Corte costituzionale
Sentenza n. 110/2023
Corte cost., sent. 5 giugno 2023, n. 110
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 110/2023
- Data di deposito
- 5 giugno 2023
- Data di decisione
- 18 aprile 2023
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:110
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 18, legge della Regione Molise n. 8 del 24 maggio 2022
- art. 4, legge della Regione Molise n. 8 del 24 maggio 2022
- art. 7, comma 5, legge della Regione Molise n. 8 del 24 maggio 2022
- art. 7, comma 6, legge della Regione Molise n. 8 del 24 maggio 2022
- art. 7, comma 7, legge della Regione Molise n. 8 del 24 maggio 2022
- art. 7, comma 8, legge della Regione Molise n. 8 del 24 maggio 2022
- art. 7, comma 9, legge della Regione Molise n. 8 del 24 maggio 2022
- art. 7, comma 10, legge della Regione Molise n. 8 del 24 maggio 2022
- art. 7, comma 11, legge della Regione Molise n. 8 del 24 maggio 2022
- art. 7, comma 12, legge della Regione Molise n. 8 del 24 maggio 2022
- art. 7, comma 13, legge della Regione Molise n. 8 del 24 maggio 2022
- art. 7, comma 14, legge della Regione Molise n. 8 del 24 maggio 2022
- art. 11, legge della Regione Molise n. 8 del 24 maggio 2022
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 14, comma 5, decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016
- art. 81, comma 3, Costituzione
- art. 97, comma 4, Costituzione
Massime
Massima n. 45588
Sebbene ogni enunciato normativo presenti margini più o meno ampi di incertezza circa il suo ambito di applicazione, senza che ciò comporti, di per sé, la sua illegittimità costituzionale (e non possa, ugualmente, ritenersi contrario all’art. 3 Cost. il ricorso da parte della legge a clausole generali, programmaticamente aperte a processi di specificazione e di concretizzazione giurisprudenziale o il ricorso a concetti tecnici o di difficile comprensione per chi non possieda speciali competenze tecniche), nel caso in cui il significato delle espressioni utilizzate in una disposizione, nonostante ogni sforzo interpretativo, compiuto sulla base di tutti i comuni canoni ermeneutici, rimanga del tutto oscuro, con il risultato di rendere impossibile all’interprete identificare anche solo un nucleo centrale di ipotesi riconducibili con ragionevole certezza alla fattispecie normativa astratta, si determina un contrasto con i requisiti minimi di razionalità dell’azione legislativa necessari alla tutela della libertà e della sicurezza dei cittadini. In tal caso, l’assoluta indeterminatezza dei contorni e i contenuti vaghi e imprecisi pongono il destinatario nell’impossibilità di rendersi conto del comportamento doveroso cui attenersi per evitare di soggiacere alle conseguenze della sua inosservanza, impedendo all’interprete di esprimere un giudizio di corrispondenza sorretto da un fondamento controllabile nella operazione ermeneutica di riconduzione della fattispecie concreta alla previsione normativa e minando l’obbligo imposto al legislatore di formulare norme concettualmente precise sotto il profilo semantico della chiarezza e della intellegibilità dei termini impiegati. ( Precedenti: S. 25/2019 – mass. 41556; S. 34/1995 – mass. 21861; S. 185/1992 – mass. 18176; S. 96/1981 – mass. 9496; S. 177/1980 – mass. 11593 ). Alla stregua di quanto avviene in materia penale e in linea con quanto riconosciuto in altri ordinamenti, una disposizione, statale o regionale, che presenti indeterminatezza dei suoi presupposti applicativi, non rimediabile tramite gli strumenti dell’interpretazione, non fornisce alcun affidabile criterio guida nella valutazione, da parte della pubblica amministrazione, se assentire o meno un dato intervento richiesto dal privato, in contrasto con il principio di legalità dell’azione amministrativa e con esigenze minime di eguaglianza di trattamento tra i consociati. In questo modo, si rende arduo al privato lo stesso esercizio del diritto di difesa in giudizio contro l’eventuale provvedimento negativo della pubblica amministrazione, in ragione dell’indeterminatezza dei presupposti della legge che dovrebbe assicurargli tutela contro l’uso arbitrario della discrezionalità amministrativa. ( Precedenti: S. 8/2023; S. 70/2013 – mass. 37017; S. 364/2010 – mass. 35193; S. 185/1992 – mass. 18176 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 7, comma 18, della legge reg. Molise n. 8 del 2022. La disposizione impugnata dal Governo, che in materia edilizia consente determinati interventi «previa V.A.», è costituita da un enunciato affetto da radicale oscurità, in quanto caratterizzata dall’abbondanza di termini imprecisi, senza che si colleghi ad alcun corpo normativo preesistente, impedendo la possibilità di utilizzare lo strumento dell’interpretazione sistematica, riferendosi a una procedura identificata con un acronimo incomprensibile, il predetto “V.A.”, oggetto di due diverse letture da parte della stessa difesa regionale.
