenute, nei territori del Comune di Caprino Veronese e del Comune di Rivoli Veronese, le speciali forme di tutela dall'esercizio dell'attività venatoria previste per le Zone Faunistiche Alpine».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Marco D'ALBERTI, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2023.

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

Testo integrale

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