Massima n. 45589
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 14, comma 5, TUSP, l’art. 4 della legge reg. Molise n. 8 del 2022, che autorizza uno stanziamento di 100.000 euro, individuandone la relativa copertura nel bilancio regionale, per il completamento della procedura di scioglimento della società Sviluppo della Montagna molisana spa. Il trasferimento straordinario previsto dalla disposizione impugnata dal Governo, in assenza di qualsivoglia prevalente interesse pubblico idoneo a giustificarlo, determina un contrasto con l’evocato parametro interposto, quale espressione di un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, che pone un generale divieto di “soccorso finanziario” delle società partecipate da parte degli enti pubblici e che, secondo la giustizia contabile, vale, a maggior ragione, rispetto a società partecipate poste in liquidazione. ( Precedenti: S. 194/2020 – mass. 43036 ).
Massima n. 45590
Le leggi istitutive di nuove spese devono contenere un’esplicita indicazione del relativo mezzo di copertura; a tale obbligo non sfuggono le norme regionali, che non possono sottrarsi alla fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio di cui all’art. 81 Cost. (Precedenti: S. 84/2023 – mass. 45465; S. 64/2023, – mass. 45494; S. 57/2023, – mass. 45445; S. 48/2023, – mass. 45377; S. 244/2020, – mass. 43125; S. 307/2013, – mass. 37548; S. 10/2016 – mass. 38704).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 81, terzo comma, Cost., l’art. 7, commi da 5 a 14, della legge reg. Molise n. 8 del 2022, con i quali si stabilisce che la Regione «promuove, organizza e indirizza la formazione e la diffusione della cultura di protezione civile» nel territorio regionale, e – in particolare – si istituisce la «Scuola regionale di protezione civile», della quale vengono disciplinate la sede, il comitato tecnico scientifico e i compiti. Le disposizioni impugnate dal Governo non sono corredate da alcuna clausola di invarianza finanziaria e non quantificano gli eventuali oneri da esse derivanti. Né può desumersi la gratuità delle attività previste dalle disposizioni censurate, essendo inverosimile che le modalità di espletamento, tra cui l’istituzione di una Scuola regionale, cui fare ricorso per le attività connesse, quali l’organizzazione di percorsi formativi, che presuppongono impegni di docenza e di coordinamento amministrativo e logistico, siano a “costo zero” per la Regione).
Massima n. 45591
Il pubblico concorso costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo finalizzato al rispetto dei principi di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione; eventuali deroghe possono essere disposte solo in modo rigoroso, per peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico e in presenza di specifiche situazioni giustificatrici, esercitando una discrezionalità che, comunque, trova il suo limite nel rispetto dei principi anzidetti e il cui vaglio di costituzionalità, conseguentemente, non può che passare attraverso una valutazione di ragionevolezza della scelta operata dal legislatore. ( Precedenti: S. 199/2020 – mass. 42737; S. 363/2006 – mass. 30746; S. 81/2006 – mass.30223; S. 34/2004 – mass. 28283; S. 194/2002 – mass. 26992-26993; S. 1/1999 – mass. 24415; S. 333/1993 – mass. 19889 – 19890 – 19891 – 19892; S. 453/1990 – mass. 16485; S. 81/1983 – mass. 9455 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 97, quarto comma, e 81, terzo comma, Cost., l’art. 11 della legge reg. Molise n. 8 del 2022, che disciplina la stabilizzazione del personale in servizio presso il Centro funzionale e presso la Sala operativa del servizio regionale di protezione civile, ovvero l’avvio di ogni procedura utile alla valorizzazione della professionalità specifica maturata dal suddetto personale. La disposizione impugnata dal Governo introduce, infatti, una deroga rispetto alla regola generale del pubblico concorso, senza disciplinarla “in modo rigoroso”, ed anzi omettendo di articolare una qualsivoglia disciplina, rinviando integralmente a un successivo provvedimento della Giunta. La stessa disposizione comporta, inoltre, oneri finanziari per la Regione, che non sono in alcun modo quantificati e per i quali non è prevista, conseguentemente, alcuna copertura ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Molise 24 maggio 2022, n. 8 (Legge di stabilità regionale anno 2022);
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, commi da 5 a 14, della legge reg. Molise n. 8 del 2022;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 18, della legge reg. Molise n. 8 del 2022;
4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge reg. Molise n. 8 del 2022.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2023.
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Testo integrale
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